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PDL 1028

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1028



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANETTA

Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di requisiti per la nomina a giudice di pace e per l'esercizio delle competenze penali da parte dei giudici di pace

Presentata l'8 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Non può essere ormai messo in dubbio che l'attività del giudice di pace fornisce all'amministrazione della giustizia un contributo di grande rilevanza. Dal maggio 1995, data di entrata a regime della legge n. 374 del 1991, questo giudice onorario chiamato a contribuire allo smaltimento delle cause civili ha significato una giustizia più vicina al cittadino e tempi più ragionevoli di esaurimento delle controversie. Alla ulteriore valorizzazione della figura di tale magistrato onorario ha contribuito l'estensione delle sue competenze al settore penale, sia pure in un'orbita piuttosto circoscritta e peculiare. Come già avvenuto in passato, anche in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2005, il Procuratore generale della Cassazione ha dovuto riconoscere come il contributo del giudice di pace all'amministrazione della giustizia sia ormai irrinunciabile, avendo, tra l'altro, trattato oltre il 48 per cento delle cause sopravvenute in primo grado.
      Lo stesso Procuratore generale, nella citata sede, ha comunque dovuto ammettere che l'irreversibilità della scelta legislativa di attribuzione di competenze giudiziarie alla magistratura onoraria impone «una rigorosa selezione ed una indispensabile attività di preparazione e formazione professionale, come unica vera garanzia per il miglioramento della qualità del servizio».
      È proprio in tale ottica ed in vista di tali finalità che si muove la proposta di legge che mi onoro di presentare alla vostra attenzione.
      Ritengo che, proprio per il rilievo che ha assunto la figura del giudice di pace rispetto alla crescente domanda di giustizia, sia ora necessario, a distanza di dieci anni dalla sua comparsa, ripensare al ruolo di tale giudice e, soprattutto, a
 

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un adeguamento delle sue competenze tecniche.
      In effetti, oltre a istruire cause civili di una certa rilevanza, il fatto che dal 2002 siano state assegnate al giudice di pace anche competenze penali importa ulteriori responsabilità e la necessità di una sempre migliore preparazione e sensibilità giuridica. Proprio in campo penale, anche se le sanzioni irrogate sono per lo più di natura pecuniaria, il giudice di pace può ad esempio disporre la cosiddetta «permanenza domiciliare» che, pur se meno afflittiva rispetto al carcere, è pur sempre una misura incidente su un diritto, quello alla libertà personale, costituzionalmente tutelato. E a proposito di libertà personale, deve ricordarsi che con il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, si è attribuita alla competenza del giudice di pace anche la convalida delle espulsioni degli stranieri disposte dal questore.
      In relazione al quadro normativo vigente, l'attuale disciplina della legge n. 374 del 1991 non sembra in definitiva adeguata alle accresciute responsabilità affidate a tale magistrato onorario che, giova ricordarlo, appartiene a pieno titolo all'ordine giudiziario.
      In base all'articolo 5 della medesima legge n. 374 del 1991, i giudici di pace appartenenti a determinate categorie professionali (notai, dirigenti pubblici, professori universitari) possono essere attualmente nominati anche tra laureati in giurisprudenza che non hanno superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. Si tratta di soggetti che pur laureati, anche a seguito delle numerose riforme susseguitesi in campo civile e soprattutto processualpenalistico, ben difficilmente possono assicurare il tecnicismo giuridico ormai necessario ad adempiere al meglio le delicate competenze loro affidate.
      Deve essere considerato che gli stessi avvocati, al termine del periodo di abilitazione alla professione forense, non esercitano spesso contemporaneamente la professione in campo penale e civile proprio per la difficoltà di specializzazione in entrambi i settori. Quindi, si può ragionevolmente presumere che un soggetto meno qualificato di un avvocato iscritto all'albo sia difficilmente impiegabile in tutte le funzioni, in particolare quando risulti privo di un retroterra di esperienza e di competenze tecniche comprovate.
      Una interessante prospettiva di riforma in tale ambito potrebbe essere, quindi, quella che, fermi restando gli ulteriori requisiti di nomina stabiliti dalla legge, veda l'esercizio delle funzioni di giudice di pace affidato ai soli avvocati iscritti all'albo, con l'unica eccezione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge n. 374 del 1991, riferita a coloro che hanno già esercitato per un biennio funzioni giudiziarie anche onorarie.
      Per quanto concerne, poi, l'esercizio delle competenze in campo penale, i soli giudici di pace abilitati sarebbero gli avvocati iscritti all'elenco dei difensori d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice di procedura penale. Infatti, tali professionisti possono ottenere l'iscrizione solo dopo il conseguimento dell'idoneità rilasciata dall'ordine forense di appartenenza al termine di speciali corsi di aggiornamento oppure dimostrando di aver esercitato la professione forense in campo penale per almeno un biennio.
      Tale ulteriore requisito è sembrato, in definitiva, meglio garantire quella preparazione in campo processuale penale che sembra assolutamente necessaria a padroneggiare una materia che incide così pesantemente sui diritti dei cittadini.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «2. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non è richiesto per coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis - (Esercizio delle competenze penali). - 1. Sono abilitati all'esercizio delle competenze penali esclusivamente i giudici di pace iscritti negli elenchi di cui all'articolo 97, comma 2, del codice di procedura penale o che dimostrano di avere esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione.
      2. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto per coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie per almeno un biennio».


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