PDL 693
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 693
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PATARINO, BELLOTTI, COSENZA, FRASSINETTI, LEO, PEDRIZZI, SALERNO
Modifica all'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in materia di consorzi di bonifica
Presentata il 15 maggio 2006
Onorevoli Colleghi! - I consorzi di bonifica sono soliti pretendere contributi anche quando i consorziati non ricevono alcun vantaggio.
La questione è, da tempo, al centro di vivaci discussioni e ha dato vita anche a contenziosi giudiziari, con l'intervento della Corte di cassazione che, con sentenza del 14 ottobre 1996, n. 8960, ha statuito, a sezioni unite, che i contributi ai consorzi sono dovuti sia per i fondi agricoli sia per gli immobili urbani, solo se ne traggono un beneficio «diretto o indiretto».
Tale indirizzo, integrato dal principio dell'appartenenza al perimetro consortile dei fondi e degli immobili, va riaffermato sul piano normativo attraverso l'aggiunta di un terzo comma all'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a tenore del quale l'obbligo della corresponsione dei contributi da parte del consorziato sussiste solo se l'immobile rientri nel perimetro consortile e lo stesso consorziato ne ricavi un vantaggio.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 21 delle norme per la bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I soggetti consorziati sono tenuti al pagamento dei contributi ai consorzi di bonifica qualora il loro immobile sia incluso nel perimetro consortile e gli stessi soggetti ne ricavino un vantaggio».