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PDL 694

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 694



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PATARINO

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei rispettivi consigli, di nomina dei consiglieri comunali e provinciali ad assessore e di elezione dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Presentata il 15 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'attuale normativa in materia di elezione dei sindaci, dei presidenti di provincia e dei rispettivi consigli ha indubbiamente dato buona prova, attingendo da una manifestazione di alta democrazia quale la scelta popolare dei vertici amministrativi, rappresentando una preziosa occasione di stabilità e di efficienza degli esecutivi e conseguendo anche così un fortissimo consenso da parte dei cittadini documentato anche dall'alto numero di rielezioni.
      La presente proposta di legge consta di tre articoli, ciascuno dei quali intende rispondere ad altrettante esigenze di miglioramento di tale normativa, rimediando ad altre storture manifestatesi nel suo concreto esercizio.
      L'articolo 1 raccoglie le istanze che emergono anche dall'Associazione nazionale dei comuni italiani in relazione alla necessità di consentire un terzo mandato ai sindaci e ai presidenti di provincia che abbiano meritato la conferma da parte delle rispettive comunità. Un'esigenza di continuità politico-amministrativa finalizzata alla compiuta realizzazione di programmi amministrativi di rilevanza strategica, che richiedono tempi congrui e coerenza di indirizzi. Una innovazione che amplia le possibilità di scelta da parte del popolo sovrano, al quale si riconosce, a differenza di quanto non avviene con l'attuale normativa, il diritto di allungare ulteriormente i tempi concessi ad amministratori rivelatisi efficaci, nel superiore interesse delle comunità in questione.
      L'articolo 2 rimedia a un autentico vulnus alla sovranità popolare prodotto dall'attuale incompatibilità tra le cariche
 

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di assessore e di consigliere comunale e provinciale, a causa della quale gli eletti dal popolo decadono dal loro mandato per assurgere a funzioni di governo, per scomparire di fatto - a beneficio di candidati non eletti - nel momento in cui la volontà del sindaco, o di soggetti anche partitici che lo condizionino, li privi di tali funzioni. La previsione in tale caso del rientro nel mandato elettivo originario rappresenta al tempo stesso una dovuta manifestazione di rispetto della volontà popolare e una preziosa garanzia di autonomia nell'esercizio della funzione di governo, dalla quale si decadrebbe senza perdere il ruolo pubblico riconosciuto dall'elettorato.
      A tale fine la soluzione della sospensione dall'incarico di consigliere comunale o provinciale in luogo della cessazione da esso in presenza di nomina ad assessore, con sostituzione provvisoria da parte del primo dei non eletti, rappresenta un'equa risposta alla necessità di garantire ad un tempo sia l'opportuna incompatibilità del ruolo di governo con quello di assemblea, sia il doveroso e sostanziale rispetto - in rapporto alla composizione delle assemblee elettive - della volontà popolare per tutto il tempo della consiliatura.
      L'articolo 3 intende disincentivare - anche al fine di promuovere le aggregazioni politiche - la proliferazione di liste di scarso rilievo politico-elettorale, presentate sovente soltanto al fine di garantire l'elezione in consiglio comunale del candidato sindaco con l'aggiramento di fatto del meccanismo delle preferenze, introducendo il limite del 3 per cento di voti per la partecipazione al riparto dei seggi ed eliminando di fatto l'elezione diretta in consiglio dei candidati-sindaci perdenti.
      Le innovazioni proposte emergono dall'esperienza concreta del primo decennio della storica riforma dell'elezione dei sindaci e dei presidenti delle province (attuata dalla legge 25 marzo 1983, n. 81, e successivamente confluita nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e certamente concorreranno a rendere tale rivoluzionaria svolta (alla quale in gran parte si deve l'obiettivo miglioramento di questi anni della qualità dei servizi e della vita collettiva dei territori, oltre ad un fondamentale recupero della necessaria identificazione tra cittadini ed istituzioni) ancora più coerente con i suoi obiettivi, rafforzando il tasso di democrazia attraverso la possibilità del terzo mandato e la preservazione del diritto al seggio dei consiglieri eletti disincentivando strumentali frantumazioni.
      Per questi motivi proponiamo all'attenzione del Parlamento la presente proposta di legge auspicandone una rapida approvazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche»;

          b) il comma 3 è abrogato.

Art. 2.

      1. L'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 64. - (Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta). - 1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
      2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, è sospeso dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Per tutto il periodo del mandato, e limitatamente ad esso, al suo posto subentra il primo dei non eletti della lista.
      3. L'assessore che lascia l'incarico per revoca ovvero per dimissioni volontarie torna a ricoprire la carica di consigliere.
      4. Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente

 

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della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia».

Art. 3.

      1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 11 è abrogato;

          b) al comma 12 le parole: «comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «comma 10».



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