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PDL 974

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 974



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEDRIZZI, SALERNO

Introduzione dell'insegnamento dell'educazione ambientale nei programmi scolastici

Presentata il 5 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel corso degli ultimi decenni la sensibilità dell'opinione pubblica verso i temi relativi alla conservazione della natura e dell'ambiente nel quale viviamo è enormemente aumentata. Di questo interesse sono causa le mutate condizioni generali delle nostre città, del nostro territorio, dell'intero mondo, oltre che la coscienza ormai diffusa del fatto che non è più possibile ignorare le conseguenze dei nostri comportamenti verso la natura.
      Purtroppo, però, all'aumento di sensibilità e di interesse per le problematiche ambientali non ha corrisposto un altrettanto significativo aumento della preparazione e della buona informazione sull'argomento, cosicché oggi non è infrequente ascoltare affermazioni basate non su conoscenze corrette e oggettive, ma su notizie e opinioni recepite senza alcun controllo né possibilità di verifica da organi di stampa, dalla radio e dalla televisione o dalla voce comune.
      Il cittadino medio oggi non è informato - o non lo è in modo corretto - sui veri problemi dell'ambiente, sulle loro cause e sui rimedi che è possibile, o addirittura doveroso, mettere in opera. In queste condizioni, è facile che egli venga condizionato da nozioni errate o da voci a volte interessate, comunque spesso prive di seria giustificazione, miranti a ottenere che venga assunto un determinato atteggiamento.
      Ciò sarebbe di per sé già abbastanza grave, ma occorre dire subito che è comunque l'elemento meno importante della
 

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motivazione che ha spinto a presentare la presente proposta di legge. L'aspetto principale, infatti, è quello derivante dalla necessità che ha il nostro Paese di recuperare un corretto rapporto di fruizione tra i cittadini e l'ambiente naturale.
      L'Italia è stata ammirata, nei secoli, per la qualità straordinaria della sua natura: la definizione di «giardino d'Europa» conferma che tutto il mondo civile la considerava un luogo nel quale le bellezze naturali presenti venivano preservate e curate. E questo buon rapporto tra gli italiani e l'ambiente - la natura, come si diceva tempo addietro - è durato fino alla prima metà del Novecento.
      Una lunga tradizione, dunque: una tradizione da recuperare. Se due millenni or sono - e per secoli - furono le religioni a tutelare sotto l'usbergo della sacralità boschi e fonti, montagne e laghi, è oggi necessario che la conoscenza e l'educazione provvedano a garantire un futuro, migliore del presente, alle condizioni dell'ambiente nel quale viviamo.
      L'obiettivo che si vuole cogliere è, in primo luogo, quello di favorire, attraverso una informazione corretta e una sana formazione culturale, comportamenti spontanei di rispetto dell'ambiente da parte del cittadino.
      Neppure la più oculata legislazione e la migliore opera di controllo, infatti, potranno mai determinare i risultati positivi che si raggiungono, invece, quando l'uomo sensibilizzato evita volontariamente di compiere gesti e atti che arrecano nocumento all'ambiente, in quanto consapevole del fatto che l'ambiente è vita e che danneggiarlo o distruggerlo significa anche compromettere la propria esistenza e, soprattutto, quella delle nuove generazioni, cioè dei propri figli.
      Per questo, onorevoli colleghi, si è ritenuto giusto e opportuno sottoporre al vostro giudizio, raccomandandone l'approvazione in tempi solleciti, questa proposta di legge, che introducendo nelle nostre scuole l'insegnamento dell'«educazione ambientale» vuole porre rimedio a quanto di male è stato fatto all'ambiente negli ultimi decenni.
      Quello che si impara da bambini e da giovani, quando la capacità di apprendere è grande e la mente e l'animo sono aperti a nozioni e modi di essere responsabili, rimane a informare di sé l'adulto; e l'insegnamento nelle scuole dell'«educazione ambientale» vuole proprio fare di ogni bambino, di ogni ragazzo che frequenta la scuola, un tutore e un difensore dell'ambiente. In ultima analisi, garantendo a sé e agli altri, ma soprattutto ai posteri, la possibilità di vivere una vita di buona qualità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione dell'educazione ambientale nei programmi scolastici).

      1.  È istituito, nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema educativo di istruzione e di formazione, l'insegnamento dell'educazione ambientale.
      2. L'insegnamento dell'educazione ambientale forma parte integrante di tutti i programmi di esame previsti dalla normativa vigente.

Art. 2.
(Finalità).

      1.  L'insegnamento dell'educazione ambientale ha lo scopo primario di portare a conoscenza dello studente, perché ne faccia elementi fondamentali della propria formazione culturale e civile, i princìpi e le regole sulle quali si basa un corretto rapporto tra l'uomo e la natura, la necessità che tale rapporto sia fondato sulla sostenibilità ambientale delle attività umane e il principio del rispetto dell'ambiente naturale e storico come fattore positivo dello sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della Nazione.

Art. 3.
(Affidamento dell'insegnamento

dell'educazione ambientale).

      1. All'insegnamento dell'educazione ambientale sono preposti:

          a) nella scuola elementare il personale insegnante in servizio;

 

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          b) nella scuola media gli insegnanti ai quali sono affidati i corsi di educazione civica;

          c) nelle scuole superiori i docenti della specifica area abilitante della geografia.

      2.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, definisce le modalità per la realizzazione di appositi corsi di qualificazione professionale per i docenti cui sono affidati gli insegnamenti di cui al comma 1. I corsi di qualificazione hanno la durata di sei mesi e si svolgono nelle università presso cui sono attivati corsi di laurea in scienze della formazione; i relativi programmi sono adeguati al livello dell'insegnamento da prestare e definiti tenendo conto dei programmi di insegnamento.

Art. 4.
(Programmi di insegnamento).

      1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono definiti i programmi dell'insegnamento dell'educazione ambientale dei singoli ordini e gradi di scuole, secondo le seguenti caratteristiche:

          a)  apprendimento dei corretti rapporti tra uomo e ambiente adeguato al livello scolare e all'età dei destinatari dell'insegnamento;

          b)  sviluppo sistematico delle problematiche ambientali a livello mondiale;

          c)  importanza della prevenzione delle catastrofi ambientali e dell'inquinamento;

          d)  presenza nell'orario scolastico settimanale per non meno di due ore, delle

 

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quali una eventualmente in copresenza con materie affini;

          e)  scansione modulare delle tematiche in forma integrata con le discipline affini.

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

      1.  Ai licei scientifici che prevedono un ampliamento, a carico della quota del curricolo a loro riservata, delle ore destinate all'educazione ambientale sono attribuiti specifici finanziamenti aggiuntivi.
      2.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 45 milioni di euro per l'anno 2006 e in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      3.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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