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PDL 305

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 305



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BUONTEMPO, BRIGUGLIO, BUONFIGLIO, LO PRESTI, AMORUSO, ANGELI, BARBIERI, BELLOTTI, BRUSCO, CARLUCCI, CASTELLANI, CICCIOLI, COLUCCI, CONSOLO, DE CORATO, DE LAURENTIIS, FASOLINO, FORMISANO, GAMBA, GIRO, LAMORTE, LENNA, LISI, LUCCHESE, MANCUSO, MAZZOCCHI, MEREU, PALMIERI, PAOLETTI TANGHERONI, PELINO, POLETTI, RAISI, ROMAGNOLI, SCHIRRU, TUCCI, ULIVI, VERINI, ZACCHERA

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Presentata il 29 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile è un imperativo a cui i legislatori - sia nel nostro Paese, che all'estero - hanno cercato di obbedire, a più riprese, nel passato. L'uso dei fanciulli e degli adolescenti come forza lavoro è inaccettabile, e non solo per la negazione del diritto allo studio, al gioco e alla salute. Come lavoro minorile si riconoscono anche le peggiori forme di sfruttamento criminale: l'uso di minorenni nel mercato della prostituzione e della pornografia, della droga, come manovalanza criminale, come soldati nei conflitti locali.
      Sul problema vi sono state indicazioni autorevoli e univoche per una maggiore tutela dei diritti dei minori, parte sempre debole e preziosa della società umana.
      Sappiamo tutti che le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro sono state approvate a Ginevra il 17 giugno 1999 e rese esecutive ai sensi della legge 25 maggio 2000, n. 148, proprio per stimolare una maggiore applicazione a livello mondiale dei diritti dei fanciulli e degli adolescenti, e sappiamo anche che la nostra legislazione già da tempo contiene norme, a tutti i livelli, per esercitare questa difesa. È evidente, tuttavia, come ci sia ancora molto da fare: oltre ai dati drammatici sulle violazioni che possiamo conoscere attraverso i rapporti dell'amministrazione,
 

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possiamo vedere con i nostri occhi, nelle strade della capitale, anche nelle vicinanze del Parlamento, come questi diritti non sono salvaguardati per tutti i minori.
      Le normative non sono sufficienti se non vi è la diffusa volontà di applicarle, combattendo i poteri e i fenomeni sociali che finiscono per negare i diritti di chi è, per natura, più debole, più disponibile, più esposto e del tutto ignaro dei suoi stessi diritti. Se i minori non sanno difendere i propri diritti e il mondo degli adulti non se ne fa carico, questa sarà sempre una battaglia di diritti combattuta in svantaggio.
      Proprio per colmare questo vuoto di responsabilità il Parlamento europeo nel 1992, trattando della Carta europea dei diritti del fanciullo, sollecitò l'istituzione di un difensore dei minori con il compito di tutelarne i diritti. Dieci anni dopo, durante i lavori della sessione straordinaria delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia, nel maggio 2002, si riunì anche l'Unione interparlamentare che ancora, tra le azioni raccomandate, indicò nella risoluzione finale l'istituzione di un Garante per l'infanzia, che sia collegato con il Parlamento e sia dotato di risorse adeguate. Intanto, in questi anni, si è continuato ad usare i bambini schiavi per combattere le guerre, si è allargato il giro della pornografia e della prostituzione minorile, si è sviluppato il commercio degli organi strappati ai piccoli, e questi crimini si sono diffusi anche sul territorio della nostra Repubblica.
      L'istituzione in Italia di un Garante per l'infanzia e l'adolescenza a livello nazionale è urgente e a tale fine, nella scorsa legislatura, la Camera dei deputati ha, a larga maggioranza, approvato il 30 gennaio 2003 un ordine del giorno.
      Si tratta di una figura piuttosto diffusa a livello europeo, essendo prevista in undici Stati (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia) e già esistente a livello regionale negli statuti di Veneto, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Lazio e Marche, proprio per verificare l'applicazione delle leggi esistenti e vigilare sulla difesa di diritti, quelli dei minorenni, che tutti riconosciamo e che sono definiti a livello internazionale.
      Non si tratta di creare una nuova figura che produca nuove norme e nuove definizioni, un'altra «poltrona inutile» bensì di istituire un organo che garantisca l'applicazione e il rispetto di quelle vigenti con gli strumenti della comunicazione e della valutazione e con il compito precipuo di fare rilevare le mancanze e le omissioni che rendono possibili, già oggi, le gravi violazioni di cui siamo testimoni.
      Il Garante deve avere ampia autonomia; per questo, con la presente proposta di legge se ne prevede la nomina da parte del Consiglio dei ministri, che si assume la responsabilità della scelta e dell'eventuale rimozione del Garante, il quale è inserito funzionalmente all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      I poteri del Garante devono essere idonei a verificare l'applicazione e l'osservanza delle leggi nazionali e delle convenzioni internazionali vigenti per l'integrità e la qualità dello sviluppo dei fanciulli e degli adolescenti sul territorio della Repubblica; per questo gli si affida il compito di rendere pubblici i dati sui risultati ottenuti dagli organismi preposti al controllo e sull'applicazione delle leggi, nonché il potere d'indagine e di raccolta diretta di denunce, come anche il potere di comminare sanzioni ai soggetti che si oppongano alla raccolta dei dati e alle indagini. Inoltre, il Garante prepara e indica, ove necessario, i curatori che tuteleranno, nei tribunali, gli interessi dei minori quando coinvolti in affari di giustizia.
      Il Garante deve vigilare, coordinarsi con gli enti interessati nel settore - sia a livello internazionale sia ai vari livelli nazionali - e promuovere la conoscenza e l'educazione alla difesa dei diritti dei minori, attivarsi per indagare i casi che ritenga importanti per la rimozione degli ostacoli alla tutela dei diritti di infanti e adolescenti, fino a proporre al Governo iniziative e provvedimenti il cui fine ultimo deve essere la tutela dei superiori interessi dei minori presenti sul territorio della Repubblica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Garante per l'infanzia e l'adolescenza).

      1. È istituito il Garante per l'infanzia e l'adoloscenza, di seguito denominato «Garante», per garantire l'integrità e la qualità dello sviluppo dei fanciulli e degli adolescenti sul territorio della Repubblica, in osservanza delle leggi nazionali e delle convenzioni internazionali vigenti.
      2. Il Garante agisce in piena indipendenza e imparzialità, in sinergia con gli altri organismi interessati.

Art. 2.
(Nomina e requisiti).

      1. Il Garante è nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra i cittadini italiani che abbiano una comprovata esperienza nel campo della conoscenza dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.
      2. La funzione di Garante è incompatibile con l'attività di lavoro dipendente o autonomo o con l'esercizio di una professione. Entro due mesi dalla nomina il Garante deve, pena la decadenza, sospendere l'esercizio della professione, essere messo in aspettativa o fuori ruolo presso il datore di lavoro e comunque rimuovere tutte le cause di incompatibilità.
      3. In caso di mancata eliminazione delle cause di incompatibilità la decadenza dalla carica di Garante è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
      4. Il Garante può essere revocato solo per gravi motivi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

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Art. 3.
(Funzioni).

      1. Il Garante gode di piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.
      2. Il Garante:

          a) si attiva per la garanzia e la difesa dei diritti e degli interessi dei minori, cittadini e no, sul territorio della Repubblica, in particolare in relazione alla lotta contro il lavoro minorile, l'evasione del diritto-dovere all'istruzione e lo sfruttamento criminale dei minori, anche predisponendosi ad accogliere le segnalazioni di casi di violazione dei diritti e degli interessi di minori, con un servizio di ascolto diretto;

          b) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, delle leggi e delle iniziative volte a difenderli, incentiva gli aiuti nel quadro del piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali e favorisce il coordinamento e il funzionamento delle associazioni e degli organismi impegnati nella prevenzione e nella lotta contro lo sfruttamento dei minori, delle amministrazioni interessate e degli organismi o istituti di tutela dei minori operanti in Italia e in altri Paesi;

          c) vigila sulla piena applicazione delle convenzioni internazionali, delle disposizioni e delle direttive dell'Unione europea e della normativa vigente sui diritti dei minori, formula raccomandazioni volte a migliorare il funzionamento di enti e di amministrazioni al fine del rispetto dei diritti dei minori e segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione all'evoluzione sul piano internazionale del settore di propria competenza;

          d) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali, collaborando con le autorità competenti operanti sul territorio; interviene presso gli organismi giudiziari per rappresentare gli interessi del minore nel corso di procedimenti civili o penali, indipendentemente e autonomamente

 

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dall'azione dei genitori e dei legali rappresentanti dello stesso e si costituisce parte civile in procedimenti penali che hanno ad oggetto violazioni dei diritti dei minori;

          e) organizza corsi di formazione, preparazione e aggiornamento per le categorie professionali che si occupano di fanciulli e di adolescenti, curando il rapporto con i relativi albi professionali;

          f) raccoglie i dati aggiornati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza sul territorio nazionale e alle attività e agli interventi svolti dagli enti e dalle istituzioni a livello nazionale e locale in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza; pubblica un rapporto semestrale, accessibile gratuitamente al pubblico, sui servizi e sulle risorse disponibili nonché sui risultati ottenuti nella difesa dei diritti e degli interessi dei minori, con particolare riferimento alla lotta contro il lavoro minorile, l'evasione del diritto-dovere all'istruzione e lo sfruttamento criminale dei minori.

Art. 4.
(Poteri).

      1. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, può effettuare:

          a) interrogazioni e indagini;

          b) ispezioni presso istituti ed edifici oggetto di indagini;

          c) indagini su presunte violazioni dei diritti del minore, con accesso libero e gratuito ai documenti ritenuti indispensabili all'indagine stessa;

          d) ispezioni presso tutti gli uffici pubblici e gli istituti privati dove si svolgono funzioni relative all'infanzia e alla gioventù;

          e) la nomina di un curatore garante in difesa degli interessi del minore nei procedimenti giudiziari di qualsiasi grado.

 

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      2. Il Garante può irrogare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 6 ai soggetti che non ottemperano, nei termini di legge, alle richieste da esso effettuate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 5.
(Organizzazione).

      1. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni si avvale del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e può richiedere l'ausilio delle Forze dell'ordine per le sue indagini.
      2. L'ufficio del Garante è finanziato da un «Fondo speciale» istituito in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      3. L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.
(Sanzioni).

      1. I soggetti che non ottemperano alle richieste effettuate dal Garante nell'esercizio delle sue funzioni sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.


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