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PDL 1064

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1064



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MANCINI

Modifica all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'eliminazione della disparità di trattamento economico dei sindaci e dei presidenti delle province lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi

Presentata il 9 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira all'eliminazione della disparità relativa al quantum dell'indennità di funzione spettante ai sindaci e ai presidenti delle province, siano essi lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa, o lavoratori autonomi: al comma 1 dell'articolo 23 della legge n. 265 del 1999 (abrogata dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) era previsto, infatti, che ai dipendenti, e solo ai dipendenti, che non avevano chiesto l'aspettativa fosse assegnata un'indennità ridotta nella misura del 50 per cento rispetto a quella fissata in via generale, secondo i criteri di cui al comma 9 del medesimo articolo.

      Le disposizioni del medesimo articolo 23 sono successivamente confluite nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il cui rinomato pregio è di avere dato sistematicità, tra le altre, alla materia dello status degli amministratori. Ma il testo unico, pur dettando una dettagliata disciplina delle indennità, dei permessi e delle licenze, nonché delle aspettative, lascia aperto proprio con il disposto di cui all'articolo 82, comma 1, il menzionato problema, posto all'attenzione del Parlamento anche nella XIV legislatura.
 

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      Tracciando un profilo delle tendenze emerse nella legislazione che si è succeduta circa il trattamento economico riservato agli amministratori degli enti locali, si può notare, infatti, l'alternanza di favoritismi accordati ai pubblici dipendenti e di privilegi previsti nei confronti di chi esercita attività libero-professionali. La legge n. 1078 del 1966 privilegiava i dipendenti pubblici nell'accesso alle cariche politiche locali, riconoscendo solo ad essi il diritto di essere collocati in aspettativa; la legge n. 816 del 1985, successivamente abrogata dal citato testo unico, tentava di dare una risposta all'evidente trattamento discriminatorio. Facendo scomparire ogni distinzione a favore di quella categoria di lavoratori segnava, però, un'inversione di tendenza: veniva previsto per chi esercitava attività autonoma il sistema del raddoppio dell'indennità di carica. L'ultima modifica del sistema è stata quella prevista proprio dalla legge n. 265 del 1999 e, attualmente, dall'articolo 82 del citato testo unico, che, si ribadisce, detta il dimezzamento dell'indennità per i dipendenti, pubblici e privati, che non si pongono in aspettativa. Si consideri che il dimezzamento si applica sempre, anche nel caso in cui il dipendente abbia assunto posizioni intermedie della propria attività lavorativa, come nell'ipotesi del collocamento part-time, che la norma in oggetto non considera affatto.
      È lecito interrogarsi circa il perché della persistenza di un simile disposto, che altro non è se non una deroga al principio di uguaglianza sancito all'articolo 3 della Costituzione. Tale principio appare violato nella fattispecie dalla forte, indiscriminata e ingiustificata disparità di trattamento economico tra varie categorie di lavoratori. Quali le possibili ragioni giustificatrici del fatto che un sindaco o un presidente di una provincia lavoratore dipendente abbia diritto a un compenso minore di un lavoratore autonomo o dipendente in aspettativa? Improponibile una tesi che ponga innanzi ragioni di funzionalità e di efficienza nell'attività pubblica. La riconosciuta flessibilità nello svolgimento dell'attività dipendente (si pensi alla disciplina dei permessi e delle licenze) assicura la presenza di tutti gli amministratori locali nelle istituzioni, assolutamente necessaria per garantire una salda direzione politica e amministrativa.
      Se la legislazione deve evolversi perseguendo sempre più gli obiettivi fondamentali dell'ordinamento, segnati indelebilmente nella Carta costituzionale, la presente proposta di legge, volta ad eliminare la discriminazione, appare meritevole di sollecita approvazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppresso.


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