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PDL 1141

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1141



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANELLA

Ratifica ed esecuzione del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992

Presentata il 15 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta al riconoscimento del diritto di voto attivo e passivo, nelle elezioni a livello regionale e locale, ai cittadini di provenienza non comunitaria residenti stabilmente e regolarmente in Italia da almeno cinque anni.
      A tal fine, si intende dare esecuzione al capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, e resa esecutiva dal Parlamento italiano con legge 8 marzo 1994, n. 203, limitatamente ai capitoli A e B.
      Le motivazioni per cui non si è data applicazione alle disposizioni del capitolo C della suddetta Convenzione, relative alla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale, erano state fatte risiedere nella circostanza che l'applicazione delle stesse avrebbe implicato l'emanazione di norme di rango costituzionale tali da rendere possibile l'estensione dei diritti politici agli stranieri.
      In realtà, l'interpretazione estensiva che giurisprudenza e dottrina danno del dettato costituzionale, che riserva il diritto di voto ai soli cittadini, lascerebbe supporre che tale tesi sia in realtà infondata, dal momento che i diritti fondamentali non possono essere considerati prerogativa dei soli cittadini, ma bensì devono essere estesi alle persone in generale.
      Del resto, se il termine «cittadino» in Costituzione dovesse essere inteso in senso tecnico, gli stranieri dovrebbero considerarsi esclusi anche dai diritti di riunione e di associazione (articoli 17 e 18). Questi ultimi diritti, tuttavia, sono esplicitamente riconosciuti dal capitolo A della Convenzione di Strasburgo.
      Tale tesi è avvalorata dal riconoscimento, ai sensi della legge 6 febbraio 1996, n. 52, in attuazione del Trattato di Maastricht,
 

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del diritto di voto attivo e passivo nelle consultazioni a carattere locale ai cittadini stranieri comunitari.
      Del resto, va notato anche che il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, all'articolo 9, comma 4, lettera d), prevede esplicitamente per i titolari di carta di soggiorno la facoltà di partecipare alla vita pubblica locale esercitando anche l'elettorato «quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione (...)». Questo articolo è stato interpretato, da alcuni giuristi, come un ordine di esecuzione del capitolo C, per cui il voto amministrativo agli stranieri sarebbe già previsto al ricorrere di certe condizioni.
      A livello europeo, la linea di tendenza è volta al riconoscimento della partecipazione degli stranieri alla vita politica locale: molti sono i Paesi europei, quali Svezia, Danimarca, Olanda, Finlandia, Norvegia, Portogallo, Spagna e Belgio, in cui già da tempo è previsto, con differenti modalità, il diritto di voto per i cittadini non comunitari.
      Numerose sono le realtà territoriali che si stanno muovendo nella direzione del riconoscimento del diritto di voto ai cittadini non comunitari tramite la modifica dei propri statuti, tentando di colmare il divario tra chi governa e chi è governato. Nonostante ciò, l'Italia non si è adeguata al trend europeo rispetto al diritto di voto, rimanendo ancorata a concezioni anacronistiche che non trovano giustificazione rispetto ai princìpi base di una moderna democrazia.
      In Italia la presenza di stranieri è un fenomeno strutturale: i residenti di provenienza non comunitaria ammontano a circa 2.400.000 unità e contribuiscono al 6 per cento del prodotto interno lordo. I cittadini non comunitari che nel 2008 potrebbero esercitare, se fosse loro concesso, il diritto di voto nelle elezioni amministrative, perché residenti in Italia da 5 anni, sono oltre un milione e mezzo.
      Alla luce di questi dati, appare rilevante il contributo socio-economico degli stranieri allo sviluppo del nostro Paese. Il riconoscimento unanime della necessità di forza lavoro immigrata, però, non può essere disgiunto dall'esercizio dei diritti civili fondamentali.
      Attraverso il diritto di voto nelle consultazioni elettorali a carattere regionale e locale lo straniero compie il primo passo verso un percorso che lo conduce alla conquista della piena cittadinanza; l'inserimento nella vita sociale e politica delle comunità locali rafforza il senso di appartenenza e la costituzione di un effettivo Stato di diritto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente al capitolo C.

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data al capitolo C della Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 12 della medesima Convenzione.

Art. 3.

      1. In attuazione di quanto previsto dal capitolo C della Convenzione di cui all'articolo 1 e in conformità al dettato dell'articolo 10 della Costituzione, è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni regionali, provinciali e comunali, nonché nelle altre consultazioni a carattere locale, ai cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi che soggiornano regolarmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni.

Art. 4.

      1. Per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo ai sensi dell'articolo 3 è richiesto il possesso dei requisiti previsti per i

 

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cittadini dalle norme vigenti, ad eccezione della cittadinanza.

Art. 5.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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