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PDL 510

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 510



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MISURACA

Disposizioni in materia di durata dell'incarico dei giudici onorari di tribunale già in servizio quali vice pretori onorari

Presentata il 5 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone un duplice scopo. In primo luogo, quello di non disperdere la professionalità acquisita dai giudici onorari di tribunale già in servizio quali vice pretori onorari e quindi quello di potersi definitivamente assicurare l'apporto di questi operatori della giustizia validi e sperimentati, per i quali il Consiglio superiore della magistratura (CSM) ha derogato ripetutamente alla prassi di non rinnovare la loro conferma per più di due trienni, stante la loro documentata indispensabilità, comprovata altresì dalle attestazioni in loro favore rilasciate dai vari consiglieri pretori dirigenti, che ne hanno nel corso della loro pluridecennale carriera verificato l'utilità, la preparazione giuridica, lo spirito di sacrificio e la serietà nello svolgimento del loro delicato compito, consentendo il continuo rinnovo dell'incarico da parte del CSM.
      Altro obiettivo che la presente proposta di legge si prefigge è quello di riconoscere ai magistrati onorari in oggetto, un minimo, ma permanente ristoro economico, dopo tanti anni durante i quali essi hanno sacrificato ogni loro ambizione e possibilità di altri sviluppi di carriera per dedicarsi anima e corpo alle funzioni giudiziarie, svolte a tempo pieno, essendo stati nel corso di questo quindicennio inseriti regolarmente nelle tabelle di organico in aggiunta, ma con un ruolo parificato e spesso più gravoso rispetto ai magistrati togati. Va evidenziato a tale riguardo che la proposta di legge non rappresenta una forma di reclutamento di magistrati in assenza di un regolare concorso, innanzitutto perché interesserebbe pochissime persone e inoltre perché essa non prevede un vero e proprio ingresso in magistratura, ma solamente la trasformazione temporale dell'incarico
 

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di tali operatori da determinato a indeterminato, con lo stipendio minimo previsto per gli uditori giudiziari al momento della loro assunzione. Ciò non comporterebbe peraltro alcun problema dal punto di vista della copertura finanziaria, interessando, come si è appena detto, un numero irrilevante di persone che non hanno svolto alcun altra professione durante il quindicennio di magistratura onoraria. Tale dignitosa sistemazione appare un giusto riconoscimento per un quindicennio speso quasi gratuitamente al servizio dello Stato. L'attività di questi pochi magistrati onorari è apparsa e continua ad apparire indispensabile, soprattutto al fine di assicurare la funzionalità di molti settori della giustizia. In tanti casi essi hanno svolto, come già accennato, un ruolo a volte più «importante», anche dal punto di vista della produttività, rispetto ai magistrati togati; e infatti pochissimi di essi sono stati riconfermati per un quindicennio nel loro incarico.
      Ricordato, infine, che la riforma del giudice unico di primo grado prevede che i giudici onorari di tribunale possano essere confermati per un solo triennio, la presente proposta di legge può essere definita come una forma di «sanatoria» per pochi magistrati onorari sopravvissuti a due grandi riforme, come l'abolizione delle preture mandamentali e la riforma del giudice unico di primo grado, che li vede ancora protagonisti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I giudici onorari di tribunale, già in servizio quali vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano l'incarico a tempo indeterminato e comunque non oltre il settantaduesimo anno di età, a condizione che alla medesima data di entrata in vigore della presente legge:

          a) abbiano concretamente svolto attività giurisdizionale durante i trienni nei quali hanno esercitato l'incarico e comunque per almeno dieci anni;

          b) non esercitino né abbiano mai esercitato durante l'incarico la professione forense né altra attività retribuita;

          c) siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli della magistratura e non abbiano superato il cinquantesimo anno di età.

Art. 2.

      1. Ai giudici onorari di cui all'articolo 1 è corrisposto lo stipendio spettante agli uditori giudiziari.

Art. 3.

      1. L'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 1 è effettuato con apposita attestazione rilasciata dal presidente del tribunale presso cui i giudici onorari di cui al medesimo articolo 1 prestano servizio. Ad essi sono altresì estese tutte le disposizioni vigenti relative al personale non di ruolo dello Stato.    


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