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PDL 972

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 972



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEDRIZZI, SAGLIA, SALERNO

Istituzione del Fondo nazionale per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili degli Istituti autonomi case popolari

Presentata il 5 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Gli Istituti autonomi case popolari (IACP) gestiscono immobili in tutte le province d'Italia.
      Si tratta di un patrimonio imponente, interessato però da cronici e spesso gravi problemi di manutenzione straordinaria di carattere strutturale e impiantistico.
      La situazione finanziaria di molti IACP non consente di affrontare e risolvere questi problemi, tanto che spesso gli inquilini si sostituiscono agli Istituti anzidetti provvedendo alla riparazione dei tetti, a interventi straordinari sugli ascensori, sugli impianti di riscaldamento, sulla stessa struttura delle palazzine e così via.
      Vi sono poi situazioni di particolare gravità, sotto l'aspetto finanziario, per alcuni IACP, che hanno determinato per diversi anni l'impossibilità di interventi di prevenzione straordinaria, alcune volte davvero urgenti.
      I finanziamenti assegnati agli IACP dalle singole regioni per interventi di manutenzione straordinaria e di recupero si sono dimostrati assolutamente insufficienti.
      La presente proposta di legge, all'articolo 1, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture il Fondo nazionale di interventi per la manutenzione straordinaria di tali immobili, la cui dotazione è determinata annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Presso il Ministero delle infrastrutture è istituito il Fondo nazionale di interventi per la manutenzione straordinaria degli immobili degli Istituti autonomi case popolari, la cui dotazione è determinata annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. Il Fondo di cui all'articolo 1 è finalizzato alla realizzazione di interventi per la manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti agli Istituti autonomi case popolari, ovvero alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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