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PDL 386

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 386



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MENIA

Modifica all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, in materia di trattamento pensionistico preferenziale in favore di ex combattenti e assimilati

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 15 aprile 1985, n. 140, all'articolo 6, riconosce il diritto ad un trattamento preferenziale in materia pensionistica a favore dei soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 (ex combattenti e assimilati).
      Il beneficio consiste in una maggiorazione reversibile pari a lire 30.000 mensili (oggi 15,49 euro), con l'aggiunta della perequazione automatica. La maggiorazione compete previa domanda degli interessati.
      L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha interpretato il combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della citata legge n. 140 del 1985 nel senso che il beneficio compete nella misura iniziale di lire 30.000 mensili (oggi 15,49 euro) a decorrere dalla data di presentazione della domanda, e quindi, nella generalità dei casi, di pensionamento.
      Con tale interpretazione, peraltro, si vengono a determinare trattamenti differenziati a favore degli aventi causa, che non erano stati voluti dal legislatore nel momento in cui aveva emanato un provvedimento di valenza morale e simbolica, per sua natura prevalente su quella economica.
      L'interpretazione autentica, invece, deve ritenersi quella secondo cui la maggiorazione si applica dal momento della domanda nella misura già rivalutata secondo le tabelle ISTAT, evitando di conglobare la maggiorazione stessa nella pensione di base, che si adegua «ex nunc», mentre il beneficio previsto dalla citata legge n. 140 del 1985 si adegua «ex-tunc» (in tale senso, del resto, sono già state
 

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prodotte in primo e secondo grado pronunzie giudiziarie che hanno visto soccombente la tesi ufficiale dell'INPS).
      La tesi dell'Istituto, che non è suffragata dalla lettera né dallo spirito della legge, non trova fondamento neppure sul piano sostanziale delle esigenze di gestione, stanti le garanzie fornite in materia di copertura dal combinato disposto degli articoli 5 e 6 della medesima legge n. 140 del 1985.
      Tutto ciò premesso, si ritiene congruo, in analogia a quanto già statuito con la legge 16 marzo 1987, n. 114, che ha modificato l'articolo 6 della citata legge n. 140 del 1985, prevedendo dichiarazioni sostitutive, modificare l'articolo 6 della legge n. 140 del 1985, per garantirne un'applicazione univoca, conforme alla volontà del legislatore, e idonea, in definitiva, ad assicurare a tutti gli aventi causa un trattamento di necessaria uguaglianza, il cui potere di acquisto non venga progressivamente eroso dall'inflazione, a danno precipuo dei pensionati con minore anzianità di quiescenza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente:

      «3. La maggiorazione di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta nella misura iniziale di 15,49 euro, previa rivalutazione automatica effettuata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e conseguente riliquidazione a favore degli aventi causa, con decorrenza dalla data di presentazione delle rispettive domande, in base alla tabella A allegata alla presente legge».

      2. Alla legge 15 aprile 1985, n. 140, è aggiunta la tabella A di cui all'allegato annesso alla presente legge.

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ALLEGATO
(v. articolo 1, comma 2)

«TABELLA A
(v. articolo 6, comma 3)

Maggiorazione in favore degli ex combattenti ed assimilati, di cui all'articolo 6, a seguito dell'applicazione della perequazione automatica

Decorrenza
Lire/Euro Importo della maggiorazione
Gennaio 1985 Lire 15.000
Febbraio 1985 » 15.330
Maggio 1985 » 18.805
Agosto 1985 » 16.089
Novembre 1985 » 16.249
Gennaio 1986 » 16.313
Maggio 1986 » 16.688
Novembre 1986 » 17.171
Gennaio 1987 » 32.239
Maggio 1987 » 33.077
Novembre 1987 » 33.937
Maggio 1988 » 34.819
Novembre 1988 » 35.724
Gennaio 1989 » 36.688
Maggio 1989 » 38.082
Novembre 1989 » 39.300
Maggio 1990 » 40.754
Novembre 1990 » 42.139
Maggio 1991 » 43.950
Novembre 1991 » 45.488
Gennaio 1992 » 45.669
Maggio 1992 » 46.856
Giugno 1993 » 47.699
Dicembre 1993 » 48.509
Gennaio 1994 » 48.848
Novembre 1994 » 50.801
Gennaio 1996 » 53.544
Gennaio 1997 » 55.632
Gennaio 1998 » 56.577
Gennaio 1999 » 57.595
Gennaio 2000 » 58.517
Gennaio 2001 » 60.038
Gennaio 2002 euro 31,86
Gennaio 2003 euro 32,82

».


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