Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1102

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1102



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAMPA

Modifica all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di attività degli sportivi extracomunitari

Presentata il 13 giugno 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Le modifiche apportate al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (meglio nota come legge Bossi-Fini), hanno introdotto alcune rilevanti novità anche nel settore sportivo.
      Prima del luglio 2002 l'ingresso di sportivi extracomunitari in Italia era libero, ossia non esistevano quote d'ingresso per chi volesse esercitare attività sportiva tanto a livello professionistico quanto a livello dilettantistico. Di conseguenza, il numero di atleti extracomunitari che poteva entrare nel nostro Paese poteva essere piuttosto rilevante. Oggi, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 189 del 2002 (articolo 27, comma 5-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998), il limite massimo annuo d'ingresso degli sportivi stranieri, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali, viene determinato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano. Le varie società sportive, pertanto, non possono avvalersi dell'attività di atleti stranieri per un numero superiore rispetto a quello fissato annualmente a livello nazionale.
      Pur essendo stato arginato il problema dell'ingresso incontrollato di atleti (che una volta ottenuto il permesso di soggiorno potevano decidere di dedicarsi ad attività lavorative diverse dallo sport), il legislatore ha mantenuto il divieto, per i soli lavoratori dello spettacolo (categoria in cui rientrano gli atleti), di cambiare settore di attività e qualifica. Stante tale prescrizione, un atleta non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa diversa da quella sportiva, salvo che non chieda un
 

Pag. 2

nuovo visto d'ingresso o un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. Tale divieto risulta non solo ingiustificato, ma anche particolarmente «vessatorio» per gli atleti che sono, insieme agli altri lavoratori dello spettacolo, l'unica categoria a non poter mutare settore di attività. A ciò si aggiunga che spesso la retribuzione percepita dagli atleti dilettanti risulta essere molto modesta.
      Per tale motivo, la presente proposta di legge intende modificare l'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, rendendo così di fatto possibile, per l'atleta, svolgere attività diversa da quella sportiva. Condizione per rendere possibile il mutamento dell'attività lavorativa è che la persona si trovi in Italia da almeno sei mesi e che stipuli un contratto di lavoro subordinato od ottenga la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti che l'articolo 26 del testo unico stabilisce per il lavoro autonomo. In considerazione dell'esiguità dei compensi percepiti dagli sportivi dilettanti, si ritiene opportuno consentire loro di svolgere attività lavorativa diversa da quella sportiva anche contemporaneamente ad essa.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 5-bis dell'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 22 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli sportivi extracomunitari autorizzati a svolgere attività sportiva dilettantistica in Italia, a condizione che si trovino nel territorio nazionale da almeno sei mesi, possono cambiare settore di attività previa stipula di un contratto di lavoro subordinato o previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 per il lavoro autonomo. Lo svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma diversa da quella sportiva è consentito anche contemporaneamente all'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su