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PDL 998

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 998



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Istituzione presso il Ministero dell'interno del dipartimento per la polizia privata e istituzione dell'albo nazionale degli agenti di polizia privata

Presentata il 7 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Le agenzie di polizia di sicurezza privata sollecitano da tempo un'attenzione da parte del Parlamento al loro comparto, con una legge che disciplini specificatamente e modernamente il settore.
      Attualmente questa attività è disciplinata da disposizioni contenute nel titolo IV, articoli 133-141, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nel regolamento per l'esecuzione del citato testo unico, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nel regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, nel regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526.
      Nel ricordare che garantire alla collettività la sicurezza è uno dei compiti primari dello Stato, si evidenzia che negli ultimi decenni si sono affermate e diffuse sul territorio strutture di difesa e di intelligence istituite da privati, con persone che sovente provengono anche dalle Forze dell'ordine.
      Se lo Stato democratico deve essere l'attore principale nel campo della sicurezza, in quanto le Forze dell'ordine sono poste a difesa della libertà del cittadino - articolo 13 della Costituzione - dei suoi diritti inviolabili - articolo 2 della Costituzione - e dei suoi beni - articolo 42, secondo comma, della Costituzione -, e quindi la sicurezza rappresenta un'attività essenziale all'esistenza stessa dello
 

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Stato moderno, nulla ostacola l'esistenza di strutture private di sicurezza quando la loro attività è disciplinata con legge.
      L'equilibrio che deve realizzarsi in una legge di disciplina dell'attività economica di sicurezza privata può essere inquadrato nel titolo III (Rapporti economici) della Costituzione, che, all'articolo 41, commi primo e secondo, recita: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».
      Questo è l'obiettivo della presente proposta di legge: nell'affermare il diritto costituzionale del singolo cittadino di dare vita ed esercitare un'attività economica, lo Stato democratico deve disciplinare l'attività economica, fissando una serie di requisiti in modo tale che questa attività sia (articolo 41, terzo comma, della Costituzione) indirizzata e coordinata a fini sociali e, conseguentemente non sia contraria ai diritti inalienabili del cittadino e alla sua libertà.
      In tale senso le strutture di sicurezza private sono soggetti economici che offrono i servizi complementari e subordinati rispetto a quelli offerti dallo Stato, ma che tuttavia sono offerti per fare fronte a un'esigenza e ad una richiesta che giungono dalla collettività stessa quando questa necessita di servizi particolari a cui lo Stato, difensore di interessi diffusi e non particolari, non è in grado di corrispondere o non può soddisfare.
      Il notevole e continuo sviluppo di strutture di sicurezza private spinge verso l'approvazione di una legge specifica per questa attività e per i suoi operatori, la cui esistenza non può essere posta in discussione ogni qual volta la sicurezza privata è un mezzo di prevenzione di crimini o di azioni criminose, e contribuisce conseguentemente al mantenimento della sicurezza pubblica.
      Tuttavia la difesa della sicurezza non può divenire momento di aggressione, non riconoscimento di diritti, invasione delle sfere giuridiche e patrimoniali dei cittadini per ottenere vantaggi personali o di terzi.
      Questo è uno dei motivi che giustificano, come è desumibile dalla presente proposta di legge, l'attenzione posta dal legislatore nel momento di costituzione, organizzazione e sviluppo delle attività di sicurezza private dello Stato, il quale ha il compito costituzionale e conseguentemente super partes di proteggere i diritti fondamentali di tutti i cittadini e di garantire la loro sicurezza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Dipartimento di polizia privata).

      1. Nell'ambito del Ministero dell'interno è istituito il dipartimento di polizia privata, di seguito denominato «dipartimento».
      2. Presso il dipartimento hanno sede:

          a) l'albo nazionale degli agenti di polizia privata;

          b) la commissione tecnica esaminatrice;

          c) l'ufficio amministrativo.

Art. 2.
(Albo nazionale degli agenti di polizia privata. Consiglio degli Ordini professionali nazionali. Ordini professionali nazionali e provinciali).

      1. L'accesso all'albo nazionale degli agenti di polizia privata, di seguito denominato «albo nazionale», è subordinato al superamento con esito positivo dell'esame presso la commissione tecnica esaminatrice.
      2. Gli iscritti all'albo nazionale sono abilitati all'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale in base alla qualifica conseguita. Per l'attività svolta all'estero si applicano le norme vigenti nel luogo dove essa si svolge.
      3. Sono costituiti gli Ordini nazionali, per ciascuna delle qualifiche di cui all'articolo 6, e gli Ordini provinciali degli agenti di polizia privata nei quali sono iscritti gli appartenenti all'albo nazionale in base alla residenza e alla qualifica.

 

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      4. Agli ordini professionali, ciascuno per tipo di qualifica e per competenza territoriale, sono conferite le seguenti funzioni:

          a) verifica del permanere delle condizioni di idoneità amministrativa e del corretto svolgimento dell'attività dei propri iscritti;

          b) vigilanza al fine di evitare il verificarsi di episodi di esercizio abusivo della professione di agente di polizia privata.

      5. Gli Ordini professionali nazionali, ciascuno per la parte di propria competenza, possono adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei propri iscritti, su proposta dei rispettivi Ordini professionali provinciali.
      6. Il consiglio degli Ordini professionali nazionali, composto da membri di ciascun Ordine nazionale, stabilisce annualmente l'entità della quota associativa prevista per il rinnovo dell'iscrizione agli Ordini stessi, nonché i compensi spettanti ai propri iscritti impiegati nei vari uffici e commissioni. Stabilisce annualmente i tariffari minimi per le singole prestazioni per conto terzi da parte degli iscritti e decide, altresì, i ricorsi presentati dagli iscritti sui provvedimenti sanzionatori adottati a loro carico dagli organi preposti, disponendo, se necessario, l'espulsione dell'Ordine di appartenenza e la radiazione dall'albo nazionale ovvero annullando l'efficacia dei provvedimenti stessi.
      7. Avverso le decisioni dei consigli degli Ordini professionali in merito ai provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso gerarchico; avverso la decisione del consiglio nazionale degli Ordini professionali è ammesso ricorso al Ministro dell'interno.
      8. Gli Ordini professionali, nel proprio ambito di competenza, provvedono, altresì, a promuovere l'attività di formazione e di qualificazione professionali. Essi esprimono pareri, obbligatori ma non vincolanti, agli organi superiori in merito alle proposte volte a migliorare la qualità e l'efficacia del lavoro svolto dagli iscritti.
      9. Gli Ordini professionali pubblicizzano i bandi di concorso indetti da enti

 

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pubblici e privati che riguardano l'attività dei propri iscritti.
      10. I consigli degli Ordini nazionali e provinciali sono composti da cinque membri ciascuno, eletti tra gli iscritti all'albo nazionale per competenza di qualifica e di territorio, e rimangono in carica tre anni. Un membro svolge le funzioni di presidente, un membro quelle di segretario e tre membri quelle di consigliere.

Art. 3.
(Commissione tecnica esaminatrice).

      1. La commissione tecnica esaminatrice riceve le domande di ammissione all'esame necessario per ottenere una delle qualifiche di cui all'articolo 6 e predispone le sessioni di esame presso la propria sede, con una cadenza non inferiore a una ogni mese.
      2. La commissione tecnica esaminatrice è composta da nove membri, ciascuno con una qualifica che ne stabilisce l'ambito di competenza nella valutazione dell'esaminsando.
      3. I membri e le competenze della commissione tecnica esaminatrice sono i seguenti:

          a) un membro, nominato secondo il criterio della turnazione dai rispettivi comandi generali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo forestale dello Stato, svolge le funzioni di presidente, verifica il corretto svolgimento delle operazioni di esame e notifica l'esito dell'esame stesso all'ufficio amministrativo di cui all'articolo 5 al fine dell'iscrizione all'albo nazionale;

          b) un membro, nominato dal Capo della Polizia, svolge le funzioni di esaminatore con competenza sulle materie concernenti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

          c) un membro, nominato dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri,

 

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svolge le funzioni di esaminatore con competenza sulle materie concernenti armi ed esplosivi;

          d) un membro, nominato dall'Ispettore generale capo del Corpo dei vigili del fuoco, svolge le funzioni di esaminatore con competenza sulle materie concernenti le normative antincendio ed antinfortunistiche;

          e) un membro, nominato dal Ministro della salute, svolge le funzioni di esaminatore con competenza sulle materie concernenti il primo soccorso;

          f) un membro, che svolge le funzioni di esaminatore per ciascuna qualifica di cui alle lettere a) b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 6, nominato dai rispettivi Ordini nazionali.

      4. Ai fini dello svolgimento e della valutazione dell'esame non sono ammessi titoli preferenziali.

Art. 4.
(Requisiti).

      1. Ai fini dell'ammissione all'esame di cui all'articolo 3 ogni cittadino deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

          a) l'idoneità psico-fisica, tramite presentazione della relativa certificazione, in corso di validità, rilasciata dai competenti organi sanitari in base ai criteri previsti dai decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994, e 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998;

          b) non iscrizione al casellario giudiziario per reati violenti non colposi;

          c) abilitazione all'uso delle armi rilasciata dai competenti organi iscritti al Tiro a segno nazionale.

      2. All'atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame, il cittadino deve allegare la ricevuta di versamento di

 

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155 euro sul conto corrente intestato alla Tesoreria generale dello Stato.
      3. In ogni caso la licenza all'esercizio della professione di agente di polizia privata non può essere rilasciata a chi non dimostra di possedere i requisiti di cui al comma 1 e in particolare ai cittadini soggetti a procedimenti giudiziari ovvero che hanno subìto condanne per reati non colposi inerenti violenza, armi, esplosivi, stupefacenti o associazione per delinquere di stampo mafioso.
      4. Nella domanda di ammissione all'esame, il cittadino deve dichiarare la propria residenza e specificare, altresì, per quale qualifica intende ottenere l'abilitazione.

Art. 5.
(Ufficio amministrativo).

      1. L'ufficio amministrativo del dipartimento sovrintende all'attività di tutti gli agenti iscritti all'albo nazionale, nonché all'attività di tutti gli uffici e commissioni che compongono il dipartimento stesso. In particolare esso:

          a) cura la tenuta dell'albo nazionale;

          b) provvede all'aggiornamento dell'albo nazionale in base alle determinazioni della commissione tecnica esaminatrice circa i nuovi iscritti ovvero in base alle deliberazioni del consiglio nazionale degli Ordini professionali sulla cancellazione degli iscritti per richiesta degli interessati ovvero per la perdita del possesso dei requisiti che avevano consentito l'iscrizione al medesimo albo;

          c) comunica i nominativi dei nuovi iscritti all'albo nazionale ai rispettivi Ordini professionali;

          d) è depositario degli statuti e dei regolamenti di ogni organo componente il dipartimento, ivi compresi gli Ordini professionali, le associazioni di categoria e i centri di cui all'articolo 14.

 

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      2. L'ufficio amministrativo provvede, altresì, al conio della placca metallica e alla stampa delle tessere di identificazione di cui all'articolo 7.
      3. L'ufficio amministrativo è composto da personale designato dal Ministero dell'interno.
      4. Sui provvedimenti disposti dall'ufficio amministrativo è ammesso ricorso al Ministro dell'interno.

Art. 6.
(Qualifiche).

      1. L'agente di polizia privata, in base all'esito positivo dell'esame presso la commissione di cui all'articolo 3, ottiene la qualifica e la relativa licenza di:

          a) addetto alla sicurezza;

          b) addetto alla vigilanza;

          c) addetto alla tutela;

          d) addetto alle investigazioni.

      2. Le qualifiche non sono cumulabili.
      3. Una volta ottenuta l'abilitazione da parte della commissione di cui all'articolo 3, il nuovo titolare di licenza deve prestare, ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale, giuramento presso l'apposito ufficio del dipartimento secondo la formula prevista dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478.
      4. Agli agenti di polizia privata di cui al comma 1, nell'ambito esclusivo del loro servizio, è attribuita la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ausiliaria.
      5. È fatto assoluto divieto di ricoprire una delle qualifiche di cui al presente articolo a qualunque cittadino italiano sprovvisto dell'abilitazione necessaria.
      6. I cittadini stranieri, non in possesso dell'abilitazione di cui alla presente legge, che si trovano sul territorio nazionale in ottemperanza a rapporti di lavoro intrapresi all'estero con committenti di nazionalità non italiana ovvero non residenti in Italia, previa autorizzazione del dipartimento, possono svolgere l'attività di cui al

 

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presente articolo purché non in modo continuativo e comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni per anno solare.
      7. I cittadini stranieri di cui al comma 6 non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di agente di polizia privata senza aver adempiuto agli obblighi previsti dal comma 10 dell'articolo 13.
      8. Il presente articolo non si applica al personale appartenente alle Forze dell'ordine di Paesi esteri che operano sul territorio nazionale per motivi di servizio; l'attività di controllo sul loro operato è di esclusiva competenza del Ministero dell'interno ai sensi della vigente normativa nazionale e degli accordi internazionali.
      9. Non è consentito l'esercizio della professione di agente di polizia privata agli appartenenti ai Corpi armati dello Stato e ai dipendenti della pubblica amministrazione che, in relazione alle proprie mansioni, svolgono funzioni di controllo sulle attività di cui alla presente legge.

Art. 7.
(Tessera di identificazione e placca metallica).

      1. Durante lo svolgimento del servizio il titolare di licenza di agente di polizia privata porta con sé una tessera di identificazione e una placca metallica recanti rispettivamente:

          a) la tessera:

              1) foto;

              2) nome e cognome:

              3) luogo e data di nascita;

              4) residenza;

              5) numero di telefono per le emergenze;

              6) gruppo sanguigno;

              7) qualifica;

              8) numero di iscrizione all'albo nazionale;

 

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              9) simbolo del dipartimento;

              10) simbolo e bandiera nazionale ed europea;

          b) la placca:

              1) numero di iscrizione all'albo nazionale;

              2) simbolo del dipartimento;

              3) simbolo e bandiera nazionale ed europea.

      2. Gli agenti di cui agli articoli 8 e 9, nello svolgimento del servizio in divisa, devono esporre la placca metallica.
      3. La tessera di cui al presente articolo è da considerare documento di identificazione personale.

Art. 8.
(Agente di polizia privata addetto alla sicurezza. Svolgimento del servizio e funzioni).

      1. L'agente di polizia privata addetto alla sicurezza, nell'esercizio delle proprie funzioni, vigila sul buon andamento della normale attività presso i luoghi pubblici o privati aperti al pubblico che svolgono la loro funzione di aree adibite a spettacolo, intrattenimento culturale ovvero svago in genere, e dirime pacificamente i dissidi e le controversie tra privati circa l'utilizzo degli spazi comuni da parte degli avventori.
      2. Ai fini del presente articolo per attività di sicurezza nei luoghi pubblici e privati aperti al pubblico si intende, altresì:

              a) il controllo degli accessi;

              b) l'osservazione dinamica e la prevenzione di circostanze che possano recare danno alle persone o alle cose.

      3. Salvo quanto disposto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito dei luoghi ove esercita il proprio servizio, l'agente di polizia privata addetto alla sicurezza svolge, altresì, attività di controllo

 

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e di verifica dell'adempimento di tutte le norme di sicurezza relative ai dispositivi antincendio e antinfortunistiche in genere, segnalando agli organi competenti situazioni di rischio per la salute e l'incolumità pubbliche. Qualora sia necessario, egli provvede con solerzia alla richiesta di intervento dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.
(Agente di polizia privata addetto alla vigilanza. Svolgimento del servizio e funzioni).

      1. L'agente di polizia privata addetto alla vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni, vigila e tutela i beni mobili ed immobili cui è destinato per servizio.
      2. Ai fini del presente articolo per attività di vigilanza si intende:

          a) la tutela dell'incolumità della proprietà mobile ed immobile pubblica o privata;

          b) l'assistenza tecnica e legale sui sistemi di tele e radio controllo ai fini della sorveglianza dei beni;

          c) la consulenza tecnica e legale sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;

          d) il trasporto di beni considerati a rischio;

          e) l'attività antitaccheggio.

      3. Salvo quanto disposto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito dei luoghi ove esercita il proprio servizio, l'agente di polizia privata addetto alla vigilanza svolge, altresì, attività di controllo e di verifica dell'adempimento di tutte le norme di sicurezza relative ai dispositivi antincendio e antinfortunistiche in genere, segnalando agli organi competenti situazioni di rischio per la salute e l'incolumità pubbliche. Qualora sia necessario, egli provvede con solerzia alla richiesta di intervento dell'autorità di pubblica sicurezza.

 

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Art. 10.
(Agente di polizia privata addetto alla tutela. Svolgimento del servizio e funzioni).

      1. L'agente di polizia privata addetto alla tutela, nell'esercizio delle proprie funzioni, tutela l'incolumità della persona cui è destinato per servizio.
      2. Ai fini del presente articolo per attività di tutela si intende:

          a) l'accompagnamento della persona soggetta alla tutela in tutti i luoghi frequentati dalla stessa;

          b) la messa in atto di tutte le misure idonee al fine di preservare l'incolumità psicofisica della persona accompagnata;

          c) la consulenza tecnica e legale sulla protezione delle persone.

      3. L'agente di polizia privata addetto alla tutela svolge la sua attività senza fare uso di divisa.

Art. 11.
(Agente di polizia privata addetto alle investigazioni. Svolgimento del servizio e funzioni).

      1. L'agente di polizia privata addetto alle investigazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge le attività di investigazione e di informazione in ambito civile e penale.
      2. Ai fini del presente articolo per attività di investigazione intende:

          a) la raccolta di informazioni commerciali;

          b) l'acquisizione di prove e di informazioni da produrre in giudizio dalle parti, in ambito civile e penale;

          c) la ricerca di persone scomparse;

 

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          d) la verifica della fedeltà e della idoneità dei dipendenti di enti pubblici o privati.

      3. L'agente di polizia privata addetto alle investigazioni svolge la propria attività senza fare uso di divisa.

Art. 12.
(Armi).

      1. Il titolare di una delle qualifiche di cui all'articolo 6 può portare per difesa armi corte, lunghe e bianche purché non catalogate come armi militari.
      2. Non vi è limitazione alla detenzione di armi e di munizioni salvo il poterne dimostrare la buona custodia.
      3. La tessera di identificazione di cui all'articolo 7 è documento valido per il porto e per l'acquisto di armi, di munizioni e del relativo materiale di ricarica presso le rivendite autorizzate, previa compilazione di un apposito modulo redatto in tre copie, di cui una è trattenuta dal rivenditore, una dal titolare della licenza, e una è inviata con solerzia presso il domicilio di pubblica sicurezza di cui all'articolo 13, comma 6, a cura del titolare della licenza stessa.
      4. Ai fini del mantenimento della licenza, il titolare deve compiere non meno di due sessioni annuali di addestramento presso i centri autorizzati iscritti al Tiro a segno nazionale, provvedendo a darne comunicazione all'Ordine provinciale competente.
      5. L'utilizzo di munizioni ricaricate è consentito esclusivamente per l'attività di addestramento.
      6. Il titolare di licenza è responsabile del corretto funzionamento delle armi a sua disposizione, che devono sempre corrispondere alle caratteristiche tecniche per cui sono state omologate.
      7. Per l'esercizio dell'attività di cui alla presente legge è ammesso l'uso di munizioni con palla in piombo.

 

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Art. 13.
(Svolgimento del servizio).

      1. All'accettazione dell'incarico e alla fine dello stesso, il titolare della licenza provvede tempestivamente a darne notizia al proprio domicilio di pubblica sicurezza, di cui al comma 6, indicando gli estremi del servizio.
      2. Il titolare di licenza, nell'ambito del servizio assegnato, è tenuto ad accertarsi, anche tramite le informazioni che lecitamente possono fornire gli enti pubblici, che la persona o l'ente incaricante non persegua con esso fini criminosi.
      3. Nel caso la persona o l'ente incaricante persegua fini criminosi, è fatto assoluto divieto di prestare alcuna opera lavorativa per conto di esso e, all'atto dell'accertamento, ogni contratto, in corso di validità o pregresso, tra titolare di licenza e committente, è nullo.
      4. In ogni caso l'accertante è tenuto alla tempestiva segnalazione del fatto di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria.
      5. I titolari degli istituti che, per le attività da affidare agli agenti in possesso delle qualifiche di cui all'articolo 6, intendono assumere più unità di personale munito di licenza, devono comunicare al dipartimento non meno di un mese prima dell'inizio dell'attività i nominativi degli agenti da assumere alle proprie dipendenze, i dati identificativi dell'istituto con relativo domicilio fiscale, le attività da espletare e i relativi mezzi, il numero di iscrizione all'albo nazionale del personale prescelto e il relativo domicilio di pubblica sicurezza.
      6. Per domicilio di pubblica sicurezza si intende il comando di pubblica sicurezza che il titolare di una delle licenze di cui all'articolo 6 sceglie, nell'ambito della provincia di residenza, come autorità competente per quanto attiene le comunicazioni di polizia amministrativa.
      7. Qualora il titolare dell'istituto di cui al comma 5 non sia provvisto della licenza prevista dall'articolo 6, egli delega i compiti di cui al medesimo comma 5 a un proprio dipendente nominandolo titolare

 

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per le sole competenze di polizia amministrativa.
      8. Il titolare dell'istituto deve comunicare tempestivamente ogni variazione delle situazioni riportate nella notizia di cui al comma 5 al dipartimento.
      9. Il titolare dell'istituto deve, altresì, provvedere ad assolvere, per conto dei propri dipendenti, gli obblighi amministrativi di cui alla presente legge, ad esclusione di quanto previsto dagli articoli 12 e 19 e dal comma 10 del presente articolo.
      10. L'agente di polizia privata svolge le proprie mansioni come libero professionista o dipendente di enti pubblici o privati ed è in ogni caso tenuto a stipulare personalmente una polizza assicurativa integrativa per i rischi personali e per la responsabilità civile con copertura minima di 2.582.284 euro, provvedendo a depositare copia della polizza presso l'Ordine provinciale competente.
      11. Per gli adempimenti di cui al presente articolo è ammesso, ove possibile, l'utilizzo di supporti informatici.

Art. 14.
(Centri di formazione e specializzazione).

      1. I centri di cui al presente articolo organizzano corsi facoltativi propedeutici all'esame presso la commissione di cui all'articolo 3 e di specializzazione.
      2. I programmi divulgati nei corsi devono ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'ufficio amministrativo di cui all'articolo 5.
      3. L'ammissione ai corsi propedeutici è subordinata al possesso, da parte degli allievi, dei requisiti di cui all'articolo 4.
      4. L'ammissione ai corsi di specializzazione è subordinata al possesso, da parte degli allievi, di una delle licenze di cui all'articolo 6.
      5. Il personale docente dei corsi di cui al comma 1 deve comunque essere in possesso di una delle licenze di cui all'articolo 6 inerente la materia insegnata, ad esclusione delle materie giuridiche e sanitarie di primo soccorso, il cui insegnamento

 

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deve essere effettuato da personale in possesso dell'autorizzazione concessa rispettivamente dal dipartimento e dal Ministero della salute.
      6. I centri di cui al presente articolo non possono svolgere attività lavorative diverse dall'insegnamento.

Art. 15.
(Rapporti con le Forze dell'ordine).

      1. Il possessore di una delle licenze di cui all'articolo 6, nell'esercizio delle proprie funzioni è sottoposto all'attività di controllo del dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
      2. L'agente di polizia privata è tenuto ad esibire la propria tessera di identificazione ad ogni membro delle Forze dell'ordine che ne faccia espressa richiesta.
      3. Qualora particolari circostanze di gravità ed urgenza lo richiedano, l'agente di polizia privata è tenuto a porsi a disposizione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che ne facciano espressa richiesta nell'esercizio delle proprie funzioni.
      4. Il Ministro dell'interno può disporre, in tutto o in parte del territorio nazionale, la sospensione ovvero la revoca delle licenze di cui all'articolo 6 per gravi motivi di ordine pubblico.

Art. 16.
(Divisa e dispositivi di protezione individuali).

      1. Gli agenti di polizia privata di cui agli articoli 8 e 9 svolgono la loro attività facendo uso di divise approvate dall'ufficio amministrativo di cui all'articolo 5.
      2. Le divise di cui al comma 1 sono in linea di massima simili per tutto il territorio nazionale ad eccezione delle indicazioni di identificazione personale e dell'istituto per cui è svolta l'attività.
      3. Sono esentati dal vestire la divisa e il distintivo gli agenti di cui all'articolo 9

 

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durante lo svolgimento dell'attività antitaccheggio.
      4. I titolari di istituti che per il proprio lavoro utilizzano più personale munito di licenza, sono tenuti a fornire ad esso una divisa uguale per tutti, approvata ai sensi del comma 1.
      5. I mezzi di trasporto utilizzati per l'attività di vigilanza devono essere contrassegnati, in linea di massima, con simboli identificativi e colori simili per tutto il territorio nazionale ad eccezione dell'identificazione dell'ente che ne è proprietario.
      6. Durante lo svolgimento dell'attività di trasporto di beni mobili, considerati a rischio, è sempre necessario l'utilizzo di veicoli idonei, da definire con apposito decreto del Ministro dell'interno.
      7. È fatto comunque obbligo a tutti i titolari delle licenze di cui all'articolo 6 di utilizzare, nello svolgimento del proprio servizio, indumenti e dispositivi di protezione tenuti in modo appropriato e decoroso, garantendo la sicurezza di chi li indossa.

Art. 17.
(Norme di comportamento).

      1. Salvi i princìpi della legittima difesa, agli agenti di polizia privata non è consentito l'uso della forza; in ogni caso le misure adottate devono essere commisurate all'entità del rischio.
      2. Per i titolari della licenza di cui all'articolo 10, nell'ambito esclusivo dello svolgimento del servizio, il principio della legittima difesa è esteso alla persona di cui si è assunta la tutela.
      3. Nell'ambito esclusivo della competenza del servizio che è chiamato a svolgere, l'agente di polizia privata è tenuto ad operare il fermo dei cittadini colti in flagranza di reato provvedendo alla tempestiva segnalazione dell'accaduto alle autorità di pubblica sicurezza competenti, alle quali l'assoggettato al fermo deve essere consegnato nel più breve tempo

 

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possibile affinché siano presi i provvedimenti del caso.
      4. È fatto assoluto divieto ai titolari delle licenze di cui all'articolo 6 di porre in essere comportamenti che possano recare ingiustificato allarme ovvero danno all'ordine e alla salute pubblici.

Art. 18.
(Mezzi di segnalazione).

      1. Ai titolari di una delle licenze di cui all'articolo 6 è consentito l'utilizzo, durante il servizio, di dispositivi luminosi intermittenti fissi e mobili a bordo dei mezzi di trasporto e di apposite palette segnaletiche.
      2. Il titolare di licenza deve dare notizia del possesso dei mezzi di cui al presente articolo all'apposito ufficio del dipartimento.
      3. Per quanto concerne i mezzi di segnalazione in uso agli agenti di polizia privata non sono ammesse deroghe a quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
      4. Il Ministro dell'interno, con propria circolare, stabilisce, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i colori da utilizzare per i dispositivi e per le palette di cui al comma 1, uguali per tutto il territorio nazionale ma diversi da quelli in uso alle Forze dell'ordine.

Art. 19.
(Validità delle licenze).

      1. Le licenze di cui all'articolo 6 non sono soggette a scadenza purché il titolare dimostri il permanere dei requisiti psico-fisici presentando, all'Ordine provinciale di competenza, la certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 con cadenza biennale.
      2. Il titolare, ai fini della conservazione del titolo, deve altresì presentare all'Ordine provinciale di competenza la certificazione

 

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di cui al comma 2 dell'articolo 4 con cadenza annuale, allegando la ricevuta di versamento di 26 euro sul conto corrente intestato alla Tesoreria generale dello Stato.

Art. 20.
(Sanzioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle norme di cui alla presente legge è punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 258 euro a 2.582 euro.
      2. La violazione delle norme della presente legge è, altresì, punibile con la sospensione fino a un mese o con la revoca definitiva delle licenze di cui all'articolo 6.

Art. 21.
(Guardie particolari giurate).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di decreto prefettizio di guardia particolare giurata che svolgono la propria attività come liberi professionisti o alle dipendenze di enti pubblici o privati sono iscritti di diritto all'albo nazionale come agenti di polizia privata addetti alla vigilanza, purché inoltrino richiesta al dipartimento entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, allegando la documentazione attestante la propria qualifica e la certificazione dell'ente per cui è svolta l'attività, a pena di decadenza.

Art. 22.
(Istituti di vigilanza).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di decreto prefettizio per la conduzione di un istituto di vigilanza sono autorizzati d'ufficio alla conduzione di un istituto di

 

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polizia privata, purché inoltrino richiesta al dipartimento entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, allegando la documentazione attestante la propria qualifica, a pena di decadenza.

Art. 23.
(Investigatori privati).

      1. I titolari di decreto prefettizio di licenza investigativa sono iscritti di diritto all'albo nazionale come agenti di polizia privata addetti alle investigazioni, purché inoltrino opportuna richiesta al dipartimento entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge a pena la decadenza.
      2. Alla richiesta di cui al comma 1 è necessario allegare copia della licenza posseduta. I dipendenti e i collaboratori di agenzia investigativa, che intendono continuare a svolgere tale attività, devono inoltrare alla commissione tecnica esaminatrice di cui all'articolo 3, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, regolare domanda di ammissione all'esame allegando, alla documentazione prevista ai sensi dell'articolo 4, anche la certificazione del responsabile dell'agenzia attestante il rapporto di dipendenza ovvero di collaborazione in ambito investigativo.
      3. Tutti i cittadini che hanno adempiuto a quanto previsto dal comma 2 possono comunque svolgere la propria attività sino allo svolgimento dell'esame cui sono convocati, nelle forme più idonee, dall'ente preposto.

Art. 24.
(Agenzie di informazione commerciale).

      1. Le agenzie di informazione commerciale sono soppresse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; i titolari, i dipendenti e i collaboratori di esse, che intendono continuare a svolgere la propria attività di informazione, sono tenuti all'esame prescritto al

 

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fine di ottenere la qualifica di cui all'articolo 11 con le stesse modalità previste per i dipendenti e per i collaboratori di agenzia investigativa.

Art. 25.
(Prova attitudinale).

      1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, provvede, con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le modalità ed i programmi dell'esame cui si deve sottoporre ogni cittadino che intende esercitare la professione di agente di polizia privata.
      2. L'esame di cui al comma 1 deve comunque consistere in una prova scritta a quiz in cui il candidato deve dimostrare la propria attitudine alla professione e la conoscenza degli argomenti comuni a tutte le attività di cui all'articolo 6 e degli argomenti specifici per ognuna delle singole attività previste dallo stesso articolo 6.

Art. 26.
(Imposte).

      1. Sulle prestazioni per conto terzi fornite dagli agenti di cui all'articolo 6 è applicata l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento.

Art. 27.
(Commissione parlamentare di controllo).

      1. È istituita una Commissione parlamentare di controllo con il compito di vigilare sulla corretta attuazione delle normative relative all'attività di polizia privata nonché sulle attività svolte dal dipartimento.
      2. Il Ministro dell'interno provvede annualmente alla presentazione alla Commissione di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi futuri del dipartimento. La Commissione, esaminata la relazione, riferisce alle Camere.

 

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Art. 28.
(Raccolta e trattamento dei dati).

      1. Salvo quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, su eventuali danni recati da un uso distorto dei dati raccolti, l'agente di polizia privata è autorizzato al trattamento dei dati anche senza il consenso dell'interessato, salvo il poterne dimostrare l'assoluta necessità al fine di espletare le mansioni previste dalla presente legge e dal mandato del committente.
      2. Salvo specifica autorizzazione dell'interessato, i dati raccolti in ottemperanza del mandato ricevuto non possono più essere utilizzati una volta ultimato l'incarico, salvo che in sede giudiziaria da parte dell'agente di polizia privata per la difesa di un proprio diritto ovvero per dimostrare il proprio buon operato.
      3. Il titolare di licenza di cui all'articolo 6 è tenuto, altresì, ad adottare modalità idonee a garantire la riservatezza della documentazione raccolta durante il lavoro, conservandola per almeno cinque anni.

Art. 29.
(Norme transitorie).

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno provvede alla istituzione degli uffici di cui all'articolo 1.
      2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno provvede, con proprio decreto, a stabilire la forma, le dimensioni e la disposizione del contenuto della tessera e della placca di cui all'articolo 7, unitamente al simbolo del dipartimento.
      3. A decorrere dal dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti all'albo nazionale degli agenti di polizia privata provvedono, ciascuno per competenza di qualifica e di territorio, ad eleggere in apposite assemblee

 

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indette dalle locali questure gli organi degli Ordini professionali provinciali.
      4. Entro un mese dalla loro costituzione, gli Ordini professionali provinciali provvedono all'elezione dei rispettivi Ordini professionali nazionali.
      5. Fino alla completa costituzione degli organi elettivi e dei rispettivi uffici, l'attività organizzativa spettante agli Ordini professionali è svolta a livello provinciale dalle questure competenti per territorio e a livello nazionale dall'ufficio amministrativo di cui all'articolo 5.
      6. Fino alla completa costituzione degli organi di cui al comma 5, il dipartimento provvede ad organizzare, fornendo il personale esaminatore, le sessioni degli esami necessari per l'ottenimento delle qualifiche di cui all'articolo 6, con cadenza non inferiore ad una ogni quindici giorni.

Art. 30.
(Entrata in vigore e abrogazioni).

      1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Il titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e il titolo IV del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.    


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