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PDL 767

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 767



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CRAPOLICCHIO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, DATO, DE ANGELIS, DILIBERTO, GALANTE, LICANDRO, NAPOLETANO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SGOBIO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER

Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legisla- tivo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

Presentata il 17 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Come noto, l'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce, al comma 2, che un sindaco o un presidente di provincia che abbia ricoperto per due mandati consecutivi la carica non possa essere immediatamente rieletto alla medesima carica allo scadere del secondo mandato.
      Con tale disposizione, che ha recepito quella di cui all'articolo 2 della legge n. 81 del 1993, si è inteso prevenire la cosiddetta perpetuità e personalizzazione della carica: all'epoca, l'onorevole Ciaffi, relatore della citata legge, asserì infatti che «la limitazione risponde all'esigenza di evitare quella continuità che potrebbe assumere il carattere di occupazione di spazi e di freno al ricambio. Consente inoltre, di superare il rischio del consolidamento di un potere personalistico e dell'inevitabile logoramento delle capacità di rappresentanza, nonché della strumentalizzazione della carica al fine della rielezione. Necessarie pause di riposo e di distacco dall'impegnativa attività di governo non possono che giovare agli amministratori, ai quali è sempre consentito di puntare alla rielezione dopo un salutare periodo sabbatico».
      Orbene, si ritiene, però, che tale principio debba essere contemperato anche
 

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con quello di quello di efficiente amministrazione, oltre che naturalmente con quello di libertà elettorale, attiva e passiva, di cui rispettivamente agli articoli 97, 48 e 51 della Costituzione.
      Infatti, non si comprende perché un soggetto che abbia bene adempiuto i propri doveri istituzionali di sindaco per due mandati consecutivi non possa ripresentarsi per il rinnovo della carica, per vedere sottoposta la propria candidatura al vaglio del consenso degli elettori.
      D'altro canto, neanche può ritenersi che detto soggetto godrebbe di una sorta di ingiusto privilegio rispetto agli altri candidati, posto che è evidente che se tale vantaggio vi fosse esso deriverebbe esclusivamente dal proprio precedente operato e pertanto risulterebbe del tutto legittimo (si tratterebbe di un vantaggio meramente politico) e non potrebbe certo essere inquadrato nell'ambito di quei privilegi derivanti dall'avere ricoperto al momento della candidatura determinate cariche correlate a posizioni di influenza (elencate all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000).
      Tale problematica può risultare meno rilevante nei grandi comuni, in cui l'esigenza di evitare un consolidamento personalistico di effettivo potere potrebbe forse apparire più degna di tutela a fronte, del resto, della possibilità di garantire una valida alternativa politica; tuttavia assume un'importanza drammatica in piccole realtà locali (spesso con poche centinaia di abitanti), in cui è solitamente molto difficile reperire una valida alternativa al sindaco uscente per la seconda volta consecutiva, anche in relazione alle peculiarità specifiche del comune da amministrare e anche in considerazione dell'onere che l'assunzione di tale carica comporta.
      In tal modo si verificano situazioni certamente lesive per il comune, quali ad esempio l'elezione forzata (per mancanza di alternative) di soggetti privi delle necessarie capacità ed esperienza oppure addirittura il rifiuto della popolazione di eleggere un soggetto diverso da quello che avrebbero voluto, con diserzione delle urne, nullità delle elezioni e conseguente commissariamento, in molti casi reiterato (in danno anche all'erario), dell'ente locale.
      Non a caso, alcune regioni a statuto speciale (presumibilmente nel tentativo di arginare i deleteri e ingiusti effetti della norma citata hanno legiferato in materia, stabilendo deroghe a detto limite e provocando, in verità, un ulteriore stato di disparità tra soggetti aspiranti alla carica di sindaco in tali regioni e quelli delle altre (si vedano l'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale Friuli Venezia Giulia del 10 maggio 1999, n. 13, l'articolo 30-bis della legge regionale Valle d'Aosta 7 dicembre 1998, n. 54, e successive modificazioni, e l'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del presidente della regione Trentino Alto-Adige 1o dicembre 2005, n. 1/L).
      D'altro canto, non vi è dubbio che, nell'ipotesi in cui un sindaco, dopo aver svolto due mandati consecutivi, non abbia bene ottemperato al proprio mandato, ben difficilmente potrà essere rieletto dai cittadini, i quali rimangono comunque liberi di esprimere democraticamente il loro dissenso in merito all'opera svolta; francamente, risulta difficile capire perché si debba mantenere un limite imperativo al diritto dei cittadini a scegliere il proprio sindaco (e specularmente il diritto di un soggetto a essere eletto a tale carica), a meno di non volere ritenere che i medesimi non siano in grado di scegliere e votare consapevolmente e che quindi possano votare qualcuno solo ed esclusivamente in quanto sindaco uscente.
      Si pensi, poi, a quelle opere pubbliche o a quegli interventi di risanamento urbano per la realizzazione dei quali sono spesso necessari periodi ben superiori ai dieci anni (vale a dire, la somma dell'ambito temporale di due mandati consecutivi): l'esiguità della durata temporale dei due mandati successivi rischia di disperdere l'esperienza accumulata da quei soggetti, ormai dotati di comprovate capacità gestionali della cosa pubblica, spezzando, altresì, la continuità dell'azione amministrativa
 

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e limitando, perciò, il programma politico-amministrativo prospettabile all'elettorato.
      Con l'articolo 1 della proposta di legge si intende quindi recuperare la disposizione relativa alla limitazione del numero dei mandati dei sindaci nei piccoli comuni, ossia in quei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, nell'ambito dei quali tale limitazione influisce pesantemente sulla efficiente e corretta amministrazione dei medesimi.
      Inoltre, con l'applicazione retroattiva ai giudizi ancora in corso relativi a detta norma (articolo 2), si intende definire il contenzioso attualmente pendente, anche al fine di evitare una ingiusta disparità di trattamento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano nelle elezioni relative ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti».

Art. 2.

      1. La disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, ha efficacia retroattiva nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 70 del medesimo testo unico ancora pendenti, in ogni stato e grado di giudizio, alla data di entrata in vigore della presente legge.


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