Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1062

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1062



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MANCINI

Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati di sindaco e di presidente della provincia

Presentata il 9 giugno 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è volta alla completa abolizione di ogni restrizione nell'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia. Si pone all'attenzione del Parlamento la necessità di svincolarsi, definitivamente, dalla logica oramai non più condivisibile di disposizioni normative che limitano il mandato dei sindaci e dei presidenti delle province a due volte consecutive, con la previsione di un terzo mandato qualora uno di questi risulti non pienamente svolto perché di durata inferiore ai due anni, sei mesi e un giorno.
      La proposta di legge risponde all'esigenza di garantire due fondamentali obiettivi delle pubbliche istituzioni: la governabilità e la rappresentatività. Va rilevato che l'impostazione attuale, contenuta nel citato testo unico, non vuole porre in secondo piano i citati obiettivi. La legislazione vigente, introducendo l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia - importante passo avanti per il sistema delle autonomie - affida la selezione dei candidati ai rispettivi consigli: il limite del doppio mandato, in un simile contesto, può apparire logico ed equo in quanto posto a temperare il condizionamento delle segreterie dei partiti nella selezione. Posta la probabile finalità della norma, si deve ancora evidenziare come nel tempo la stessa disposizione (si ricorda che la norma originaria è stata approvata nel 1993 con la legge n. 81) abbia dato luogo ad incertezze e contrattempi interpretativi tali da portare, nel 1999, ad una modifica, introdotta dall'articolo 2 della legge n. 120 del 1999, che aveva appunto previsto un terzo mandato consecutivo se uno dei due precedenti aveva avuto durata pari alla metà del mandato normale «per
 

Pag. 2

causa diversa dalle dimissioni volontarie» (disposto confluito nel comma 3 dell'articolo 51 del citato testo unico). La sperimentazione sul campo della restrizione ha mostrato però delle concrete negatività rispetto alla sua teorica finalità positiva. Tra gli inconvenienti, se ne evidenziano esemplificativamente alcuni: in primo luogo la limitazione potrebbe far sì che nell'ultimo periodo del mandato, cui si collega la preclusione, il sindaco uscente possa essere interessato a preoccuparsi della ricerca di un eventuale nuovo ruolo politico, trovandosi per forza di cose ad occuparsi, forse con minore dedizione, al ruolo ancora rivestito in quel momento. Collegato a tale discutibile, ma innegabilmente rilevabile, atteggiamento, si pone il dato delle numerose gestioni commissariali coincidenti con le dimissioni anticipate dei sindaci, date per eludere cause di ineleggibilità a nuove altre cariche politiche: ciò per la non corrispondenza fra i tempi di scadenza del mandato di sindaco e quelli di accesso all'eventuale nuova carica, dettati dal legislatore per non alterare la par condicio.
      Ma a corroborare in maniera incontrovertibile le ragioni della presente proposta di legge è l'introduzione del nuovo sistema elettorale, maggioritario non uninominale, a doppio turno: l'elettore sceglie direttamente il sindaco e la sua valutazione è profonda e meditata. Tale legame diretto che intercorre tra elettore e sindaco fa sì che unico arbitro, legittimato a giudicare circa la permanenza in carica più o meno lunga di un determinato soggetto, sia il cittadino: il pubblico giudizio espresso secondo le modalità dettate dalla nuova legge elettorale dà più che sufficiente garanzia della volontà effettiva del corpo elettorale. Non si comprende alla luce di tali riflessioni il perché della persistenza del vincolo del doppio mandato.
      Forte, inoltre, appare il sostegno a tale tesi espresso da tutte le associazioni delle autonomie locali, ovvero l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia, l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, la Lega delle autonomie locali e l'Associazione nazionale piccoli comuni italiani che rilevano, altresì, che la previsione del vincolo per i sindaci e i presidenti delle province ha creato dal punto di vista giuridico e costituzionale (articolo 51, primo comma, della Costituzione) una vistosa ed asserita differenza di trattamento tra le varie cariche elettive. Difatti, il limite del doppio mandato riguarda solo ed esclusivamente i sindaci e i presidenti delle province: non è mai stato - giustamente - introdotto per i presidenti di regione, i consiglieri regionali, gli assessori comunali, i parlamentari. Tale disparità risulta talmente evidente che anche coloro che tutt'oggi sostengono il mantenimento della restrizione, pongono come condizione fondamentale la sua estensione a tutti i livelli istituzionali.
      Alla luce di tale prospettazione, sottolineando ancora la necessità di attribuire il dovuto rilievo alle consapevoli ed approfondite scelte e quindi forti volontà del corpo elettorale, sembrerebbe quanto mai opportuno varare una così importante riforma.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.
      2. Alla rubrica dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «Limitazione dei mandati» sono soppresse.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su