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PDL 1106

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1106



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAMPA

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di soppressione del turno di ballottaggio nelle elezioni del sindaco e del presidente della provincia

Presentata il 13 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Anche le recenti elezioni amministrative hanno evidenziato nei turni di ballottaggio una scarsa affluenza alle urne. I cittadini che avevano partecipato alle elezioni amministrative del primo turno determinando una forte affluenza hanno invece scarsamente partecipato al turno di ballottaggio vanificando lo sforzo delle coalizioni che si presentavano al secondo turno. Pertanto è necessario apportare alcuni correttivi al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 abrogando il doppio turno elettorale perché, altrimenti, ci troveremo di fronte a risultati elettorali che non rispecchiano la reale volontà dei cittadini. I ballottaggi hanno dimostrato il disinteresse per i cittadini di recarsi alle urne dopo due settimane rendendo aleatori e casuali i risultati del voto.
      Proprio per venire incontro alle esigenze e alla volontà dei cittadini liberi elettori è necessario pertanto eliminare il doppio turno elettorale e introdurre un turno unico «secco» per le elezioni amministrative. Ciò comporterà una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa del comune e della provincia ed eliminerà le disfunzioni avute con il doppio turno. D'altra parte l'eliminazione del ballottaggio costituirà anche un risparmio per l'amministrazione e rispetterà al meglio la volontà elettorale del cittadino e darà al Paese governi locali più credibili e rappresentativi della vera volontà popolare. Gli articoli della proposta di legge modificano, quindi, il «meccanismo» politico - amministrativo esistente, eliminando per l'elezione a sindaco e presidente della provincia il doppio turno elettorale, eleggendo in caso di parità di voti nel turno «secco» il più anziano di età.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 6 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: «In caso di parità è eletto il più anziano di età».

Art. 2.

      1. All'articolo 72 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

              «4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza dei voti validi; in caso di parità è eletto il più anziano di età»;

          b) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.

Art. 3.

      1. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, le parole: «al termine del primo o del secondo turno» sono soppresse;

          b) al comma 7, le parole: «al primo turno» sono soppresse;

          c) al comma 8, le parole: «nel turno di elezione del sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «all'elezione del sindaco»;

 

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          d) al comma 9, le parole: «nel primo turno» sono soppresse;

          e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

      «10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, è assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi».

Art. 4.

      1. All'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi; in caso di parità è eletto il più anziano di età»;

          b) i commi 7, 8, 9, 10 e 11 sono abrogati.

Art. 5.

      1. Ai commi 5 e 8 dell'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «al primo turno» sono soppresse.


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