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PDL 686

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 686



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEZZELLA, BRIGUGLIO, GIULIO CONTI, BELLOTTI

Disciplina degli istituti di sicurezza civile privata e delle guardie particolari giurate

Presentata il 15 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende raggiungere l'obiettivo di chiarire il ruolo dei dipendenti di enti pubblici adibiti a compiti di sicurezza e vigilanza e di quelli di istituti privati che vengono destinati agli stessi compiti, nonché qualificarne la funzione di pubblico interesse.
      Per i dipendenti degli istituti privati, l'articolato sopperisce a carenze legislative tanto più rimarchevoli in quanto, di fatto, il personale adibito a compiti di sicurezza e vigilanza già opera in sostituzione dei corpi dello Stato, in cronica penuria di organico. Si consideri, ad esempio, che gli onerosi compiti di tutela e difesa della proprietà privata, come di quella pubblica, gravano quasi completamente sui predetti istituti, così come vastissima è la loro presenza per la tutela e la difesa dell'incolumità dei cittadini, soprattutto quando agiscono in guisa di prevenzione contro la piaga dei sequestri di persona a scopo di estorsione o quando devono intervenire nelle numerose rapine a mano armata compiute contro banche e gioiellerie.
      Vi è, quindi, un pubblico interesse che induce a considerare come urgente la presente normativa, così da poter dotare anche il personale degli istituti di vigilanza di quelle qualificazione e preparazione tecnico-operative che si ritengono necessarie nello svolgimento dei compiti assimilabili a quelli svolti dalla pubblica sicurezza.
      La presente proposta di legge, nel prendere atto della multiforme realtà sociale che ha creato figure nuove, a volte parallele a quella che era la funzione tipica della protezione della proprietà privata affidata alle guardie giurate, ipotizza anche il riconoscimento giuridico delle guardie del corpo.
      In definitiva, si è voluto valorizzare la professionalità prendendo atto di una nuova realtà di lavoro per creare nuove opportunità professionali.
      Con la presente proposta di legge si intende creare una disciplina organica, coordinata e nuova, della realtà delle guardie giurate.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli enti pubblici e privati, le società comunque costituite e i singoli cittadini possono servirsi, per la custodia, la vigilanza e la sorveglianza dei loro beni mobili e immobili, per il trasporto e la scorta di valori, per la tutela della persona umana, nonché per eseguire investigazioni, ricerche o raccogliere informazioni, di guardie particolari giurate dipendenti da istituti di sicurezza civile privata, istituiti ai sensi della presente legge.
      2. È fatto divieto di utilizzare altri operatori di sicurezza a qualsiasi titolo, per le mansioni e gli scopi di cui al comma 1.

Art. 2.

      1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo di ogni capoluogo di regione sono istituiti i seguenti elenchi:

          a) un elenco regionale di titolari di istituti di sicurezza civile privata;

          b) un elenco regionale delle guardie particolari giurate dipendenti dagli istituti di sicurezza civile privata con sede nella regione;

          c) un elenco regionale delle guardie particolari giurate disoccupate. Tali guardie particolari giurate possono iscriversi a un massimo di tre elenchi regionali;

          d) un elenco regionale delle guardie particolari giurate dipendenti da un istituto di sicurezza civile privata con sede in altra regione, che hanno inoltrato richiesta di trasferimento. Tali guardie particolari giurate, oltre all'iscrizione nell'elenco delle guardie particolari giurate della regione dove ha sede l'istituto di sicurezza civile privata dal quale dipendono, possono iscriversi in altri due elenchi regionali.

 

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      2. Gli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo sono disciplinati ai sensi dell'articolo 3.
      3. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo è obbligatoria per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1.

Art. 3.

      1. Negli elenchi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 possono essere iscritti, su loro richiesta, i cittadini italiani che siano in possesso dei seguenti requisiti:

          a) aver conseguito il brevetto di nomina a guardia particolare giurata rilasciato ai sensi dell'articolo 6;

          b) essere in possesso di risorse economiche e finanziarie e di immobili disponibili per l'avvio dell'attività;

          c) aver versato presso la Cassa depositi e prestiti Spa una cauzione nella misura stabilita dal comitato nazionale di cui all'articolo 5;

          d) aver ottenuto l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente territorialmente, per ricoprire la qualifica di amministratore delegato della società ai sensi dell'articolo 10;

          e) non risultare titolari di altri istituti di sicurezza civile privata iscritti in altri elenchi regionali.

      2. L'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 2 è stabilita con provvedimento discrezionale del comitato regionale competente per territorio, costituito ai sensi dell'articolo 4.

Art. 4.

      1. È costituito, in ogni regione, un comitato regionale per gli istituti di sicurezza civile privata e le guardie particolari giurate, presieduto dal prefetto del capoluogo

 

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o da un suo delegato e composto, in misura paritetica, da rappresentanti delle guardie particolari giurate e da titolari di istituti di sicurezza civile privata, iscritti negli elenchi regionali di cui all'articolo 2.
      2. Il comitato regionale ha i seguenti compiti:

          a) esprimere pareri vincolanti in ordine ai rilasci e alle revoche delle iscrizioni negli elenchi regionali;

          b) controllare l'esatta applicazione delle disposizioni legali e contrattuali;

          c) gestire i corsi di addestramento e di aggiornamento professionali;

          d) approvare e gestire gli elenchi regionali istituiti nel territorio di propria competenza;

          e) fornire indicazioni sull'importo delle tariffe minime e massime da applicare nei confronti dei clienti;

          f) fungere da intermediario nel corso di vertenze sindacali locali;

          g) approvare, sentito il parere dell'autorità militare della regione, il modello della divisa delle guardie particolari giurate, che deve essere identica nell'ambito regionale, fatte salve le diversità delle mostrine e dei fregi;

          h) revocare o sospendere l'autorizzazione all'esercizio di istituti di sicurezza civile privata per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico. L'autorizzazione non può essere rilasciata a più di un istituto di sicurezza civile privata nei comuni con popolazione inferiore a 60.000 abitanti.

Art. 5.

      1. È costituito, con sede presso il Ministero dell'interno, un comitato nazionale presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, composto in misura paritetica da rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 2.

 

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      2. Il comitato nazionale ha i seguenti compiti:

          a) esercitare il potere disciplinare sulle guardie particolari giurate e sugli istituti di sicurezza civile privata;

          b) esprimere pareri sull'acquisizione di nuove tipologie di servizio;

          c) precisare diritti, prerogative e limiti di intervento delle guardie particolari giurate;

          d) fungere da intermediario nel corso delle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;

          e) esprimere pareri, se richiesti, ai comitati regionali di cui all'articolo 4;

          f) gestire il fondo di solidarietà istituito ai sensi dell'articolo 14;

          g) stabilire, sentito il parere dei Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, il colore e la forma dei segnali luminosi, acustici e delle palette di cui all'articolo 9;

          h) impartire disposizioni ai comitati regionali in ordine:

              1) al numero dei componenti gli stessi comitati, tenuto conto della popolazione della regione;

              2) alle materie di studio e alla scelta dei docenti per i corsi di addestramento e aggiornamento professionale. I corsi devono obbligatoriamente prevedere come materie di insegnamento lezioni abilitanti all'uso delle armi, alla difesa personale, al pronto soccorso e lezioni di diritto penale;

              3) alla gestione degli elenchi di cui all'articolo 2.

Art. 6.

      1. Ai fini dell'acquisizione del brevetto di guardia particolare giurata, obbligatorio per l'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'articolo 2, gli aspiranti devono frequentare

 

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gli appositi corsi indetti e gestiti dai comitati regionali. Al termine di tali corsi gli aspiranti dichiarati idonei devono prestare giuramento dinanzi al presidente del tribunale, con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi e di adempiere tutti i doveri del mio stato al solo scopo del bene della Patria. Mi impegno ad adempiere a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e scrupolo, serbandone il segreto».
      2. Il brevetto di cui al comma 1 è rilasciato dal Ministro dell'interno, su proposta del presidente del comitato regionale di cui all'articolo 4 e ha validità per tutto il territorio nazionale. Trattandosi di documento obbligatorio per lo svolgimento del servizio, in caso di denuncia penale o di mancanza grave, il Ministro dell'interno, sentito il parere del comitato regionale competente per territorio, può disporre la temporanea sospensione del brevetto stesso, salvo revoca definitiva in casi di condanna penale. In caso di sospensione temporanea, la guardia particolare giurata conserva il diritto alla retribuzione nei limiti stabiliti all'articolo 14.
      3. Il possesso del brevetto di nomina a guardia particolare giurata costituisce titolo valido per l'acquisto e il porto di arma comune da sparo per difesa personale e sostituisce il nulla osta previsto dalle vigenti disposizioni e la licenza prevista dall'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, salvo ogni altro obbligo di legge.

Art. 7.

      1. Le guardie particolari giurate, durante l'espletamento delle loro funzioni, agiscono quali organi ausiliari delle Forze di polizia dello Stato, sono, a tutti gli effetti, pubblici ufficiali e possono essere chiamate a fare parte dei comitati locali per la protezione civile.

 

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Art. 8.

      1. Le guardie particolari giurate vestono l'uniforme approvata ai sensi dell'articolo 4, salvo nei casi in cui svolgono servizio di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni.

Art. 9.

      1. Le guardie particolari giurate sono abilitate ad usare automezzi, segnali acustici e luminosi nonché palette, purché queste ultime siano, per colore e forma, diverse da quelle in uso alle Forze di polizia dello Stato.

Art. 10.

      1. Il titolare di licenza di istituto di sicurezza civile privata, costituito in società, deve ricoprire all'interno del consiglio di amministrazione la qualifica di amministratore delegato della società stessa.
      2. Il titolare di licenza di istituto di sicurezza civile privata che decade, per decesso, dimissioni o perdita dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale dei titolari di istituto di sicurezza civile privata di cui all'articolo 3, deve essere sostituito, su proposta della società, da un altro soggetto iscritto nell'elenco regionale, entro dieci giorni dalla decadenza. Decorso tale termine, il presidente del comitato regionale competente per territorio provvede a nominare un commissario per la gestione temporanea dell'istituto di sicurezza civile privata, in attesa del nuovo titolare nominato dalla società stessa.

Art. 11.

      1. Tutte le società, in qualunque forma costituite e operanti ai sensi della presente legge, assumono la denominazione di «istituti di sicurezza civile privata».

 

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Art. 12.

      1. Sono fatti salvi le autorizzazioni, le licenze e i decreti di nomina a guardia particolare giurata già rilasciati, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, i cui titolari sono automaticamente iscritti negli elenchi regionali previsti dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 13.

      1. Gli istituti di sicurezza civile privata sono tenuti a prestare la propria opera su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e le guardie particolari giurate sono obbligate ad aderire a tutte le richieste ad esse rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

Art. 14.

      1. Presso la sede del comitato nazionale, di cui all'articolo 5, è istituito un fondo di solidarietà, finanziato con il contributo degli istituti di sicurezza civile privata e dei dipendenti degli stessi istituti, al fine di corrispondere un salario minimo garantito, non inferiore all'80 per cento dello stipendio, alle guardie particolari giurate che per chiusura, ristrutturazione o riduzione del personale sono state licenziate dall'istituto di sicurezza civile privata, ovvero sono iscritte negli elenchi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 con la qualifica di guardie particolari giurate disoccupate.

Art. 15.

      1. Il trasporto su strada, per conto di terzi, di valori di entità superiore a 100.000 euro deve essere effettuato soltanto con autoveicoli blindati di proprietà

 

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di istituti di sicurezza civile privata, abilitati per l'uso specifico sulla base dei requisiti tecnici e degli apprestamenti difensivi individuati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita il comitato nazionale di cui all'articolo 5 e il Ministro della difesa, ed omologati con decreto del medesimo Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, le imprese di costruzione o di trasformazione dei veicoli blindati, dopo aver sottoposto a omologazione un prototipo, provvedono ad annotare sul documento di circolazione di tutti i veicoli della serie gli estremi dell'omologazione predetta.
      3. Tutti gli istituti di sicurezza civile privata che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono l'attività di trasporto valori per conto di terzi, devono adeguare i propri autoveicoli blindati facendoli omologare ai sensi del comma 1, entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore.
      4. I veicoli adibiti al trasporto valori, durante il servizio, devono avere a bordo un equipaggio composto da almeno tre guardie particolari giurate delle quali una con funzione di autista, una con funzione di scorta e una con funzione di porta valori. Se il valore trasportato supera 150.000 euro le guardie particolari giurate con funzione di scorta devono essere almeno due.

Art. 16.

      1. Sono abrogati:

          a) il titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

          b) il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508;

 

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          c) il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526;

          d) il titolo IV del regolamento per l'esecuzione del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 17.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentite le associazioni nazionali delle società che alla data di entrata in vigore della presente legge già operano ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successice modificazioni, e le associazioni sindacali dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro che si applicano nel settore, emana, con proprio decreto, le disposizioni per la elezione dei componenti del comitato nazionale di cui all'articolo 5 della presente legge.
      2. Entro un mese dalla sua costituzione, il comitato nazionale redige un elenco delle tipologie dei servizi che gli istituti di sicurezza civile privata già esistenti possono continuare a svolgere.
      3. Entro tre mesi dalla sua costituzione il comitato nazionale adotta le disposizioni per l'attuazione della lettera h) del comma 2 dell'articolo 5.    


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