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PDL 811

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 811



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CONSOLO

Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, e al nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223

Presentata il 19 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presentazione e la discussione di questa proposta di legge costituisce la prima risposta a quelle istanze che sempre più numerose e pressanti sono state rivolte negli ultimi anni alle istituzioni centrali dello Stato da singoli cittadini, ma anche, e soprattutto, dai sindaci di moltissimi comuni, affinché venisse affrontata e risolta, finalmente in modo chiaro e univoco, la vistosa e non più sostenibile antinomia giuridica esistente tra i poteri-doveri riconosciuti dallo Stato agli enti locali ai fini della vigilanza igienico-sanitaria, da un lato, e della registrazione anagrafica della popolazione residente, dall'altro.
      Ai sindaci dei comuni d'Italia la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, impongono, infatti, di registrare nell'anagrafe della popolazione residente chiunque, cittadino italiano o straniero, abbia la propria dimora abituale nel comune, ovvero abbia deciso di fissare nel comune la propria residenza (con l'unica incombenza prevista a carico degli stranieri di prestare annualmente la dichiarazione di dimora abituale nel comune corredata dal permesso di soggiorno), senza, peraltro, avere alcun potere di subordinare tali adempimenti al controllo del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti nel nostro Paese.
      Al contempo, l'ordinamento nazionale impone alle autorità locali di vigilare sulle condizioni igienico-sanitarie del territorio e di verificare la conformità degli alloggi ai requisiti di abitabilità prescritti dalla
 

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normativa vigente e di sanzionare chiunque vi contravvenga.
      La contraddizione logica, prima ancora che giuridica, di tale assetto normativo è evidente! E tale contraddizione logico-giuridica si intende superare ed eliminare con la presente proposta di legge, che, nel modificare - integrando e correggendo - tanto la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che ha istituito l'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, quanto il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, delinea una nuova disciplina degli obblighi di registrazione anagrafica della popolazione residente.
      Elemento centrale di tale riforma è l'istituto della «residenza meramente anagrafica» destinato ad affiancare, e non a sostituire, la disciplina della residenza e del domicilio regolata dalle norme del codice civile.
      Non si tratta ovviamente di una riforma puramente terminologica, ma di un nuovo strumento giuridico che possa finalmente consentire alle autorità locali di conciliare le finalità sottese agli obblighi di registrazione anagrafica con le finalità di salvaguardia e di tutela del territorio sotto il profilo igienico-sanitario, in conformità a quanto previsto e riconosciuto dall'articolo 16 della Costituzione. Per questo si è voluto subordinare l'accoglimento delle richieste di registrazione all'anagrafe della popolazione residente, così come le registrazioni da effettuare d'ufficio da parte dell'ufficiale dell'anagrafe, all'indicazione da parte degli interessati della disponibilità di un alloggio conforme alle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie e agli ulteriori requisiti igienico-sanitari che verranno determinati con apposito decreto dal Ministro della salute; e questo tanto per i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione europea, quanto per gli stranieri e per gli apolidi. Ad analoga previsione è stata ancorata la registrazione della popolazione cosiddetta «temporanea».
      La presente proposta di legge costituisce, in effetti, un vero e proprio passo in avanti nella tutela del cittadino italiano, del cittadino comunitario, nonché dello straniero e dell'apolide, ai quali finalmente possano essere garantiti in maniera effettiva e, quindi, senza contraddizioni e antinomie di qualsiasi sorta, tanto il diritto alla libera circolazione nel territorio dello Stato quanto il diritto alla salute.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I.
MODIFICHE ALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954, N. 1228

Art. 1.
(Residenza meramente anagrafica).

      1. Il titolo della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente: «Disciplina della residenza anagrafica e ordinamento delle anagrafi della popolazione residente».
      2. Alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, nonché al nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, la parola: «residenza», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «residenza meramente anagrafica».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228).

      1. L'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. In ogni comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.
      2. Fermo restando quanto disposto dal codice civile in materia di domicilio e residenza, le disposizioni della presente legge e del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, si applicano alla residenza meramente anagrafica, intesa come residenza nel comune di nascita ovvero come residenza fissata in un comune diverso dal comune di nascita ai sensi del comma 4.

 

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      3. Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone che pur essendo senza fissa dimora sono nate nel comune.
      4. Condizione essenziale per la registrazione all'anagrafe della popolazione residente in un comune diverso dal comune di nascita è l'indicazione della disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con apposito decreto emanato dal Ministro della salute.
      5. Gli atti anagrafici sono atti pubblici».

Art. 3.
(Modifica dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228).

      1. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - 1. È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sè e per le persone sulle quali esercita la potestà dei genitori o la tutela, l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nascita ovvero del comune in cui ha fissato la residenza meramente anagrafica ai sensi dell'articolo 1, comma 4, e di chiedere alla stessa i dati determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, ai sensi del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, fermo restando l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del comune di precedente residenza meramente anagrafica.
      2. L'assenza temporanea dal comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza ai sensi del comma 1.
      3. Ai fini dell'obbligo di cui al comma 1, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune di nascita.

 

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      4. Per i nati all'estero si considera comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza e ai quali non possono applicarsi i criteri indicati al periodo precedente, è istituito apposito un registro presso il Ministero dell'interno.
      5. Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo di iscrizione anagrafica».

Art. 4.
(Modifica dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228).

      1. L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 11. - 1. Chiunque, avendo obblighi anagrafici, vìola le disposizioni della presente legge nonché quelle del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 26 euro a 130 euro. È ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Capo II.
MODIFICHE AL NUOVO REGOLAMENTO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 1989, N. 223

Art. 5.
(Modifica all'articolo 1 del nuovo regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223).

      1. L'articolo 1, comma 1, del nuovo regolamento anagrafico della popolazione

 

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residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, di seguito denominato «regolamento», è sostituito dal seguente:

      «1. L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno nel comune la residenza meramente anagrafica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 3 del regolamento).

      1. L'articolo 3, comma 1, del regolamento, è sostituito dal seguente:

      «1. Per persone residenti nel comune, ai fini del presente regolamento, si intendono quelle aventi la propria residenza meramente anagrafica nel comune di nascita ovvero quelle che hanno fissato la residenza meramente anagrafica ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 4 del regolamento).

      1. L'articolo 4, comma 1, del regolamento, è sostituito dal seguente:

      «1. Agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi residenza meramente anagrafica nello stesso comune».

Art. 8.
(Modifica all'articolo 5 del regolamento).

      1. L'articolo 5, comma 1, del regolamento, è sostituito dal seguente:

      «1. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende un insieme di persone

 

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normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi residenza meramente anagrafica nello stesso comune».

Art. 9.
(Modifica dell'articolo 7 del regolamento).

      1. L'articolo 7 del regolamento, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 7. - (Iscrizioni anagrafiche). - 1. La registrazione della residenza meramente anagrafica viene effettuata:

          a) per nascita, nell'anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando sono ignoti i genitori, nell'anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;

          b) per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero alle condizioni e secondo i presupposti indicati dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, comunicati, ovvero accertati, ai sensi di quanto è disposto dall'articolo 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 1228 del 1954, e successive modificazioni.

      2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse, si deve procedere a nuova iscrizione anagrafica alle medesime condizioni e secondo i medesimi presupposti indicati dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni.
      3. Gli stranieri iscritti nell'anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare annualmente all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di residenza meramente anagrafica nel comune, corredata dal permesso di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe procede comunque agli opportuni accertamenti e adotta i conseguenti provvedimenti dandone comunicazione al prefetto.

 

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      4. Il registro di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, è tenuto dal Ministero dell'interno presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe».

Art. 10.
(Modifica all'articolo 11 del regolamento).

      1. L'articolo 11, comma 1, del regolamento, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

          a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

          b) per trasferimento della residenza meramente anagrafica in altro comune o all'estero;

          c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, decorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi trenta giorni».

Art. 11.
(Modifica all'articolo 13 del regolamento).

      1. L'articolo 13, comma 1, del regolamento, è sostituito dal seguente:

      «1. Le dichiarazioni anagrafiche, che i responsabili di cui all'articolo 6 devono rendere, concernono i seguenti fatti:

          a) trasferimento di residenza meramente anagrafica da altro comune o dall'estero

 

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effettuato ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, ovvero trasferimento di residenza meramente anagrafica all'estero;

          b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;

          c) cambiamento di abitazione;

          d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;

          e) cambiamento della qualifica professionale;

          f) cambiamento del titolo di studio».

Art. 12.
(Modifica all'articolo 14 del regolamento).

      1. L'articolo 14, comma 1, del regolamento, è sostituito dal seguente:

      «1. Chi trasferisce la residenza meramente anagrafica dall'estero deve comprovare, all'atto della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente, nonché indicare l'ubicazione e le caratteristiche essenziali della struttura abitativa in cui intende dimorare, comprovando la rispondenza dell'alloggio ai requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti dal decreto emanato dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, l'interessato deve esibire, inoltre, atti autentici che ne dimostrano la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano».

 

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Art. 13.
(Modifica all'articolo 17 del regolamento).

      1. L'articolo 17 del regolamento è sostituito dal seguente:

      «Art. 17. - (Termine per le registrazioni anagrafiche). - 1. L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti, ove sia in possesso o sia stata messa a sua disposizione tutta la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 7 e 14.
      2. Ove la documentazione di cui al comma 1 risulti carente ai fini della registrazione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe invita gli interessati a integrare tale documentazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della medesima richiesta. Decorso inutilmente il termine senza che l'interessato abbia ottemperato, la richiesta deve intendersi respinta».

Art. 14.
(Modifica all'articolo 18 del regolamento).

      1. Il comma 6 dell'articolo 18 del regolamento è abrogato.

Art. 15.
(Modifica all'articolo 19 del regolamento).

      1. L'articolo 19, comma 2, del regolamento, è sostituito dal seguente:

      «2. L'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni, dei presupposti, nonché dei requisiti prescritti dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, in capo a chi richiede l'iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale

 

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comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto nazionale di statistica».

Art. 16.
(Modifica dell'articolo 32 del regolamento).

      1. L'articolo 32 del regolamento è sostituito dal seguente:

      «Art. 32. - (Schedario della popolazione temporanea). - 1. I cittadini italiani, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e gli stranieri che, pur dimorando nel comune da più di quattro mesi, non intendono trasferirvi la residenza meramente anagrafica ovvero intendono mantenere la propria residenza meramente anagrafica nel comune di nascita, devono iscriversi nello schedario della popolazione temporanea.
      2. All'atto della richiesta dell'iscrizione nello schedario di cui al comma 1 è necessario comprovare la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente, nonché indicare l'ubicazione e le caratteristiche essenziali della struttura abitativa in cui si intende dimorare ovvero continuare a dimorare, comprovando la rispondenza dell'alloggio ai requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti dal decreto emanato dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni. Se la richiesta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea concerne anche la famiglia, l'interessato deve esibire anche gli atti autentici che ne dimostrano la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea od apolide, ovvero dall'ufficio dell'anagrafe del comune di provenienza se cittadino italiano.

 

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      3. L'iscrizione viene effettuata a domanda dell'interessato o d'ufficio quando l'ufficiale di anagrafe viene a conoscenza della presenza della persona nel comune da non meno di quattro mesi.
      4. Qualora le persone tenute all'iscrizione ai sensi del presente articolo non vi provvedano nel termine di trenta giorni, ovvero non forniscano le informazioni previste dal comma 2 del presente articolo nello stesso termine, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, e sono dal comune allontanate ai sensi della normativa vigente.
      5. L'iscrizione nello schedario di cui al comma 1 esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.
      6. La revisione dello schedario di cui al comma 1 deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel comune:

          a) perché se ne sono allontanate o sono decedute;

          b) perché vi hanno stabilito la residenza meramente anagrafica.

      7. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario di cui al comma 1 deve essere comunicata all'ufficiale di anagrafe dell'eventuale comune di residenza meramente anagrafica».

Art. 17.
(Disposizione finale).

      1. La presente legge non si applica alle famiglie e alle convivenze già consolidatesi nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima.


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