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PDL 603

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 603



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUCCHESE

Legge quadro per le politiche giovanili

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, alla luce delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rispettando l'autonomia degli enti locali e delle regioni, introduce nel sistema istituzionale elementi di flessibilità e di raccordo per promuovere quella strategia delle connessioni che è propria delle politiche di sviluppo per le giovani generazioni.
      Infatti, la logica che vi sottende muove dall'obiettivo strategico di sviluppare sinergie tra i vari organi dello Stato nella realizzazione di interventi a favore delle nuove generazioni, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e lasciando particolare spazio a quelle forme di partecipazione che possano sedare il grande desiderio di protagonismo giovanile.
      L'analisi della condizione giovanile in Italia evidenzia le difficoltà di un inserimento anche di tipo temporaneo nel mondo del lavoro e conseguentemente l'acutizzarsi del fenomeno di convivenza prolungata nelle famiglie di origine come risposta ad una serie di difficoltà economiche e sociali legate alla semplice mancanza di reddito.
      L'economia tende a dare rilevanza crescente ai prodotti e ai servizi culturali rivolgendosi in particolare al consumo giovanile, mentre i giovani che producono
 

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cultura rimangono ai margini della società.
      Gioco e sport sono indispensabili per sperimentare e crescere nel rapporto che i giovani hanno con gli altri, ma molti quartieri urbani si sono sviluppati senza creare spazi adatti a tali scopi.
      La spiccata sensibilità per le problematiche ambientali, da parte delle giovani generazioni, sta determinando l'invenzione di modi alternativi di vivere; lo sviluppo di una cultura rispettosa della natura che, se da un lato scoraggia il consumo di massa delle zone protette, dall'altro può favorire esperienze nuove e significative nel tempo libero e creare nuove opportunità di lavoro.
      I monumenti, i musei, le aree archeologiche di cui il nostro Paese è particolarmente ricco raccolgono l'interesse crescente dei giovani; la conoscenza ed il buon uso di queste risorse possono arricchire il tempo dello svago, promuovere il senso di appartenenza e di responsabilità collettiva.
      In Italia la mobilità esterna ed interna del mondo giovanile è poco praticata rispetto al resto dei Paesi europei: ciò è dovuto da un lato a resistenze culturali, dall'altro ad impedimenti concreti quali la mancanza di informazioni, la scarsa conoscenza delle lingue, la carenza di strutture ed associazioni di scambio e di turismo culturale, i costi fuori dalla portata delle reali disponibilità di un giovane.
      Servizi ed organizzazioni dedicati ai giovani, infatti, sono in prevalenza governati da adulti, ed i giovani, pur essendo una componente significativa del nuovo associazionismo, sono minoritari nelle organizzazioni storiche di massa, sindacali e di partito, in preda ad un sempre più marcato atteggiamento «autoreferenziale».
      La distanza tra i giovani e le istituzioni si traduce, perciò, in una pericolosa esclusione dai luoghi di rappresentanza: i giovani non sono ben rappresentati nel Parlamento, nei consigli regionali, provinciali e comunali e spesso sono completamente indifferenti alla vita politica del Paese.
      Alcune regioni italiane in seguito a questa considerazione hanno istituito consulte e consigli di giovani, ma solo una di queste realtà risulta veramente attiva ed adeguatamente finanziata (quella del Piemonte). Ciò perché manca un organismo di rappresentanza nazionale e conseguentemente le esperienze locali rimangono assolutamente limitate e circoscritte senza incidere minimamente sullo scenario nazionale.
      Da quanto esposto emerge la necessità che il Parlamento, preso atto dell'attuale situazione giovanile, legiferi in materia emanando una legge quadro nazionale di indirizzo al fine:

          a) di adeguare la normativa italiana in materia di politiche giovanili con la legislazione degli altri Paesi membri della Unione europea;

          b) di realizzare una politica unitaria degli interventi a livello nazionale per la promozione e la realizzazione di strategie e di progettualità comuni, integrate e coordinate, in grado di rispondere alle varie realtà del mondo giovanile e capaci di far emergere l'espressività, la creatività e le proposte giovanili;

          c) di garantire l'istituzione del Consiglio nazionale dei giovani che permetta la rappresentanza del mondo giovanile italiano e consenta alle giovani generazioni italiane di avere un luogo di rappresentanza e di proposta a livello nazionale nonché di essere adeguatamente rappresentate nel «Forum europeo della gioventù», organismo consultivo della Unione europea;

          d) di incentivare lo sviluppo di nuove forme di associazionismo e l'emersione di iniziative di aggregazioni giovanili;

          e) di disporre un'adeguato coordinamento tra Ministeri, direzioni, dipartimenti ed uffici dello Stato, impegnati nel settore delle politiche giovanili.

      La realizzazione di tali obiettivi indica che soltanto una legge quadro per le politiche giovanili può essere lo strumento essenziale per la programmazione e l'attuazione di una politica nuova che garantisca

 

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interventi finalizzati ad evitare l'esclusione sociale dei giovani. L'esigenza di una legislazione ad hoc era già stata avvertita alla fine degli anni '60 (Istituzione di un Comitato di studio da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Aldo Moro) così come la necessità di una struttura istituzionale di riferimento era stata presa in considerazione anche nel 1978 con la nomina del sottosegretario per i giovani; nel 1986 il Comitato italiano per l'anno internazionale della gioventù proponeva, inoltre, nel suo documento conclusivo, l'istituzione di un Dipartimento per le politiche della gioventù e di un Forum nazionale della gioventù.
      Infine, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione giovanile, nel corso della X legislatura, aveva presentato una relazione conclusiva nella quale era stata proposta la istituzione di un Dipartimento nazionale per il coordinamento delle politiche giovanili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
      Fino ad oggi però, nel nostro Paese, le competenze in materia sono state distribuite tra diversi Ministeri quali quelli del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli affari esteri.
      D'altro canto sono sostanzialmente assenti, a livello nazionale, sedi di effettiva rappresentanza attiva giovanile ed organismi dotati di reale potere decisionale (come il Consiglio superiore della gioventù in Lussemburgo, il Consiglio nazionale della gioventù irlandese) e non sono al momento diffusi su tutto il territorio nazionale organismi rappresentativi dei giovani riconosciuti e finanziati a livello centrale e locale (come avviene in Spagna), né sono presenti effettivi organismi interministeriali (istituiti in Francia e in Spagna).
      Se si vogliono ritrovare in Italia iniziative a carattere innovativo occorre analizzare e valorizzare quanto è avvenuto in questi anni nel nostro Paese a livello locale.
      Già nei primi anni '80, comuni di grandi dimensioni come Torino e Bologna, seguiti da altre città metropolitane, avviarono una serie di iniziative dirette ai giovani, mentre l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI) hanno svolto un'azione di trasferibilità tra le diverse realtà locali, soprattutto in materia di informazione e di consulenza.
      Nel quadro delle iniziative promosse a livello locale i «progetti giovani», in particolare, assumono un ruolo di primo piano in quanto individuano specifiche aree di intervento, si fondano, generalmente, sulla trasversalità della condizione giovanile, dando vita ad una strategia delle connessioni di un lavoro a rete, infraistituzionale, e promuovono, in molti casi, lo sviluppo della partecipazione dei giovani, mediante forum e consulte a livello locale.
      Nel contesto delle politiche giovanili a livello locale un ruolo preminente hanno svolto, inoltre, le agenzie ed i centri «Informagiovani», una complessa e territorialmente estesa struttura informativa locale che ha lo scopo di fornire supporti di informazione e di orientamento ai giovani e che si è andata sviluppando sulla base anche delle indicazioni e delle direttive comunitarie; una rete che ha mantenuto stretti collegamenti con le omologhe strutture informative giovanili della Unione europea.
      La presente proposta di legge tende a:

          consentire un raccordo ed una programmazione di indirizzo, a livello nazionale, nella materia delle politiche giovanili;

          finanziare programmi e progetti per i giovani;

          sviluppare la programmazione di interventi e progetti giovani a livello regionale e la loro attuazione a livello locale;

          incentivare le iniziative e la partecipazione dei giovani, sviluppando forme di associazionismo come spazi di socializzazione e strumenti di inclusione sociale;

          istituire una struttura di rappresentanza giovanile a livello nazionale;

          sviluppare forme di rappresentanza giovanile a livello locale;

 

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          creare condizioni e meccanismi affinché il movimento associativo e le aggregazioni giovanili partecipino alla definizione delle politiche per i giovani;

          promuovere forme di interscambio e di cooperazione con i giovani di altri Paesi sviluppando iniziative di mobilità giovanile;

          promuovere e sviluppare un sistema di informazione e di documentazione in materia di politiche giovanili in coordinamento con i centri Informagiovani e con le istituzioni pubbliche e private nazionali ed internazionali.

      Devono, quindi, essere riconosciuti le finalità ed il ruolo specifico delle giovani generazioni, di età compresa fra i quindici e i trenta anni (articolo 1), nei processi di sviluppo del Paese, favorendo politiche per la loro partecipazione alla vita istituzionale e anche politica.
      La presente proposta di legge, infatti, affida allo Stato, alle regioni e agli enti locali la promozione e l'attuazione degli interventi per garantire il sostegno e il pieno sviluppo di progetti per i giovani e di politiche di piano, favorendo la crescita dell'associazionismo giovanile anche in forma aggregata.
      Si dispone, altresì, l'adozione del Piano nazionale triennale per le politiche giovanili (articolo 2) e vengono definite le linee guida per la programmazione della rete di interventi da attuare a favore delle giovani generazioni nonché il finanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni (articolo 3), per la realizzazione di progetti e di interventi per i giovani a livello nazionale, regionale e locale. Le risorse di tale Fondo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, vengono così ripartite: il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 5 per cento per il funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani, il 25 per cento per le attività dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili.
      Viene inoltre istituita, presso il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili (articolo 4), con compiti di coordinamento interministeriale, promozione, consulenza e supporto tecnico per tutto ciò che concerne le politiche giovanili.
      L'Agenzia è composta da un direttore e da un vice direttore con funzioni di coordinatore interministeriale, nominati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e da dieci esperti, dei quali cinque sono designati dal Consiglio nazionale dei giovani.
      L'Agenzia, oltre ad avere una funzione di coordinamento interministeriale essenziale per una razionalizzazione degli interventi, promuove diverse attività, tra le quali la realizzazione del sistema informativo nazionale in collaborazione con gli Informagiovani (anche sviluppando reti tra le associazioni e le aggregazioni di giovani nazionali e locali, ricerche e indagini sulla condizione giovanile, relazioni con le strutture della Unione europea delegate alle iniziative per i giovani, realizzando programmi di scambio ed educazione informale); sostiene interventi formativi per le amministrazioni locali; svolge attività tecnica di accompagnamento, di tutoraggio e di monitoraggio nei confronti delle associazioni e delle aggregazioni giovanili che presentano programmi e progetti.
      Si istituisce, altresì, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Consiglio nazionale dei giovani (CNG) quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani (articolo 5), con propri rappresentanti negli organismi comunitari e internazionali, che partecipa alla formazione del Piano nazionale ed è il referente nei fori associativi internazionali dei giovani.
      Con regolamento sono determinati la composizione delle rappresentanze delle associazioni giovanili e degli altri organismi e i criteri per le procedure di elezione dei membri nel CNG.
      Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avranno il compito di definire i criteri e programmare gli interventi,

 

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finanziati con il Fondo di cui all'articolo 3 (articolo 6). Esse fissano altresì i requisiti e le modalità di costituzione delle forme di rappresentanza giovanile e provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, all'istituzione di dette rappresentanze. Le regioni e le province autonome presentano inoltre annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
      Si attribuisce ai comuni il compito di provvedere alla realizzazione degli interventi e dei progetti per i giovani (articolo 7), attraverso i finanziamenti erogati alle regioni con il Fondo di cui all'articolo 3 e di promuovere l'istituzione di forme di rappresentanza giovanile, nell'ambito dei quali sono nominati i rappresentanti ai consigli regionali dei giovani.
      Affinché le disposizioni contenute nella presente proposta di legge non rimangano lettera morta e soprattutto norme inapplicate, è stato previsto che il Presidente del Consiglio del ministri o il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da lui delegato, entro il 30 giugno di ogni anno, presenti al Parlamento la relazione sullo stato di attuazione della legge.
      Relativamente alla copertura finanziaria si prevede l'integrazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di 36.151.983 euro per l'anno 2006 e di 103.291.380 euro a decorrere dall'anno 2007.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. È riconosciuto lo specifico ruolo delle giovani generazioni, di età compresa tra i quindici e i trenta anni, nel processo di sviluppo del Paese al fine di promuovere politiche finalizzate alla partecipazione sul piano culturale e sociale mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa, promuovendo la loro rappresentanza nella società e nelle istituzioni, in particolare quelle locali, sia come singoli, sia nelle forme associate ed aggregate, favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti.
      2. Nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della propria autonomia, gli enti locali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e lo Stato promuovono, coordinano ed attuano interventi volti a garantire il sostegno ai diritti dei giovani e lo sviluppo dell'associazionismo giovanile, sostengono «progetti-giovani» e programmano politiche di piano per le giovani generazioni sia a livello locale che nazionale.
      3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare la propria legislazione alle norme fondamentali contenute nella presente legge secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 2.
(Piano nazionale per le politiche giovanili).

      1. Il Governo adotta il Piano nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato «Piano», nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, con cadenza triennale. Il Piano è adottato con deliberazione

 

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del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti il Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo 5 della presente legge, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari.
      2. Sul Piano è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro un mese dalla richiesta.
      3. Il primo Piano è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Il Piano individua i princìpi e i criteri generali per la programmazione degli interventi a favore delle giovani generazioni e per l'attuazione delle finalità della presente legge.
      5. In particolare il Piano individua le linee guida in materia di:

          a) programmi e servizi per l'autonomia, il tempo libero, la socializzazione e la creatività giovanile, con particolare riguardo alla familiarizzazione con i nuovi sistemi informatici avanzati, tenuto conto delle attività integrative svolte in ambito scolastico;

          b) sviluppo di reti e di strutture informative per i giovani, a livello locale, nazionale ed internazionale;

          c) interventi finalizzati alla produzione culturale e alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, delle tradizioni locali, regionali e nazionali, dei beni ambientali e del sistema delle aree naturali protette;

          d) attività sportive e turistico-ricreative;

          e) attività di volontariato e di sviluppo delle pari opportunità;

          f) attività e servizi formativi per lo sviluppo sostenibile finalizzati alla valorizzazione del territorio, nonché dello spazio rurale e forestale al fine di favorire l'associazionismo e la cooperazione giovanili;

 

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          g) educazione al rispetto della vita; al rispetto della salute e dell'ambiente; al rispetto delle altrui determinazioni in campo politico e religioso; alla solidarietà e alla tolleranza; alla lotta ad ogni forma di tossicodipendenza; alla lotta contro gli abusi di psicofarmaci a scopo non terapeutico; alla sicurezza stradale, con progetti mirati ai giovani utenti, anche autogestiti;

          h) sensibilizzazione e educazione allo scopo di garantire un pieno diritto di cittadinanza delle giovani generazioni;

          i) partecipazione dei giovani alla vita istituzionale e politica;

          l) scambi internazionali, con particolare riguardo al territorio europeo allo scopo di formare le future generazioni di cittadini dell'Unione europea.

      6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da lui delegato, sono adottate le disposizioni organizzative per assicurare all'elaborazione del Piano il supporto delle competenze specifiche delle amministrazioni dello Stato, nonché del Consiglio nazionale del giovani di cui all'articolo 5, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del CNEL, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle associazioni di cooperazione sociale e di promozione sociale nonché delle organizzazioni di volontariato presenti nel Forum permanente del terzo settore. Ogni organismo è rappresentato da un suo delegato.

Art. 3.
(Finanziamento a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali).

      1. Considerata la priorità rappresentata dal perseguimento degli obiettivi della presente

 

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legge, per l'approvazione dei programmi e dei progetti che ad essa fanno riferimento, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è destinata una quota di 36.151.983 euro per l'anno 2006 e di 103.291.380 euro a decorrere dall'anno 2007 per il finanziamento del Fondo.
      2. Le quote del Fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di cui al medesimo comma 1 e sono ripartite annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le regioni proporzionalmente alla presenza dei giovani sul territorio.
      3. Una percentuale pari al 70 per cento della quota annuale di cui al comma 2 è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per le finalità di cui agli articoli 6 e 7; una percentuale pari al 5 per cento è riservata per il funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo 5. La restante percentuale, pari al 25 per cento, è riservata alle attività dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili di cui all'articolo 4.

Art. 4.
(Agenzia nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili).

      1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, è istituita l'Agenzia nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili, di seguito denominata «Agenzia», con compiti di coordinamento interministeriale, promozione, consulenza e supporto tecnico per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.
      2. L'Agenzia, di intesa con il Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo

 

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5, nonché con l'eventuale partecipazione finanziaria di soggetti terzi, promuove:

          a) la realizzazione del sistema informativo nazionale relativo alle politiche giovanili, in collaborazione con i coordinamenti regionali «Informagiovani»;

          b) la diffusione dei dati, al fine di favorire la qualità degli interventi e dei servizi per le giovani generazioni;

          c) l'avvio di ricerche e di indagini sulla condizione giovanile in collaborazione con istituti, centri studi, fondazioni, enti di ricerca ed università, finalizzati alla programmazione di interventi innovativi di politica giovanile;

          d) l'instaurazione di relazioni con le strutture della Unione europea competenti per lo sviluppo di iniziative per i giovani e con gli altri organismi internazionali giovanili;

          e) l'incentivazione alla realizzazione di iniziative e programmi di scambio e di educazione informale promossi dalla Unione europea;

          f) lo sviluppo di reti tra le associazioni e le aggregazioni giovanili a carattere locale, nazionale ed internazionale;

          g) il potenziamento di interventi volti alla diffusione di informazioni a favore delle amministrazioni locali ai fini dell'attuazione della presente legge;

          h) la valutazione di progetti sperimentali innovativi a valenza nazionale ed internazionale presentati da associazioni e aggregazioni di giovani, volti alla realizzazione di iniziative secondo gli obiettivi stabiliti nel Piano.

      3. L'Agenzia costituisce il riferimento per tutte le amministrazioni statali, che provvedono al riguardo con la nomina di un proprio rappresentante delegato, interessate alla determinazione di indirizzi, alla programmazione strategica ed alla realizzazione operativa di programmi, progetti ed iniziative nel settore.
      4. L'Agenzia ha funzione di sostegno tecnico, di accompagnamento, di tutoraggio

 

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e di monitoraggio nei confronti delle associazioni ed aggregazioni giovanili per la progettazione e la realizzazione delle rispettive iniziative, e può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti e strutture qualificati, pubblici e privati, da individuare nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie sugli appalti pubblici di sevizi.
      5. L'Agenzia è composta da un direttore, da un vice direttore con funzioni di coordinamento interministeriale e da dieci esperti. Il direttore dell'Agenzia ed il vice direttore sono nominati con le modalità di cui all'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, tra soggetti in possesso di una comprovata qualificazione professionale.
      6. I dieci esperti di cui al comma 5 sono nominati: cinque dal presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali da lui delegato, sentiti i Ministri interessati, e cinque dal Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo 5.
      7. Ai fini della realizzazione di politiche in favore dei giovani, l'ISTAT provvede annualmente alla elaborazione di specifici dati informativi sulla base di una apposita convenzione con il Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.
      9. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Agenzia trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione dettagliata su tutte le attività svolte, integrata da un rapporto del Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo 5.
      10. Ai componenti dell'Agenzia, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, ove sostenute, è attribuito un gettone di presenza per ciascuna seduta, nella misura e nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 

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      11. Le spese per le attività dell'Agenzia e quelle sostenute per le finalità di cui al comma 7, sono a carico della quota del Fondo di cui all'articolo 3 nei limiti della quota del 25 per cento riservata ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, alle attività dell'Agenzia.

Art. 5.
(Consiglio nazionale dei giovani).

      1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il Consiglio nazionale dei giovani (CNG).
      2. Il CNG è organo consultivo di rappresentanza dei giovani e svolge, anche in cofinanziamento con soggetti terzi privati o pubblici, i seguenti compiti:

          a) esprime pareri sui contenuti del Piano nonché sui disegni di legge d'iniziativa del Governo che interessano i giovani; l'assunzione del predetto parere è obbligatoria ma non vincolante;

          b) partecipa, con propri delegati, a forum associativi internazionali;

          c) favorisce la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello regionale e locale;

          d) promuove indagini, ricerche, convegni ed altre iniziative di studio, di documentazione e di divulgazione sulla partecipazione e sulla rappresentanza dei giovani nelle istituzioni nazionali e locali e negli organismi rappresentativi scolastici e universitari, sulle attività delle realtà associative ed aggregate, sulle attività dell'Agenzia ed in generale sull'attuazione della presente legge e su ogni iniziativa di interesse per i giovani promossa da istituzioni pubbliche e private a livello locale, nazionale ed internazionale;

          e) designa propri giovani rappresentanti negli organismi comunitari e internazionali con competenza in materia di politiche giovanili;

 

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          f) entro il termine di un mese dalla richiesta, designa i propri componenti all'interno dell'Agenzia;

          g) nomina propri rappresentanti all'interno di ogni organismo nazionale competente per l'attuazione dei programmi europei per i giovani.

      3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla organizzazione e al funzionamento del CNG, in modo da assicurare la rappresentanza e l'attivo contributo:

          a) delle associazioni nazionali e delle aggregazioni di giovani, delle associazioni studentesche, delle organizzazioni giovanili di volontariato, delle organizzazioni giovanili di partito, delle associazioni culturali giovanili, delle associazioni ambientaliste giovanili, delle associazioni sportive giovanili, delle associazioni giovanili a carattere religioso e delle associazioni rappresentative delle giovani minoranze etniche, purché presenti attivamente in almeno un quarto delle regioni italiane;

          b) dei coordinamenti delle attività di cui alla lettera a) e delle sezioni nazionali funzionalmente autonome di associazioni e coordinamenti internazionali;

          c) degli organismi rappresentativi dei giovani, istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) dei forum dei giovani delle città metropolitane, ove istituiti;

          e) del Consiglio nazionale degli studenti universitari;

          f) della Consulta giovani del CNEL;

          g) del coordinamento delle consulte provinciali degli studenti, di cui all'articolo 6, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

          h) degli altri organismi rappresentativi dei giovani, costituiti successivamente

 

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alla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle finalità della medesima.

      4. Qualora costituiti ed attivi da almeno due anni, i soggetti di cui al comma 3, lettera a), sono ammessi a partecipare alle attività ed alle sedute del CNG, senza diritto di voto. In ogni caso, possono essere ammesse al CNG solo le associazioni, le organizzazioni e le aggregazioni composte a maggioranza assoluta da giovani di età non superiore a trenta anni, il cui statuto o regolamento interno è ispirato a princìpi di democraticità, con carattere di elettività degli eventuali organi dirigenti e con assenza di fini di lucro.
      5. Le spese per il funzionamento del CNG sono a carico della quota del Fondo di cui all'articolo 3, nei limiti della percentuale del 5 per cento riservata al medesimo CNG, al sensi del comma 3 dello stesso articolo. Ai componenti del CNG, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, ove sostenute, è attribuito un gettone di presenza per ciascuna seduta, nella misura e nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 6.
(Forme di rappresentanza regionale e programmazione per i giovani).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le rappresentanze giovanili sul territorio, definendone i requisiti, le modalità di insediamento ed i poteri, e garantendo altresì a dette rappresentanze, pur nel limite delle proprie attribuzioni, piena autonomia finanziaria e gestionale.
      2. I rappresentanti regionali nel CNG sono indicati dalle rappresentanze di cui al comma 1 ed eletti democraticamente dall'assemblea ovvero nominati, su mandato della stessa assemblea, dai giovani componenti l'ufficio di presidenza.
      3. Le regioni, nell'ambito delle competenze in materia di politiche giovanili, ai

 

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sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in conformità ai princìpi di cui all'articolo 1 della presente legge, provvedono, d'intesa con la rappresentanza regionale dei giovani, alla programmazione degli interventi finanziati con la quota del Fondo di cui all'articolo 3. A tale fine le regioni attivano forme di concertazione con gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare una percentuale della quota del Fondo di cui all'articolo 3 ad esse riservata, per il funzionamento dell'organismo di rappresentanza regionale dei giovani e delle eventuali strutture costituite a livello locale per le finalità di cui alla presente legge.
      5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il 15 marzo di ciascun anno, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro del lavoro e delle politiche sociali da lui delegato, e per conoscenza al CNG, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare in materia di politiche giovanili nel rispettivo territorio.

Art. 7.
(Funzioni dei comuni).

      1. I comuni, ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono, in conformità agli obiettivi della programmazione regionale, all'attuazione, anche in forma associata ed eventualmente con il concorso delle comunità montane, dei progetti finanziati con la quota del Fondo di cui all'articolo 3.
      2. I comuni promuovono, altresì, interventi e progetti per i giovani, al fine di favorirne le capacità progettuali e gestionali.
      3. Al fine di incentivare forme di rappresentanza giovanile, i comuni, singoli o associati, istituiscono forme di rappresentanza o forum di associazioni ed aggregazioni di giovani, definendone le modalità

 

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per la composizione e per lo svolgimento delle attività e garantendo loro piena autonomia finanziaria e gestionale.

Art. 8.
(Relazione al Parlamento).

      1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da lui delegato trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi del Piano tenuto conto delle relazioni presentate dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, comma 9, e dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6, comma 5.

Art. 9.
(Norme finanziarie).

      1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è integrato di 36.151.983 euro per l'anno 2006 e di 103.291.380 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla presente legge possono essere utilizzate anche per programmi cofinanziati dall'Unione europea.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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