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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 686 |
1. Gli enti pubblici e privati, le società comunque costituite e i singoli cittadini possono servirsi, per la custodia, la vigilanza e la sorveglianza dei loro beni mobili e immobili, per il trasporto e la scorta di valori, per la tutela della persona umana, nonché per eseguire investigazioni, ricerche o raccogliere informazioni, di guardie particolari giurate dipendenti da istituti di sicurezza civile privata, istituiti ai sensi della presente legge.
2. È fatto divieto di utilizzare altri operatori di sicurezza a qualsiasi titolo, per le mansioni e gli scopi di cui al comma 1.
1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo di ogni capoluogo di regione sono istituiti i seguenti elenchi:
a) un elenco regionale di titolari di istituti di sicurezza civile privata;
b) un elenco regionale delle guardie particolari giurate dipendenti dagli istituti di sicurezza civile privata con sede nella regione;
c) un elenco regionale delle guardie particolari giurate disoccupate. Tali guardie particolari giurate possono iscriversi a un massimo di tre elenchi regionali;
d) un elenco regionale delle guardie particolari giurate dipendenti da un istituto di sicurezza civile privata con sede in altra regione, che hanno inoltrato richiesta di trasferimento. Tali guardie particolari giurate, oltre all'iscrizione nell'elenco delle guardie particolari giurate della regione dove ha sede l'istituto di sicurezza civile privata dal quale dipendono, possono iscriversi in altri due elenchi regionali.
1. Negli elenchi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 possono essere iscritti, su loro richiesta, i cittadini italiani che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito il brevetto di nomina a guardia particolare giurata rilasciato ai sensi dell'articolo 6;
b) essere in possesso di risorse economiche e finanziarie e di immobili disponibili per l'avvio dell'attività;
c) aver versato presso la Cassa depositi e prestiti Spa una cauzione nella misura stabilita dal comitato nazionale di cui all'articolo 5;
d) aver ottenuto l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente territorialmente, per ricoprire la qualifica di amministratore delegato della società ai sensi dell'articolo 10;
e) non risultare titolari di altri istituti di sicurezza civile privata iscritti in altri elenchi regionali.
2. L'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 2 è stabilita con provvedimento discrezionale del comitato regionale competente per territorio, costituito ai sensi dell'articolo 4.
1. È costituito, in ogni regione, un comitato regionale per gli istituti di sicurezza civile privata e le guardie particolari giurate, presieduto dal prefetto del capoluogo
a) esprimere pareri vincolanti in ordine ai rilasci e alle revoche delle iscrizioni negli elenchi regionali;
b) controllare l'esatta applicazione delle disposizioni legali e contrattuali;
c) gestire i corsi di addestramento e di aggiornamento professionali;
d) approvare e gestire gli elenchi regionali istituiti nel territorio di propria competenza;
e) fornire indicazioni sull'importo delle tariffe minime e massime da applicare nei confronti dei clienti;
f) fungere da intermediario nel corso di vertenze sindacali locali;
g) approvare, sentito il parere dell'autorità militare della regione, il modello della divisa delle guardie particolari giurate, che deve essere identica nell'ambito regionale, fatte salve le diversità delle mostrine e dei fregi;
h) revocare o sospendere l'autorizzazione all'esercizio di istituti di sicurezza civile privata per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico. L'autorizzazione non può essere rilasciata a più di un istituto di sicurezza civile privata nei comuni con popolazione inferiore a 60.000 abitanti.
1. È costituito, con sede presso il Ministero dell'interno, un comitato nazionale presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, composto in misura paritetica da rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 2.
a) esercitare il potere disciplinare sulle guardie particolari giurate e sugli istituti di sicurezza civile privata;
b) esprimere pareri sull'acquisizione di nuove tipologie di servizio;
c) precisare diritti, prerogative e limiti di intervento delle guardie particolari giurate;
d) fungere da intermediario nel corso delle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;
e) esprimere pareri, se richiesti, ai comitati regionali di cui all'articolo 4;
f) gestire il fondo di solidarietà istituito ai sensi dell'articolo 14;
g) stabilire, sentito il parere dei Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, il colore e la forma dei segnali luminosi, acustici e delle palette di cui all'articolo 9;
h) impartire disposizioni ai comitati regionali in ordine:
1) al numero dei componenti gli stessi comitati, tenuto conto della popolazione della regione;
2) alle materie di studio e alla scelta dei docenti per i corsi di addestramento e aggiornamento professionale. I corsi devono obbligatoriamente prevedere come materie di insegnamento lezioni abilitanti all'uso delle armi, alla difesa personale, al pronto soccorso e lezioni di diritto penale;
3) alla gestione degli elenchi di cui all'articolo 2.
1. Ai fini dell'acquisizione del brevetto di guardia particolare giurata, obbligatorio per l'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'articolo 2, gli aspiranti devono frequentare
1. Le guardie particolari giurate, durante l'espletamento delle loro funzioni, agiscono quali organi ausiliari delle Forze di polizia dello Stato, sono, a tutti gli effetti, pubblici ufficiali e possono essere chiamate a fare parte dei comitati locali per la protezione civile.
1. Le guardie particolari giurate vestono l'uniforme approvata ai sensi dell'articolo 4, salvo nei casi in cui svolgono servizio di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni.
1. Le guardie particolari giurate sono abilitate ad usare automezzi, segnali acustici e luminosi nonché palette, purché queste ultime siano, per colore e forma, diverse da quelle in uso alle Forze di polizia dello Stato.
1. Il titolare di licenza di istituto di sicurezza civile privata, costituito in società, deve ricoprire all'interno del consiglio di amministrazione la qualifica di amministratore delegato della società stessa.
2. Il titolare di licenza di istituto di sicurezza civile privata che decade, per decesso, dimissioni o perdita dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale dei titolari di istituto di sicurezza civile privata di cui all'articolo 3, deve essere sostituito, su proposta della società, da un altro soggetto iscritto nell'elenco regionale, entro dieci giorni dalla decadenza. Decorso tale termine, il presidente del comitato regionale competente per territorio provvede a nominare un commissario per la gestione temporanea dell'istituto di sicurezza civile privata, in attesa del nuovo titolare nominato dalla società stessa.
1. Tutte le società, in qualunque forma costituite e operanti ai sensi della presente legge, assumono la denominazione di «istituti di sicurezza civile privata».
1. Sono fatti salvi le autorizzazioni, le licenze e i decreti di nomina a guardia particolare giurata già rilasciati, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, i cui titolari sono automaticamente iscritti negli elenchi regionali previsti dall'articolo 2 della presente legge.
1. Gli istituti di sicurezza civile privata sono tenuti a prestare la propria opera su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e le guardie particolari giurate sono obbligate ad aderire a tutte le richieste ad esse rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
1. Presso la sede del comitato nazionale, di cui all'articolo 5, è istituito un fondo di solidarietà, finanziato con il contributo degli istituti di sicurezza civile privata e dei dipendenti degli stessi istituti, al fine di corrispondere un salario minimo garantito, non inferiore all'80 per cento dello stipendio, alle guardie particolari giurate che per chiusura, ristrutturazione o riduzione del personale sono state licenziate dall'istituto di sicurezza civile privata, ovvero sono iscritte negli elenchi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 con la qualifica di guardie particolari giurate disoccupate.
1. Il trasporto su strada, per conto di terzi, di valori di entità superiore a 100.000 euro deve essere effettuato soltanto con autoveicoli blindati di proprietà
1. Sono abrogati:
a) il titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
b) il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508;
c) il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526;
d) il titolo IV del regolamento per l'esecuzione del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentite le associazioni nazionali delle società che alla data di entrata in vigore della presente legge già operano ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successice modificazioni, e le associazioni sindacali dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro che si applicano nel settore, emana, con proprio decreto, le disposizioni per la elezione dei componenti del comitato nazionale di cui all'articolo 5 della presente legge.
2. Entro un mese dalla sua costituzione, il comitato nazionale redige un elenco delle tipologie dei servizi che gli istituti di sicurezza civile privata già esistenti possono continuare a svolgere.
3. Entro tre mesi dalla sua costituzione il comitato nazionale adotta le disposizioni per l'attuazione della lettera h) del comma 2 dell'articolo 5.
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