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PDL 651

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 651



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CREMA

Modifica all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, in materia di restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è finalizzata a dare compiutezza e concreta attuazione alla legge 14 ottobre 1999,n. 365, con cui, giustamente, viene consentito ai familiari dei caduti in guerra di riportare in Italia i resti dei loro congiunti caduti in terra straniera.
      La legge in vigore ha consentito di superare l'assurdo impedimento di chi voleva riavere le spoglie dei propri cari periti in azioni a difesa della Patria e a seguito delle drammatiche deportazioni dell'ultima guerra, ma non ha precostituito le condizioni per consentire realmente il rimpatrio delle spoglie a tutti coloro che sentivano l'umana e nobile esigenza di onorare i propri morti, poichè prevedeva che le spese per il rimpatrio dei resti fossero a carico delle famiglie.
      È evidente che questo diritto ha finito per essere un privilegio riservato solo a famiglie che potevano consentirsi di sostenere queste spese e per frustare i sentimenti di coloro che, pur volendo, non potevano accedervi per ragioni economiche, rendendo ancora più dolorosa la privazione di tale vicinanza affettiva.
      D'altro canto il rimborso delle spese per il rimpatrio delle salme, se da un lato risponde ad un riconoscimento moralmente dovuto dallo Stato stesso a quanti hanno difeso la Patria con il sacrificio della vita, dall'altro non costituisce un onere significativo nell'economia generale della spesa pubblica.
      Alla luce di queste considerazioni si propone quindi di riparare alla mancata previsione del sostegno dello Stato per le spese per l'esercizio del diritto di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 365, attraverso l'approvazione di questa proposta di legge di modifica alla legge 9 gennaio 1951, n. 204.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1999, n. 365, le parole «e a spese» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tutte le spese riguardanti l'esumazione, la sistemazione dei resti mortali in cassetta-ossario e il rimpatrio della salma sono totalmente a carico dello Stato che provvede, tramite il Commissario generale coadiuvato dai consolati generali d'Italia all'estero, a fare rimpatriare le salme dei caduti sepolti nei cimiteri o nei sacrari monumentali».


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