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PDL 1094

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1094



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato OSVALDO NAPOLI

Disposizioni per consentire agli appartenenti alle Forze dell'ordine la detenzione di un secondo caricatore per la pistola di ordinanza

Presentata il 13 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La disciplina vigente in materia di armi in dotazione al personale appartenente alle Forze di polizia, che svolge funzioni di salvaguardia della sicurezza pubblica, presenta una grave carenza nella parte in cui omette di consentire la detenzione di un secondo caricatore per la pistola d'ordinanza.
      In particolare, la normativa esistente in tema di armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato, costituita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, all'articolo 10, descrive le caratteristiche della pistola semiautomatica in dotazione al singolo operatore di polizia: calibro: 9 mm NATO; chiusura: stabile; ripetizione: semiautomatica; alimentazione: serbatoio mobile; capacità caricatore: non inferiore a otto cartucce; azione: singola ovvero singola e doppia; sicura o sicure: ordinaria, prima monta del cane automatica mediante blocco del percussore; tacca di mira: fissa; lunghezza canna: da 100 a 140 mm; peso in ordine di impiego: non superiore 1,3 kg.
      Dal tenore letterale della norma non è dato evincere con esattezza né il numero di caricatori né la detenzione massima di munizioni di cui può essere dotato il singolo appartenente alle Forze di polizia.
      Tale carenza normativa ha dato luogo a un'interpretazione restrittiva delle norme in esame, poiché gli operatori del diritto sono soliti ammettere la liceità di un unico caricatore in dotazione al singolo operatore di polizia, mentre ritengono illecita la detenzione di un secondo caricatore, anche con riguardo ai pubblici ufficiali che svolgono funzioni ad alto rischio o vengono destinati a operazioni di polizia particolarmente pericolose.
 

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      Si osserva, a tale riguardo, che detta interpretazione restrittiva, in primo luogo, non è conforme alla lettera dell'articolo 10 richiamato. Le disposizioni in oggetto, infatti, non offrono alcun elemento certo dal quale desumere il numero di caricatori in dotazione al singolo appartenente alle Forze di polizia, in quanto fanno esclusivo riferimento alla capacità del caricatore, vale a dire a una caratteristica del caricatore stesso, ma non vi è alcuna indicazione specifica sul loro numero.
      D'altra parte, non è previsto un limite massimo al numero di cartucce, relativamente alle quali l'articolo 10 sopra richiamato stabilisce esclusivamente che non devono essere meno di otto. Allo stato attuale, questa carenza normativa viene colmata attraverso i regolamenti interni del corpo di appartenenza dell'operatore di polizia, come del resto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
      Il panorama legislativo sopra delineato crea, però, una situazione inaccettabile dal punto di vista delle conseguenze a cui possono essere sottoposti gli operatori di polizia i quali, se dotati di un secondo caricatore e relativi proiettili, rischiano di essere incriminati per illecita detenzione di munizioni, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 895 del 1967, come sostituito dall'articolo 10 della legge n. 497 del 1974, nonché per il reato di ricettazione, ai sensi dell'articolo 648 del codice penale.
      D'altra parte, l'eventualità di una incriminazione penale a carico dell'appartenente alle Forze di polizia che detenga un secondo caricatore, con i relativi proiettili, non può essere giustificata da una violazione delle norme di regolamento interno del corpo di appartenenza, poiché detta violazione potrebbe al più comportare una sanzione disciplinare.
      Per quanto sopra esposto, si ritiene necessario un intervento legislativo volto a legalizzare la detenzione del secondo caricatore, con i relativi proiettili, da parte di appartenente alle Forze di polizia preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli appartenenti alle Forze di polizia, per la pistola loro assegnata in dotazione individuale ai sensi degli articoli 3 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, possono detenere due caricatori, con le relative munizioni, incluso il caricatore incorporato nell'arma.


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