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PDL 1252

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1252



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARFAGNA

Disposizioni in materia di esclusione della sospensione del processo e della messa alla prova del minore in caso di reati di particolare gravità

Presentata il 29 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La sospensione del processo con messa alla prova, prevista dall'articolo 28 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, rappresenta una innovazione nel processo minorile. L'articolo 28, infatti, può essere applicato sia in sede di udienza preliminare che di dibattimento. Con tale provvedimento il processo viene sospeso e il minore viene affidato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia che, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali, svolgono nei suoi confronti attività di osservazione, sostegno e controllo. Tale disposizione, però, rischia di essere fortemente controproducente mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini.
      Con questa proposta di legge non si vuole eliminare l'istituto della messa alla prova, ma escluderne l'utilizzo in caso di taluni gravi reati che allarmano la collettività, soprattutto in alcuni contesti sociali degradati, dove la criminalità è molto forte e strumentalizza spesso alcuni minorenni.
      Questa iniziativa ha, quindi, lo scopo di escludere l'istituto della messa alla prova del minore in caso di reati come la violenza carnale o l'omicidio, ma anche l'associazione mafiosa, in quanto caratterizzati da una estrema violenza e fortemente lesivi della sicurezza dei cittadini. È necessario, infatti, per contrastare la criminalità organizzata, che spesso si avvale di minori per sviluppare la sua attività criminosa, soprattutto nelle zone ad alta intensità criminale, prevedere misure restrittive adeguate anche nei confronti dei minori che si sono resi responsabili di fatti aberranti.
      In definitiva, si intende contemperare l'esigenza del recupero dei minori condannati con quella fondamentale della tutela della sicurezza dei cittadini e del principio di legalità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le norme in materia di sospensione del processo e messa alla prova previste dall'articolo 28 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, non si applicano nei casi in cui il minorenne ha commesso i reati previsti dai seguenti articoli del codice penale: 416-bis (associazione di tipo mafioso); 575 (omicidio), 609-bis (violenza sessuale); 609-octies (violenza sessuale di gruppo); 628 (rapina) nell'ipotesi di cui al terzo comma, numero 1), prima parte, che prevede l'uso di armi; 629 (estorsione) e 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione).


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