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PDL 868

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 868



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANELLA

Disposizioni in materia di potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi

Presentata il 23 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Molti drammatici avvenimenti degli ultimi anni hanno riproposto con forza la questione dei controlli sulle armi e su chi le possiede.
      In Italia circa 900 mila persone hanno il porto d'armi, ma sono circa 4 milioni coloro che possiedono armi in casa. Non si tratta di criminalizzare, ma di sapere bene se queste persone possiedono i requisiti giusti per avere armi o se sia mutato qualcosa dal tempo in cui hanno ottenuto il porto d'armi o, ancora, se chi desidera possedere armi ha le carte in regola.
      La presente proposta di legge si propone diversi obiettivi: colmare una preoccupante lacuna del nostro sistema legislativo in materia di rilascio e rinnovo del porto d'armi sia ad uso di difesa personale che per uso di caccia; consentire ai detentori di armi a vario titolo di sanare la loro posizione se non in regola con gli adempimenti previsti dalle norme vigenti; consentire a chi detiene un'arma in casa regolarmente e non è più interessato a tale detenzione di poterla consegnare alla pubblica autorità.
      In base alla normativa vigente, in particolare ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, per poter ottenere e per potere rinnovare la licenza di porto d'armi, è necessario dimostrare (per mezzo di un certificato medico) di essere in possesso di determinati requisiti psicofisici stabiliti con decreto del Ministro della sanità, oggi Ministro della salute.
      Quindi, sia al momento della richiesta sia al momento del rinnovo annuale è necessario presentare agli uffici medici competenti (indicati dal citato decreto ministeriale) il suddetto certificato medico.
      Nella realtà, però quelli che sembrerebbero controlli severi e puntuali, stabiliti non solo al fine di tutelare chi vuole possedere un'arma, ma soprattutto chi non vuole possederla, si risolvono in formalità meramente burocratiche.
 

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      Come è possibile allora garantire l'effettiva sussistenza dei requisiti sia al momento della richiesta sia al momento del rinnovo? Il controllo pro forma per il rilascio della licenza, infatti, non rappresenta certo la garanzia di un benessere psicofisico e di un equilibrio mentale permanenti. Sono troppo frequenti le tragedie causate da persone sofferenti di disturbi mentali, comportamentali o della personalità o da soggetti dipendenti da sostanze psicotrope, da alcol o da stupefacenti, che, nonostante siano (evidentemente) privi dei requisiti psicofisici necessari, possiedono il porto d'armi.
      Può accadere che, a causa di una malattia neurologica o psichiatrica, oppure a causa dell'abuso di alcol o di stupefacenti, si perdano quella lucidità e quell'equilibrio considerati presupposti indispensabili per possedere ed eventualmente usare un'arma.
      Chi si preoccupa, allora, di controllare che i suddetti requisiti esistono e continuano a sussistere anche dopo uno, cinque, dieci o venti anni dal rilascio della licenza?
      Del resto i detentori del porto d'armi per difesa personale sono selezionati e controllati con cadenza annuale e il loro esiguo numero totale sul territorio nazionale (circa 45 mila, costante da molti anni) dimostra che il lavoro di selezione e controllo su queste persone è serio, costante e continuo. A destare assai più preoccupazione sono le licenze di tipo sportivo (licenze di trasporto) che coinvolgono, sembra, circa 800 mila persone. Tali licenze consentono l'utilizzo dell'arma in poligono o di zone di caccia e vengono rinnovate ogni sei anni.
      La materia della licenza per tiro a volo, regolata da una legge ormai sorpassata è spesso utilizzata per superare le difficoltà del rilascio di altro tipo di autorizzazione. Orbene, la licenza per tiro a volo consente di trasportare su tutto il territorio nazionale qualsiasi tipo di arma. L'autorizzazione è inoltre valida per sei anni senza rinnovo annuale né tantomeno è prevista la presentazione di un qualsivoglia certificato di idoneità psicofisica o certificazione giudiziaria. È pertanto opportuno provvedere ad una nuova regolamentazione coerente con la finalità dell'autorizzazione per l'utilizzo di armi a titolo sportivo e cioè:

          1) limitare il trasporto e l'utilizzazione all'ambito territoriale corrispondente alla provincia di rilascio (attualmente una licenza rilasciata dal questore di Roma permette l'utilizzo ed il trasporto su tutto il territorio nazionale);

          2) concedere l'autorizzazione al trasporto e utilizzo in altra provincia solo per giustificato motivo e previo nulla osta del questore ricevente;

          3) prevedere il rinnovo annuale dell'autorizzazione su istanza motivata, con certificazione di idoneità psicofisica e accertamento dei carichi pendenti giudiziari;

          4) consentire l'acquisto e l'utilizzo delle sole armi sportive.

      La caccia e il tiro a volo si esercitano con doppiette calibro 12; perché, dunque i titolari di queste licenze devono poter acquistare, detenere e trasportare sino al poligono pistole e carabine che nulla hanno a che vedere con tali attività? Chi ha il porto di fucile deve acquistare il fucile.
      Per evitare il ripetersi di eventi tanto drammatici quanto assurdi è necessario risolvere questo grave problema.
      A tale fine la presente proposta di legge, già presentata nella scorsa legislatura dall'onorevole Cima, prevede che i possessori di armi siano sottoposti periodicamente, oltre ai controlli di carattere medico e psichiatrico già previsti dal citato decreto ministeriale, ad un altro controllo, di carattere prettamente psichiatrico, effettuato da parte di un collegio medico (composto da tre medici) costituito presso l'azienda sanitaria locale competente e finalizzato ad accertare l'assenza di disturbi mentali, della personalità o comportamentali. Sarà poi il Ministro della salute a fissare, con proprio decreto, le modalità con cui dovrà svolgersi l'accertamento.

 

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      In questo modo la presente proposta di legge, prevedendo un ulteriore controllo di carattere medico-psichiatrico, conferisce dignità legislativa a ciò che finora è stato sempre disciplinato con decreto ministeriale, proponendosi così l'importante obiettivo di far sì che il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi non si risolvono più in un atto meramente burocratico.
      Si provvede inoltre a modificare l'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in modo da rendere obbligatoria, e non come avviene adesso, facoltativa, l'esibizione al questore del certificato medico ottenuto al momento del rilascio del nulla osta all'acquisto di un'arma. Conseguentemente si provvede a modificare il riferimento contenuto all'articolo 9 della legge n. 110 del 1975 che disciplina la materia delle armi. Viene inoltre uniformata la disciplina relativa alla periodicità della presentazione del certificato medico per il rinnovo del porto d'armi, attualmente previsto ogni anno per il porto di pistola e ogni sei anni per il porto di fucile ad uso di caccia. Tale disposizione risulta incapace e anacronistica se si pensa che i titolari di licenza di porto di fucile sono in numero maggiore rispetto a quelli d'arma corta e che i fucili hanno una capacità offensiva nettamente superiore rispetto alle pistole.
      Riteniamo inoltre fondamentale risolvere il problema più grande che riguarda la semplice detenzione dell'arma che, ai sensi dell'articolo 38 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sfugge ad ogni controllo periodico.
      Un punto fondamentale da abolire è che la detenzione di un'arma possa essere prolungata per 20 o 30 anni senza che l'autorità competente abbia una lettura aggiornata della situazione personale del detentore.
      Infatti, le persone meno controllate sono quelle che detengono una pistola in casa, per difesa o collezione, ed hanno il permesso, appunto, di detenzione di arma da fuoco, ma non possono portarla con sé. Si tratta di un'autorizzazione permanente che viene rilasciata senza ulteriori controlli periodici sulla salute mentale e fisica del detentore.
      L'autorizzazione a tenere in casa tali armi per difesa o per collezione è concessa senza una particolare motivazione; bastano i requisiti fisici e psichici, ma i controlli non sono periodici: si tratta di un'autorizzazione permanente, consegnata dopo la valutazione di tutte le certificazioni, senza obbligo di rinnovo.
      Viene dunque prevista una certificazione annuale con l'obbligo dell'esibizione all'ufficio di polizia o alla stazione dei carabinieri presso cui risultano denunciate le armi, di un certificato medico attestante le condizioni psicofisiche del detentore.
      Inoltre, per quanto riguarda l'idoneità all'uso delle armi la normativa vigente prevede la semplice certificazione del congedo militare o la certificazione di un poligono civile nazionale. Sussistono, tuttavia, molte perplessità circa la piena conoscenza di un'arma venti anni dopo lo svolgimento del servizio militare (magari in ambito amministrativo e non operativo).
      Infine, il titolo IV del libro X del codice di procedura penale disciplina il casellario giudiziale che può essere meglio definito come una sorta di anagrafe giudiziaria, nell'ambito della quale vengono annotati i vari provvedimenti in materia penale, civile e amministrativa riguardanti ogni singolo individuo.
      Prima che la materia venisse novellata dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2002, n. 311, entrato in vigore il 31 marzo 2003, il certificato del casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 688, comma 1, del codice di procedura penale, riportava tutte le iscrizioni esistenti a carico di una determinata persona equiparando, in tal modo, la pubblica amministrazione all'organo avente giurisdizione penale.
      Con l'adozione del nuovo testo unico, in osservanza di un preciso criterio direttivo della legge delega, il certificato del casellario
 

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giudiziale, richiedibile dalle amministrazioni e dai gestori dei pubblici servizi, è stato equiparato a quello richiesto dagli interessati, distinguendolo nel contempo da quello che può essere, invece, richiesto dall'autorità giudiziaria.
      Infatti, il certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche, non fa menzione di una serie di provvedimenti, tra cui, ad esempio, le sentenze per le quali è stato concesso il beneficio della non iscrizione nel certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 175 del codice penale.
      Ora nel campo delle autorizzazioni di polizia in materia di armi, riveste particolare importanza la proiezione esterna della personalità del soggetto.
      Pertanto, a tale riguardo, vanno innanzitutto considerati non solo i pregiudizi di polizia e la vita anteatta in genere, ma soprattutto i precedenti penali della persona che abbia richiesto il titolo di polizia.
      Allo stato, infatti, le sentenze di condanna, ai sensi dell'articolo 175 del codice penale, relative a reati quali, ad esempio, lesioni, furto, minaccia grave e violenza o resistenza all'autorità, ostativi al rilascio di autorizzazioni in materia di armi, non vengono menzionate nel casellario giudiziale a richiesta della pubblica amministrazione.
      Appare evidente, quindi, che la predetta autorità, non potendo valutare nell'ambito della propria discrezionalità, la capacità a delinquere del soggetto richiedente, correrebbe il rischio di rilasciare la licenza di porto d'armi a persone che potrebbero abusarne.
      Pertanto, si ritiene opportuno che la pubblica amministrazione venga riequiparata, nella richiesta dei certificati, all'autorità giudiziaria, così come già previsto dall'articolo 688, comma 1, del codice di procedura penale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia di rinnovo e rilascio della licenza di porto d'armi).

      1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, è sostituito dal seguente:

      «1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi per uso difesa personale nonché la licenza di porto di fucile per uso di caccia, deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità psicofisica. Tale certificato deve essere presentato anche al momento della rinnovazione annuale della licenza di porto d'armi di cui all'articolo 68 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al momento del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni».

      2. Dopo l'articolo 1 della legge 6 marzo 1989, n. 87, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «Art. 1-bis. 1. Al momento del rilascio della licenza di porto d'armi per uso difesa personale, nonché della licenza di porto di fucile per uso di caccia e ogni due anni dal rilascio medesimo, l'accertamento dei requisiti psichici di cui al numero 5) degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998, è effettuato da un collegio medico costituito presso l'azienda unità sanitaria locale competente, composto da tre medici, pubblici dipendenti, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria. Nel caso in cui siano riscontrati segni anche iniziali di disturbi psico-comportamentali la licenza è immediatamente revocata

 

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ovvero è prescritto il divieto di rilascio della licenza e ne viene data immediata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza competente per il territorio di residenza anagrafica dell'interessato.
      2. Il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, la composizione del collegio medico e le modalità per lo svolgimento dell'accertamento di cui al comma 1».

Art. 2.
(Idoneità al maneggio delle armi).

      1. Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero sono appartenuti ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscono il certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione dell'Unione italiana tiro a segno, al momento della richiesta di autorizzazione alla detenzione di armi devono indicare il tipo d'arma utilizzata e l'idoneità al maneggio da verificare mediante un accertamento tecnico di conoscenza della stessa, relativo all'utilizzo, alla manutenzione e alla conservazione dell'arma medesima.

Art. 3.
(Norme per l'esercizio dello sport del tiro a volo).

      1. L'articolo unico della legge 18 giugno 1969, n. 323, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. Per l'esercizio dello sport del tiro a volo è in facoltà del questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco

 

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dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa.
      2. La licenza di cui al comma 1 consente l'acquisto e l'utilizzo esclusivo delle sole armi sportive.
      3. La licenza ha la durata di un anno ed è rinnovata su istanza motivata, previa certificazione di idoneità psicofisica e previo accertamento dei carichi giudiziari pendenti.
      4. Il trasporto e l'utilizzazione delle armi a titolo sportivo sono autorizzati nel territorio della provincia in cui la licenza è stata rilasciata. Il trasporto e l'utilizzazione delle armi a titolo sportivo in altre province sono autorizzati esclusivamente per giustificato motivo e previo nulla osta del questore.
      5. La validità della licenza è subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa».

Art. 4.
(Certificato dal casellario giudiziale).

      1. Il certificato del casellario giudiziale richiesto dalle amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi ai fini della concessione delle autorizzazioni di cui alla presente legge contiene tutte le iscrizioni esistenti riferite al soggetto richiedente ed è equiparato a quello richiesto dall'autorità giudiziaria.

Art. 5.
(Sanatorie).

      1. I detentori di armi comuni da sparo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno provveduto a denunciare ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto l8 giugno 1931, n. 773, le armi medesime, non sono punibili, ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora ottemperino all'obbligo della denuncia entro il termine di sessanta giorni dalla medesima data, sempre che la denuncia

 

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avvenga prima dell'accertamento del reato.
      2. Non sono, altresì, punibili coloro che, entro il termine di cui al comma 1 e prima dell'accertamento del reato, consegnano le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegittimamente detenuti di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni.

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia).

      1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

              «9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di un anno e può essere rinnovata su domanda del titolare solo previa presentazione di un nuovo certificato medico di idoneità ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, e successive modificazioni. Tale licenza non costituisce titolo per l'acquisto di armi corte, né per la detenzione delle stesse»;

          b) il comma 10 è abrogato.

Art. 7.
(Modifica all'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

      1. Il quinto comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

          «Il rilascio del nulla osta di cui al quarto comma è subordinato alla presentazione al questore del certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o

 

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di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali o da segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali nonché da vizi che ne impediscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere».

Art. 8.
(Modifica all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110, relativo alle autorizzazioni di polizia in materia di armi).

      1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente: «Gli interessati al rilascio di tali autorizzazioni sono obbligati ad esibire all'autorità di pubblica sicurezza il certificato di cui al quarto comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

Art. 9.
(Modifica all'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

      «Chiunque detiene un'arma ai sensi del primo comma è tenuto a presentare all'ufficio locale di pubblica sicurezza, unitamente alla denuncia, un certificato medico di idoneità psicofisica. Tale certificato deve essere rinnovato annualmente ed è rilasciato dal collegio medico costituito presso l'azienda unità sanitaria locale competente, di cui all'articolo 1-bis della legge 6 marzo 1987, n. 89, e successive modificazioni».

 

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Art. 10.
(Consegna delle armi clandestine o non utilizzate).

      1. Coloro che illegalmente o clandestinamente detengono armi di qualsiasi specie, non sono punibili qualora, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla loro consegna all'ufficio di pubblica sicurezza più vicino alla località in cui è detenuta l'arma o, in mancanza, alla stazione dei carabinieri competente per territorio, che ne rilascia ricevuta. La denuncia e la consegna sono valide anche senza l'indicazione della provenienza.
      2. Coloro che detengono in casa o in altro luogo di loro conoscenza armi ereditate o ricevute in donazione, ovvero detengono armi in virtù di autorizzazione rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, e non sono interessati a proseguire tale possesso, possono consegnarle al più vicino commissariato di pubblica sicurezza.

Art. 11.
(Anagrafe informatizzata)

      1. Al fine di costituire una anagrafe informatizzata dei detentori di armi, le aziende unità sanitarie locali, provvedono ad istituire una banca dati in cui registrare le certificazioni mediche rilasciate ai fini della detenzione, del rilascio o del rinnovo di porto d'armi.
      2. I medici che rilasciano i certificati di idoneità psicofisica ai sensi della normativa vigente in materia di detenzione, rilascio e rinnovo di porto d'armi sono tenuti a trasmettere alle questure, nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, i nominativi dei detentori di armi risultati affetti da malattie mentali o da segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali, nonché da vizi che ne impediscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Nei confronti di tali soggetti le forze dell'ordine sono autorizzate a procedere

 

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al sequestro amministrativo delle armi in loro possesso, ivi compresi i fucili per uso di caccia.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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