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PDL 1041-A

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1041-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

dal ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)

e dal ministro per le politiche europee
(BONINO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Abrogazione delle norme in materia di partecipazioni in società operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale

Presentato il 9 giugno 2006

(Relatore: RUGGERI)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, Tesoro e Programmazione), VI (Finanze) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 1041.
La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), in data 12 luglio 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge in esame. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 1041.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

            esaminato il disegno di legge C. 1041, recante «Abrogazione delle norme in materia di partecipazioni in società operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale»,

            rilevato che tale disegno di legge è diretto ad abrogare il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, in materia di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici nonché il decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 2005, n. 131, in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas;

            osservato che il disegno di legge in esame è volto a conformare l'ordinamento italiano alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 2 maggio 2005, che ha dichiarato non compatibile con l'articolo 56 (Libera circolazione dei capitali) del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, che dispone la sospensione automatica dei diritti di voto inerenti alle azioni eccedenti il limite del 2 per cento del capitale sociale di società operanti nei settori dell'elettricità e del gas, quando tali partecipazioni sono acquisite da imprese pubbliche non quotate in mercati finanziari regolamentati e titolari di una posizione dominante nel proprio mercato nazionale;

            considerato che la Commissione comunitaria ha giudicato insufficiente la modifica legislativa introdotta dall'Italia con decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 2005, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas, che ha modificato il citato decreto-legge n. 192 del 2001 escludendo dall'applicazione di tale normativa tutte le imprese controllate direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione europea o dalle sue amministrazioni pubbliche - titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante - qualora siano state avviate le procedure di privatizzazione di tali soggetti e siano state definite dal Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l'apertura del mercato;

            preso atto che la Commissione, avviata la procedura di esecuzione della menzionata sentenza della Corte di giustizia, in data 4 aprile 2006 ha adottato un parere motivato che ha fissato il termine

 

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di due mesi per l'adozione da parte dell'Italia dei provvedimenti necessari a dare esecuzione alla sentenza;

            considerato che il Comitato permanente per i pareri di questa stessa Commissione ha ricondotto, nel parere espresso il 30 giugno 2005, le disposizioni del citato decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, alle materie «mercati finanziari», «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione e che anche le disposizioni del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 2005, n. 131, di cui si propone altresì l'abrogazione, sono riconducibili sostanzialmente alle stesse materie;

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione ha adottato la seguente decisione:

sul testo del provvedimento:

        preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui dall'attuazione del provvedimento non derivano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica

NULLA OSTA
 

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PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 1041, recante disposizioni in materia di partecipazioni in società operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 1041 Governo, recante «Disposizioni in materia di partecipazioni in società operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale»

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


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