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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 603 |
a) di adeguare la normativa italiana in materia di politiche giovanili con la legislazione degli altri Paesi membri della Unione europea;
b) di realizzare una politica unitaria degli interventi a livello nazionale per la promozione e la realizzazione di strategie e di progettualità comuni, integrate e coordinate, in grado di rispondere alle varie realtà del mondo giovanile e capaci di far emergere l'espressività, la creatività e le proposte giovanili;
c) di garantire l'istituzione del Consiglio nazionale dei giovani che permetta la rappresentanza del mondo giovanile italiano e consenta alle giovani generazioni italiane di avere un luogo di rappresentanza e di proposta a livello nazionale nonché di essere adeguatamente rappresentate nel «Forum europeo della gioventù», organismo consultivo della Unione europea;
d) di incentivare lo sviluppo di nuove forme di associazionismo e l'emersione di iniziative di aggregazioni giovanili;
e) di disporre un'adeguato coordinamento tra Ministeri, direzioni, dipartimenti ed uffici dello Stato, impegnati nel settore delle politiche giovanili.
La realizzazione di tali obiettivi indica che soltanto una legge quadro per le politiche giovanili può essere lo strumento essenziale per la programmazione e l'attuazione di una politica nuova che garantisca
consentire un raccordo ed una programmazione di indirizzo, a livello nazionale, nella materia delle politiche giovanili;
finanziare programmi e progetti per i giovani;
sviluppare la programmazione di interventi e progetti giovani a livello regionale e la loro attuazione a livello locale;
incentivare le iniziative e la partecipazione dei giovani, sviluppando forme di associazionismo come spazi di socializzazione e strumenti di inclusione sociale;
istituire una struttura di rappresentanza giovanile a livello nazionale;
sviluppare forme di rappresentanza giovanile a livello locale;
creare condizioni e meccanismi affinché il movimento associativo e le aggregazioni giovanili partecipino alla definizione delle politiche per i giovani;
promuovere forme di interscambio e di cooperazione con i giovani di altri Paesi sviluppando iniziative di mobilità giovanile;
promuovere e sviluppare un sistema di informazione e di documentazione in materia di politiche giovanili in coordinamento con i centri Informagiovani e con le istituzioni pubbliche e private nazionali ed internazionali.
Devono, quindi, essere riconosciuti le finalità ed il ruolo specifico delle giovani generazioni, di età compresa fra i quindici e i trenta anni (articolo 1), nei processi di sviluppo del Paese, favorendo politiche per la loro partecipazione alla vita istituzionale e anche politica.
La presente proposta di legge, infatti, affida allo Stato, alle regioni e agli enti locali la promozione e l'attuazione degli interventi per garantire il sostegno e il pieno sviluppo di progetti per i giovani e di politiche di piano, favorendo la crescita dell'associazionismo giovanile anche in forma aggregata.
Si dispone, altresì, l'adozione del Piano nazionale triennale per le politiche giovanili (articolo 2) e vengono definite le linee guida per la programmazione della rete di interventi da attuare a favore delle giovani generazioni nonché il finanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni (articolo 3), per la realizzazione di progetti e di interventi per i giovani a livello nazionale, regionale e locale. Le risorse di tale Fondo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, vengono così ripartite: il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 5 per cento per il funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani, il 25 per cento per le attività dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili.
Viene inoltre istituita, presso il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili (articolo 4), con compiti di coordinamento interministeriale, promozione, consulenza e supporto tecnico per tutto ciò che concerne le politiche giovanili.
L'Agenzia è composta da un direttore e da un vice direttore con funzioni di coordinatore interministeriale, nominati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e da dieci esperti, dei quali cinque sono designati dal Consiglio nazionale dei giovani.
L'Agenzia, oltre ad avere una funzione di coordinamento interministeriale essenziale per una razionalizzazione degli interventi, promuove diverse attività, tra le quali la realizzazione del sistema informativo nazionale in collaborazione con gli Informagiovani (anche sviluppando reti tra le associazioni e le aggregazioni di giovani nazionali e locali, ricerche e indagini sulla condizione giovanile, relazioni con le strutture della Unione europea delegate alle iniziative per i giovani, realizzando programmi di scambio ed educazione informale); sostiene interventi formativi per le amministrazioni locali; svolge attività tecnica di accompagnamento, di tutoraggio e di monitoraggio nei confronti delle associazioni e delle aggregazioni giovanili che presentano programmi e progetti.
Si istituisce, altresì, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Consiglio nazionale dei giovani (CNG) quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani (articolo 5), con propri rappresentanti negli organismi comunitari e internazionali, che partecipa alla formazione del Piano nazionale ed è il referente nei fori associativi internazionali dei giovani.
Con regolamento sono determinati la composizione delle rappresentanze delle associazioni giovanili e degli altri organismi e i criteri per le procedure di elezione dei membri nel CNG.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avranno il compito di definire i criteri e programmare gli interventi,
1. È riconosciuto lo specifico ruolo delle giovani generazioni, di età compresa tra i quindici e i trenta anni, nel processo di sviluppo del Paese al fine di promuovere politiche finalizzate alla partecipazione sul piano culturale e sociale mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa, promuovendo la loro rappresentanza nella società e nelle istituzioni, in particolare quelle locali, sia come singoli, sia nelle forme associate ed aggregate, favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti.
2. Nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della propria autonomia, gli enti locali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e lo Stato promuovono, coordinano ed attuano interventi volti a garantire il sostegno ai diritti dei giovani e lo sviluppo dell'associazionismo giovanile, sostengono «progetti-giovani» e programmano politiche di piano per le giovani generazioni sia a livello locale che nazionale.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare la propria legislazione alle norme fondamentali contenute nella presente legge secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
1. Il Governo adotta il Piano nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato «Piano», nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, con cadenza triennale. Il Piano è adottato con deliberazione
a) programmi e servizi per l'autonomia, il tempo libero, la socializzazione e la creatività giovanile, con particolare riguardo alla familiarizzazione con i nuovi sistemi informatici avanzati, tenuto conto delle attività integrative svolte in ambito scolastico;
b) sviluppo di reti e di strutture informative per i giovani, a livello locale, nazionale ed internazionale;
c) interventi finalizzati alla produzione culturale e alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, delle tradizioni locali, regionali e nazionali, dei beni ambientali e del sistema delle aree naturali protette;
d) attività sportive e turistico-ricreative;
e) attività di volontariato e di sviluppo delle pari opportunità;
f) attività e servizi formativi per lo sviluppo sostenibile finalizzati alla valorizzazione del territorio, nonché dello spazio rurale e forestale al fine di favorire l'associazionismo e la cooperazione giovanili;
g) educazione al rispetto della vita; al rispetto della salute e dell'ambiente; al rispetto delle altrui determinazioni in campo politico e religioso; alla solidarietà e alla tolleranza; alla lotta ad ogni forma di tossicodipendenza; alla lotta contro gli abusi di psicofarmaci a scopo non terapeutico; alla sicurezza stradale, con progetti mirati ai giovani utenti, anche autogestiti;
h) sensibilizzazione e educazione allo scopo di garantire un pieno diritto di cittadinanza delle giovani generazioni;
i) partecipazione dei giovani alla vita istituzionale e politica;
l) scambi internazionali, con particolare riguardo al territorio europeo allo scopo di formare le future generazioni di cittadini dell'Unione europea.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da lui delegato, sono adottate le disposizioni organizzative per assicurare all'elaborazione del Piano il supporto delle competenze specifiche delle amministrazioni dello Stato, nonché del Consiglio nazionale del giovani di cui all'articolo 5, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del CNEL, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle associazioni di cooperazione sociale e di promozione sociale nonché delle organizzazioni di volontariato presenti nel Forum permanente del terzo settore. Ogni organismo è rappresentato da un suo delegato.
1. Considerata la priorità rappresentata dal perseguimento degli obiettivi della presente
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, è istituita l'Agenzia nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili, di seguito denominata «Agenzia», con compiti di coordinamento interministeriale, promozione, consulenza e supporto tecnico per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.
2. L'Agenzia, di intesa con il Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo
a) la realizzazione del sistema informativo nazionale relativo alle politiche giovanili, in collaborazione con i coordinamenti regionali «Informagiovani»;
b) la diffusione dei dati, al fine di favorire la qualità degli interventi e dei servizi per le giovani generazioni;
c) l'avvio di ricerche e di indagini sulla condizione giovanile in collaborazione con istituti, centri studi, fondazioni, enti di ricerca ed università, finalizzati alla programmazione di interventi innovativi di politica giovanile;
d) l'instaurazione di relazioni con le strutture della Unione europea competenti per lo sviluppo di iniziative per i giovani e con gli altri organismi internazionali giovanili;
e) l'incentivazione alla realizzazione di iniziative e programmi di scambio e di educazione informale promossi dalla Unione europea;
f) lo sviluppo di reti tra le associazioni e le aggregazioni giovanili a carattere locale, nazionale ed internazionale;
g) il potenziamento di interventi volti alla diffusione di informazioni a favore delle amministrazioni locali ai fini dell'attuazione della presente legge;
h) la valutazione di progetti sperimentali innovativi a valenza nazionale ed internazionale presentati da associazioni e aggregazioni di giovani, volti alla realizzazione di iniziative secondo gli obiettivi stabiliti nel Piano.
3. L'Agenzia costituisce il riferimento per tutte le amministrazioni statali, che provvedono al riguardo con la nomina di un proprio rappresentante delegato, interessate alla determinazione di indirizzi, alla programmazione strategica ed alla realizzazione operativa di programmi, progetti ed iniziative nel settore.
4. L'Agenzia ha funzione di sostegno tecnico, di accompagnamento, di tutoraggio
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il Consiglio nazionale dei giovani (CNG).
2. Il CNG è organo consultivo di rappresentanza dei giovani e svolge, anche in cofinanziamento con soggetti terzi privati o pubblici, i seguenti compiti:
a) esprime pareri sui contenuti del Piano nonché sui disegni di legge d'iniziativa del Governo che interessano i giovani; l'assunzione del predetto parere è obbligatoria ma non vincolante;
b) partecipa, con propri delegati, a forum associativi internazionali;
c) favorisce la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello regionale e locale;
d) promuove indagini, ricerche, convegni ed altre iniziative di studio, di documentazione e di divulgazione sulla partecipazione e sulla rappresentanza dei giovani nelle istituzioni nazionali e locali e negli organismi rappresentativi scolastici e universitari, sulle attività delle realtà associative ed aggregate, sulle attività dell'Agenzia ed in generale sull'attuazione della presente legge e su ogni iniziativa di interesse per i giovani promossa da istituzioni pubbliche e private a livello locale, nazionale ed internazionale;
e) designa propri giovani rappresentanti negli organismi comunitari e internazionali con competenza in materia di politiche giovanili;
f) entro il termine di un mese dalla richiesta, designa i propri componenti all'interno dell'Agenzia;
g) nomina propri rappresentanti all'interno di ogni organismo nazionale competente per l'attuazione dei programmi europei per i giovani.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla organizzazione e al funzionamento del CNG, in modo da assicurare la rappresentanza e l'attivo contributo:
a) delle associazioni nazionali e delle aggregazioni di giovani, delle associazioni studentesche, delle organizzazioni giovanili di volontariato, delle organizzazioni giovanili di partito, delle associazioni culturali giovanili, delle associazioni ambientaliste giovanili, delle associazioni sportive giovanili, delle associazioni giovanili a carattere religioso e delle associazioni rappresentative delle giovani minoranze etniche, purché presenti attivamente in almeno un quarto delle regioni italiane;
b) dei coordinamenti delle attività di cui alla lettera a) e delle sezioni nazionali funzionalmente autonome di associazioni e coordinamenti internazionali;
c) degli organismi rappresentativi dei giovani, istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
d) dei forum dei giovani delle città metropolitane, ove istituiti;
e) del Consiglio nazionale degli studenti universitari;
f) della Consulta giovani del CNEL;
g) del coordinamento delle consulte provinciali degli studenti, di cui all'articolo 6, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;
h) degli altri organismi rappresentativi dei giovani, costituiti successivamente
4. Qualora costituiti ed attivi da almeno due anni, i soggetti di cui al comma 3, lettera a), sono ammessi a partecipare alle attività ed alle sedute del CNG, senza diritto di voto. In ogni caso, possono essere ammesse al CNG solo le associazioni, le organizzazioni e le aggregazioni composte a maggioranza assoluta da giovani di età non superiore a trenta anni, il cui statuto o regolamento interno è ispirato a princìpi di democraticità, con carattere di elettività degli eventuali organi dirigenti e con assenza di fini di lucro.
5. Le spese per il funzionamento del CNG sono a carico della quota del Fondo di cui all'articolo 3, nei limiti della percentuale del 5 per cento riservata al medesimo CNG, al sensi del comma 3 dello stesso articolo. Ai componenti del CNG, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, ove sostenute, è attribuito un gettone di presenza per ciascuna seduta, nella misura e nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le rappresentanze giovanili sul territorio, definendone i requisiti, le modalità di insediamento ed i poteri, e garantendo altresì a dette rappresentanze, pur nel limite delle proprie attribuzioni, piena autonomia finanziaria e gestionale.
2. I rappresentanti regionali nel CNG sono indicati dalle rappresentanze di cui al comma 1 ed eletti democraticamente dall'assemblea ovvero nominati, su mandato della stessa assemblea, dai giovani componenti l'ufficio di presidenza.
3. Le regioni, nell'ambito delle competenze in materia di politiche giovanili, ai
1. I comuni, ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono, in conformità agli obiettivi della programmazione regionale, all'attuazione, anche in forma associata ed eventualmente con il concorso delle comunità montane, dei progetti finanziati con la quota del Fondo di cui all'articolo 3.
2. I comuni promuovono, altresì, interventi e progetti per i giovani, al fine di favorirne le capacità progettuali e gestionali.
3. Al fine di incentivare forme di rappresentanza giovanile, i comuni, singoli o associati, istituiscono forme di rappresentanza o forum di associazioni ed aggregazioni di giovani, definendone le modalità
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da lui delegato trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi del Piano tenuto conto delle relazioni presentate dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, comma 9, e dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6, comma 5.
1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è integrato di 36.151.983 euro per l'anno 2006 e di 103.291.380 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla presente legge possono essere utilizzate anche per programmi cofinanziati dall'Unione europea.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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