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PDL 975

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 975



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEDRIZZI, SALERNO

Istituzione del servizio medico di pronto intervento sui treni a lunga percorrenza o a lunga durata di percorrenza

Presentata il 5 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - A nessuno sfugge l'importanza della rapidità di un intervento terapeutico in diverse situazioni di patologia acuta che come tali insorgono all'improvviso e che possono condurre in breve tempo alla morte.
      Pertanto, lo stesso Servizio sanitario nazionale si è sempre adoperato, talvolta non riuscendo a realizzarlo, per la creazione di un servizio di emergenza operante su tutto il territorio nazionale.
      In situazioni particolari come quelle dei treni a lunga percorrenza, l'urgenza dell'intervento terapeutico è allo stato attuale molto lontana dall'essere realizzata per la impossibilità di procedere alle necessità improvvise che nel corso del viaggio possono imprevedibilmente emergere a carico degli utenti.
      Infatti, a molti di noi è capitato di dover essere interpellati dal personale delle Ferrovie dello Stato per sapere se nelle carrozze fosse presente un medico perché occorreva soccorrere un viaggiatore colpito da accidenti acuti, come un coma diabetico o una patologia acuta di tipo cerebro-vascolare o cardiovascolare.
      Allo stesso modo, abbiamo dovuto assistere all'affannosa richiesta di assistenza urgente di un viaggiatore infortunatosi per patologia chirurgica o emorragica durante il viaggio.
      Si evidenzia, per quanto detto, l'estrema necessità di installare, sui treni a lunga percorrenza (al di sopra dei 300 chilometri) o di lunga durata del percorso (al di sopra delle quattro ore), un servizio medico e infermieristico dotato dei presìdi terapeutici che configurino la possibilità del primo intervento.
      L'assistenza sanitaria, già presente sulle navi passeggeri, e in particolar modo nel servizio traghetti, e su quasi tutte le linee aeree, pone il viaggiatore in una situazione di tranquillità e assicura le prime cure, talvolta in grado di scongiurare ulteriori peggioramenti e anche la morte del passeggero.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La società Ferrovie dello Stato Spa predispone servizi medici di pronto intervento su tutti i convogli viaggiatori che abbiano percorrenza superiore a trecento chilometri o con percorsi di durata superiore alle quattro ore.

Art. 2.

      1. Il personale da adibire ai servizi di cui all'articolo 1 è costituito da tre unità operative per turno, un medico specialista in cardiologia, in anestesia e rianimazione o in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, e da due infermieri professionali.

Art. 3.

      1. Su ogni convoglio è individuata e attrezzata un'apposita struttura ambulatoriale che abbia a disposizione tutti i presìdi terapeutici necessari a realizzare interventi di urgenza, secondo modalità e criteri stabiliti con proprio decreto dal Ministro della salute.

Art. 4.

      1. Il personale da adibire ai servizi di cui all'articolo 1 è assunto dalla società Ferrovie dello Stato Spa, previa verifica del possesso di adeguati requisiti professionali.




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