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PDL 714

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 714



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARRAS

Modifica all'articolo 501-bis del codice penale in materia di manovre speculative su merci

Presentata il 16 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende intervenire in merito alla grave e insostenibile situazione nella quale versano i nostri cittadini, i quali si devono quotidianamente confrontare con sensibili aumenti dei prezzi al consumo, non confortati da corrispondenti disponibilità finanziarie. L'introduzione della moneta unica ha portato con sé, purtroppo, delle conseguenze sul piano economico che non erano state adeguatamente considerate ex ante. L'inesperienza dei consumatori e la cattiva gestione da parte dei rivenditori al minuto della nuova moneta hanno comportato delle pesanti conseguenze alle quali si deve porre rimedio attraverso i mezzi consentiti dal nostro sistema democratico.
      A tale proposito si è ritenuto opportuno estendere il reato di aggiotaggio, di cui all'articolo 501 del codice penale, ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio, ravvisando la fattispecie ogniqualvolta gli stessi si rendano responsabili, senza giustificato motivo, dell'aumento dei prezzi. Si tiene comunque conto, nella individuazione del reato, dell'aumento reale dei costi di conduzione degli esercizi commerciali, con i quali anche gli stessi esercenti si devono confrontare.
      Il nuovo quinto comma dell'articolo 501-bis, già proposto dall'Assoconsumatori, è stato inoltre suggerito dall'esigenza attuale di punire coloro i quali, titolari di una licenza commerciale, sfruttano la propria attività ai danni dei consumatori, così come è sancita dalla legislazione vigente sull'usura la condanna per coloro che prestano denaro con un tasso di interesse superiore all'1 per cento mensile rispetto al tasso stabilito dalla Banca d'Italia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 501-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Chiunque, anche indipendentemente dalle manovre di cui ai commi primo e secondo, commercia all'ingrosso o al dettaglio comunque determinando un aumento percentuale del prezzo al consumo delle merci pari al doppio del prezzo delle stesse merci relativo al mese precedente, e non dovuto a documentata maggiorazione del loro costo stabilito dai fornitori, è punito con la multa da 500 euro a 5.000 euro. L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, anche avvalendosi della collaborazione dei nuclei anti-sofisticazione dell'Arma dei carabinieri, procedono alla sospensione dall'esercizio dell'attività commerciale per un periodo non superiore a tre mesi e alla pubblicazione della relativa sentenza».

      2. Il 10 per cento dei proventi derivanti dall'applicazione delle multe previste dal quinto comma dell'articolo 501-bis del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è devoluto alle associazioni dei consumatori e degli utenti che hanno collaborato nella rilevazione del reato di cui al medesimo quinto comma dell'articolo 501-bis, per contribuire alle spese dei rispettivi osservatori dei prezzi.


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