Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 315

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 315



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEZZELLA e BRIGUGLIO

Riordino della legislazione in materia portuale

Presentata il 29 aprile 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Molte forze politiche e di categoria concordano nel ritenere necessaria, anzi urgente, un'iniziativa per una riforma dell'ordinamento portuale, la cui disciplina è contenuta nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.
      Occorre pertanto approfondire i nodi problematici che sono emersi, introducendo modifiche atte a rendere più efficienti sia l'impianto istituzionale che l'apparato normativo che presiedono alle attività portuali, agevolando un ulteriore progresso del sistema portuale italiano.
      È, a nostro avviso, opportuno mettere mano a efficaci aggiustamenti della citata legge n. 84 del 1994, valorizzando il modello «autorità portuale», il suo ruolo, la sua peculiarità istituzionale quale ente regolatore delle varie attività economiche in ambito portuale, tenendo ben presenti gli orientamenti intesi a riportare all'interno della legislazione esclusiva dello Stato le reti di grande infrastrutturazione, nell'ambito delle quali rientrano sicuramente i porti, sedi di autorità portuale, qualificati legislativamente «di rilevanza economica nazionale», molti dei quali di rilevanza internazionale, definiti «nodi primari della rete transeuropea».
      Tra i principali temi da affrontare, per rendere più efficiente l'impianto normativo della legge, occorre tenere presente la necessità di snellire le procedure di pianificazione e realizzazione delle opere portuali, la revisione della classificazione dei porti, la ripartizione delle competenze tra autorità portuale e autorità marittima, la disciplina del lavoro temporaneo (articolo 17, comma 1, della legge n. 84 del 1994), lo svolgimento delle operazioni portuali e, non ultima, la composizione, pletorica, degli organi dell'autorità
 

Pag. 2

portuale (comitato portuale, articolo 9, commissioni consultive, articolo 15 della medesima legge).
      In particolare l'attuale composizione del comitato portuale, organo di supporto al presidente dell'autorità portuale nell'individuazione degli indirizzi politici, economici, gestionali finalizzati allo sviluppo dei porti, non è in sintonia con la necessità di semplificare le attività burocratico-decisionali, per dare impulso e speditezza alle procedure.
      Occorre chiedersi se non sia opportuna una riflessione sull'attuale composizione del comitato portuale, viste anche le modifiche intervenute nel corso degli anni nell'organizzazione del Governo. In particolare, merita rilevare che rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti sono già, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 84 del 1994, parte integrante dell'autorità portuale, in quanto componenti di altro organo, quale il collegio dei revisori dei conti.
      Inoltre, una considerazione dovrà essere fatta sulla necessità di modifica dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 84 del 1994, che regola l'assunzione del segretario generale dell'autorità portuale, con contratto di diritto privato di una durata quadriennale «rinnovabile una sola volta». Sulla illogicità di questa norma mi pare esista un ampio consenso, basta tenere conto del fatto che proprio il tipo di contratto consente la revoca dell'incarico di segretario generale in qualsiasi momento, su proposta del presidente dell'autorità portuale, con delibera del comitato portuale. Questa norma, se non riformulata, non consente ad un presidente di autorità portuale di proporre al comitato la nomina di un segretario generale che abbia già svolto due mandati, pur trattandosi di persona professionalmente preparata, esperta e di fiducia, che possa dare continuità all'attività tecnico-amministrativa e ai programmi di sviluppo del porto.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Classificazione dei porti).

      1. L'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. (Classificazione dei porti). 1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie:

          a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;

          b) categoria II: porti di rilievo internazionale, costituenti nodi delle grandi reti di trasporto e di navigazione di rilevanza transeuropea;

          c) categoria III: porti di rilevanza economica nazionale, regionale e interregionale.

      2. I porti rientranti nella circoscrizione di ogni autorità portuale appartengono alla II categoria, prescindendo dalle caratteristiche dello scalo.
      3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati porti o specifiche aree portuali di cui alla I categoria, previa acquisizione del parere della competente autorità portuale.
      4. I porti di cui alle categorie II e III possono avere una o più delle seguenti funzioni:

          a) commerciale;

          b) industriale e petrolifera;

          c) di servizio passeggeri;

          d) peschereccia;

          e) turistica e da diporto.

      5. Le funzioni di ciascun porto della II categoria sono determinate o modificate

 

Pag. 4

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione competente, sulla base della proposta della rispettiva autorità portuale, che tiene conto del piano regolatore portuale e del piano operativo triennale.
      6. Le funzioni di ciascun porto della III categoria sono determinate o modificate con apposito provvedimento della regione competente, tenendo conto del piano regolatore portuale».

Art. 2.
(Disposizioni di coordinamento).

      1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «Nei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III» sono sostituite dalle seguenti: «Nei porti di cui alle categorie II e III», e le parole: «di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 4, lettera e)».

Art. 3.
(Programmazione e realizzazione delle opere portuali e di grande infrastrutturazione).

      1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

      «3. Per il porto o i porti rientranti nella circoscrizione dell'autorità portuale il piano regolatore di ciascun porto è adottato dal comitato portuale e trasmesso al comune o ai comuni interessati per il raggiungimento dell'intesa che deve intervenire entro quattro mesi dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine l'intesa si intende raggiunta.
      4. Qualora non si raggiunga l'intesa, la regione convoca una conferenza dei servizi cui partecipano l'autorità portuale ed il comune o i comuni interessati. La conferenza assume a maggioranza le determinazioni

 

Pag. 5

in ordine al piano regolatore portuale.
      5. Raggiunta l'intesa ai sensi dei commi 3 e 4 il piano regolatore è deliberato dal comitato portuale e quindi sottoposto alla valutazione integrata tecnica e di impatto ambientale effettuata da una apposita commissione paritetica, composta da membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione per la valutazione di impatto ambientale. La commissione paritetica è istituita con decreto adottato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e si esprime entro due mesi dal ricevimento dell'atto. Qualora sia prevista l'acquisizione di pareri da parte di altri enti o amministrazioni il suddetto termine è prorogato non oltre un mese. Decorso inutilmente tale termine il parere tecnico e la valutazione di impatto ambientale si intendono resi in senso favorevole. Nei successivi due mesi la regione emana il provvedimento di approvazione del piano regolatore; decorso inutilmente tale termine il piano si intende comunque approvato»;

          b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

      «5-bis. Nei porti di cui alla III categoria fatta salva la fase di valutazione di impatto ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la disciplina delle procedure di elaborazione, adozione e approvazione dei piani regolatori è di competenza della regione che provvede attraverso specifica legge in conformità con i princìpi contenuti nei commi 3, 4 e 5. Nelle more dell'adozione della disciplina, il piano regolatore portuale è adottato dal comune su proposta dell'autorità marittima e sottoposto alla procedura di cui al comma 5.
      5-ter. Alle varianti ai piani regolatori portuali si applica la medesima procedura di adozione dei piani regolatori portuali»;

          c) al comma 7 le parole: «categoria II, classi II e III» sono sostituite dalle seguenti: «III categoria»;

 

Pag. 6

          d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

      «8. Fino alla completa attuazione di quanto previsto all'articolo 28-bis, spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla II categoria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti da ciascuna autorità portuale, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera a), della presente legge, e nei programmi triennali adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, individua annualmente le risorse da attribuire alle stesse autorità portuali per la realizzazione dei programmi delle opere di grande infrastrutturazione di cui al comma 9 del presente articolo. Le regioni e i comuni interessati possono comunque intervenire con proprie risorse per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla II categoria. Spetta alla regione interessata l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla III categoria. Le autorità portuali, a copertura dei costi da esse sostenuti per la realizzazione di opere, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione»;

          e) l'ultimo periodo del comma 9, è sostituito dai seguenti: «Sui relativi progetti è acquisito il parere di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Tali progetti, se costituenti adeguamenti tencico-funzionali di piani regolatori vigenti, non sono assoggettati alla procedura per la valutazione di impatto ambientale»;

          f) il comma 10 è abrogato;

          g) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

      «11-bis. Ai sensi e per gli effetti del comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,

 

Pag. 7

n. 165, le realizzazioni di nuove opere e di nuovi impianti in porti già esistenti sono considerate ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi».

Art. 4.
(Autorità portuale).

      1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «2. L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico e assume la qualificazione di ente pubblico istituzionale di rilievo nazionale ad ordinamento speciale disciplinato dalla presente legge. L'autorità portuale è dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonché di autonomia di bilancio, finanziaria e gestionale nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché il comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni».

Art. 5.
(Organi dell'autorità portuale).

      1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

      «2. Gli emolumenti del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono a carico del bilancio dell'autorità e sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; i gettoni di presenza dei componenti del comitato portuale sono a carico del bilancio dell'autorità e sono determinati dallo stesso comitato su proposta del presidente».

 

Pag. 8

Art. 6.
(Presidente dell'autorità portuale).

      1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «Qualora non sia possibile raggiungere l'intesa con la regione interessata su due successivi nominativi, il Ministro procede comunque alla nomina del presidente».

      2. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

          «h) amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia; esercita, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli 30, 32, da 34 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione; esercita le altre attribuzioni amministrative e di polizia contenute nel titolo III, capo I, del libro primo della parte prima del medesimo codice della navigazione, d'intesa con l'autorità marittima per gli aspetti riguardanti la sicurezza della navigazione»;

          b) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

          «l) promuove l'istituzione dell'agenzia di cui all'articolo 17, comma 5, ove ne ricorrano le condizioni»;

          c) dopo la lettera m) è inserita la seguente:

          «m-bis) regolamenta la circolazione dei veicoli in ambito portuale; disciplina gli accessi ed i permessi di ingresso al porto».

Art. 7.
(Comitato portuale).

      1. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni,

 

Pag. 9

sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) dai comandanti dei porti ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorità portuale; il più anziano di grado tra essi assume le funzioni di vice-presidente»;

          b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          «c) da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione competente; qualora la circoscrizione dell'autorità portuale rientri nell'ambito di più circoscrizioni doganali l'Agenzia delle dogane provvede a designare il proprio rappresentante»;

          c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) da un dirigente in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

          d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

          «f) dal presidente della provincia; qualora la circoscrizione territoriale dell'autorità portuale comprenda il territorio di più province, dai presidenti delle province ricomprese nella circoscrizione medesima, ovvero loro delegati»;

          e) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

          «h) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio; qualora la circoscrizione territoriale dell'autorità portuale ricada in ambiti interessanti più camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dai rispettivi presidenti, ovvero da loro delegati»;

          f) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

          «i) da cinque rappresentanti delle seguenti categorie: 1) armatori; 2) agenti e raccomandatari marittimi; 3) industriali e imprenditori di cui agli articoli 16 e 18; 4) spedizionieri; 5) autotrasportatori operanti

 

Pag. 10

nell'ambito portuale. I rappresentanti di cui ai numeri 1) e 2) sono designati dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria; il rappresentante di cui al numero 3) è designato congiuntamente dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria; i rappresentanti di cui ai numeri 4) e 5) sono designati dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria»;

          g) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

          «l) da quattro rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto e dipendenti dall'autorità portuale, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale»;

          h) la lettera l-bis) è abrogata;

          i) alla lettera i) del comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 10,» sono inserite le seguenti: «tenendo conto della incompatibilità di bilancio e».

      2. I componenti del comitato portuale di cui all'articolo 9, comma 1, lettere i) ed l), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino al compimento del quadriennio in corso alla medesima data.

Art. 8.
(Segretario generale).

      1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

      «3. Il segretario generale è assunto con contratto di diritto privato. Il segretario generale può essere rimosso in qualsiasi momento dall'incarico su proposta motivata del presidente, con delibera del comitato portuale».

Art. 9.
(Vigilanza sull'autorità portuale).

      1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è abrogata.

 

Pag. 11

Art. 10.
(Competenza dell'autorità marittima).

      1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «di polizia e di sicurezza» sono inserite le seguenti: «della navigazione»;

          b) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «tecnico-nautici di» è inserita la seguente: «antinquinamento,» e al medesimo comma 1-bis, quarto periodo, dopo le parole: «delle tariffe dei servizi di» è inserita la seguente: «antinquinamento,».

Art. 11.
(Commissioni consultive).

      1. Le commissioni consultive istituite ai sensi dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono soppresse.

Art. 12.
(Disciplina del lavoro portuale).

      1. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «, nel caso in cui le imprese stesse non siano in grado di soddisfare le richieste dell'utenza portuale»;

          b) al comma 4, dopo le parole: «articolo 21, comma 1, lettera b),» sono inserite le seguenti: «comunque nei limiti delle effettive esigenze operative,».

 

Pag. 12

Art. 13.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 7 è abrogato;

          b) al comma 8 le parole: «della misura del 50 per cento spettante all'autorità per effetto del comma 7» sono soppresse.

Art. 14.
(Autonomia finanziaria).

      1. Dopo l'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 28-bis. - (Autonomia finanziaria) 1. È devoluto a ciascuna autorità portuale per la circoscrizione di competenza il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117.
      2. Il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, introitato nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali è ripartito tra le autorità portuali medesime secondo il principio del proporzionamento delle risorse al traffico, tenendo conto delle spese sostenute dalle autorità stesse per le manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali.
      3. Per i porti ove non è istituita l'autorità portuale il gettito delle tasse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché il gettito della tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28 sono devoluti alle regioni di competenza.
      4. Al fine di realizzare l'autonomia finanziaria delle autorità portuali e consentire alle stesse, progressivamente a decorrere dal 2005, di sostenere, in luogo

 

Pag. 13

dello Stato, l'onere della realizzazione delle opere infrastrutturali previste nei piani regolatori portuali e negli altri strumenti di programmazione, è determinata la quota dei tributi devoluta a ciascuna autorità portuale. Tale quota, tratta dai tributi diversi dalle tasse e dai diritti portuali di dogana per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle medesime autorità portuali, è stabilita con decreto adottato dai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
      5. Con il decreto di cui al comma 4 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo perequativo alimentato a carico di quota parte dei tributi di cui al medesimo comma 4 la cui dotazione è ripartita tra le autorità portuali secondo criteri fissati annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

Art. 15.
(Introduzione dell'articolo 1-ter della legge 29 ottobre 1984, n. 720, in materia di operazioni di pagamento delle autorità portuali).

      1. Dopo l'articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni è inserito il seguente:

      «Art. 1-ter. - 1. Le autorità portuali, istituite ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1984, n. 94, e successive modificazioni, possono effettuare le operazioni di pagamento utilizzando preliminarmente i fondi depositati sulla contabilità infruttifera ogniqualvolta occorra provvedere ai pagamenti relativi ad interventi realizzati con i fondi pubblici a carico del bilancio dello Stato destinati al finanziamento di opere e infrastrutture e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale accreditati sulla stessa contabilità infruttifera».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su