Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1063

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1063



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MANCINI

Modifica all'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rimborsi per i permessi retribuiti corrisposti ai componenti dei consigli e delle giunte degli enti locali

Presentata il 9 giugno 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a correggere gli effetti negativi, registratisi nella prassi applicativa, che l'articolo 80, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ha prodotto e continua a produrre sui bilanci dei piccoli comuni, ovvero quelli con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
      Il citato articolo 80, comma 1, al secondo periodo riprendeva testualmente una disposizione contenuta nella legge n. 265 del 1999 che prevedeva il rimborso al datore di lavoro, anche se pubblico, del trattamento economico spettante all'amministratore lavoratore dipendente in coincidenza con la fruizione dei permessi per l'assolvimento del mandato. Tale previsione di legge era destinata, per i problemi che creava ai bilanci soprattutto dei piccoli comuni, a una modifica che riportasse alla situazione antecedente all'entrata in vigore della citata legge n. 265 del 1999. Difatti l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 392 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2001, ha sostituito il citato articolo 80, comma 1, secondo periodo, ripristinando una vecchia disposizione contenuta nella legge n. 816 del 1985 che pone a carico degli enti pubblici-datori di lavoro gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti in conseguenza dell'espletamento di funzioni pubbliche di amministratori locali. Ancora, tale norma dispone che gli oneri gravano sull'ente locale presso il quale i lavoratori svolgono le funzioni di amministratori, qualora essi siano dipendenti da soggetti privati e da enti pubblici economici. Chiara appare la ratio della disposizione, volta ad evitare che la responsabilità economica dei lavoratori dipendenti
 

Pag. 2

di un ente pubblico, che esercitano le funzioni previste dall'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in un altro ente pubblico, ricada su quest'ultimo, dovendosi attingere, in ultima istanza, sempre al finanziamento pubblico. Ma il fatto che, nei casi descritti, si prevede che gli oneri finanziari siano posti a carico del bilancio degli enti presso i quali gli amministratori locali esercitano le mansioni pubbliche, produce effetti negativi non poco rilevanti sulle entrate tributarie di enti locali di piccole dimensioni, potendosi, inoltre, segnalare l'imbarazzo che gli amministratori di tali enti avvertono ogni qual volta si pone la necessità di doversi assentare dal posto di lavoro per l'espletamento di compiti e di funzioni legati al mandato elettorale.
      Pertanto, alla luce di tali riflessioni e in considerazione del fatto che sindaci di piccoli comuni si sono rivolti, nel corso di questi ultimi anni, persino al Ministero dell'interno, proponendo come soluzione del manifestato problema l'erogazione in favore dei suddetti piccoli comuni di somme equivalenti al rimborso degli oneri derivanti dai permessi, si pone come necessità impellente l'introduzione di una soglia dimensionale degli enti locali come condizione dell'applicabilità della disposizione dell'articolo 80, comma 1, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 80, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano agli enti il cui ambito territoriale comprende una popolazione non inferiore a 3.000 abitanti».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su