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PDL 652

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 652



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CREMA

Istituzione dell'Ordine del Tricolore

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di attribuire un riconoscimento ai nostri valorosi soldati che hanno servito la Patria, spesso pagando anche con la propria vita, durante il secondo conflitto mondiale. Analogo provvedimento fu adottato, infatti, per i soldati della guerra del 1914-1918, con l'istituzione dell'Ordine di Vittorio Veneto, con onorificenze e decorazioni al merito e un assegno vitalizio, nonchè una medaglia in oro come ricordo.
      L'istituzione dell'«Ordine del Tricolore» vuole essere un atto di riconoscenza da parte del nostro Paese verso coloro che hanno dato un significativo contributo per la conquista della libertà e della democrazia. Del resto, tale iniziativa fu approvata nella XIII legislatura da un ramo del Parlamento (vedi atto Senato n. 4779), ma purtroppo la scadenza naturale della stessa impedì la conclusione dell'iter legislativo.
      Allo stesso modo, non si è concluso l'iter di altri progetti di legge in materia, avviato alla Camera nella XIV legislatura (atti Camera n. 577 e abbinati).
      L'onorificenza è conferita a tutti coloro che prestarono servizio militare per almeno tre mesi nelle Forze armate italiane durante la guerra del 1940-1945, ai militari ed invalidi, titolari di pensioni di guerra e ad ex prigionieri ed internati nei campi di concentramento; a differenza della medaglia d'oro dei cavalieri di Vittorio Veneto, l'insegna dell'ordine è costituita da una croce in bronzo, con il tricolore al centro e strisce azzurre, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro della difesa. A capo dell'Ordine vi è il Presidente della Repubblica, che nomina il Presidente e il Consiglio dell'Ordine su proposta del Ministro della
 

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difesa, così come l'onorificenza stessa viene conferita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dello stesso Ministro.
      Per ottenere tale riconoscimento gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa, con la necessaria documentazione, esente da imposta di bollo.
      L'onore conseguente all'applicazione della legge è stato valutato in 10.500.000 euro, che saranno reperiti nel fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito l'Ordine del Tricolore, comprendente l'unica classe di cavaliere.
      2. L'onorificenza che attesta l'appartenenza all'Ordine ha le caratteristiche di cui all'articolo 3.

Art. 2.

      1. L'onorificenza è conferita a coloro che prestarono servizio militare, per almeno tre mesi, in zona di operazioni, anche a più riprese, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945, o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, ed ai combattenti della guerra 1940-1945, ai mutilati ed invalidi della guerra 1940-1945 titolari di pensione di guerra ed agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.

Art. 3.

      1. L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce gigliata in bronzo con al centro il tricolore.
      2. L'insegna è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri trentasette, composto da una striscia verticale azzurra, fiancheggiata da due strisce verticali riportanti i colori della bandiera italiana.
      3. I disegni e le misure dell'insegna e del nastro di seta sono definiti con decreto del Ministro della difesa.

 

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Art. 4.

      1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
      2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, che lo presiede, da due generali e da un ammiraglio, in rappresentanza delle tre Forze armate, dal presidente nazionale dell'Associazione combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal presidente nazionale dell'Associazione combattenti e reduci e dal presidente nazionale dell'Associazione partigiani d'Italia. Il funzionamento del consiglio di cui al presente comma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
      3. Il presidente ed i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Art. 5.

      1. L'onorificenza dell'Ordine del Tricolore è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
      2. Per ottenere l'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, allegando copia autenticata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

Art. 6.

      1. Le domande ed i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.

 

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Art. 7.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10.500.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    


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