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PDL 1067

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1067



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MANCINI

Istituzione in Cosenza di una sezione staccata della corte d'appello, della corte di assise d'appello e del tribunale per i minorenni di Catanzaro e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

Presentata il 9 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, che dispone l'istituzione in Cosenza di una sezione staccata della corte d'appello e di una sezione staccata di corte d'assise d'appello, di una sezione staccata del tribunale per i minorenni di Catanzaro e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria, risponde a un'indifferibile esigenza percepita come tale non da un'ottica miope, bensì in una prospettiva che abbraccia l'intero orizzonte della giurisdizione italiana. La necessità è quella di disegnare adeguatamente sul territorio nuove piante organiche volte a porre rimedio alla inefficienza che la giurisdizione mostra nel garantire ai cittadini alcuni diritti costituzionalmente sanciti (in primo luogo i princìpi del giusto processo introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), e affermati, oltretutto, a livello di convenzioni internazionali (articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge n. 848 del 1955).
      Proprio per la violazione dei suddetti diritti l'Italia è stata e continua ad essere condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. L'inefficienza, cui si accennava, si concretizza nell'ingolfamento dei lavori, specie nelle corti di appello gravate, come si preciserà in seguito, da amplissime competenze, con dirette conseguenze quali la lunga durata dei giudizi - che va ben oltre la «ragionevolezza» -, l'estinzione di reati per decorrenza dei termini, nonché le difficoltà eminentemente logistiche di accessibilità per l'utenza dei cittadini agli uffici giudiziari. I suddetti problemi sono
 

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facilmente riscontrabili in territori popolosi, vasti, con scarse e inefficienti infrastrutture, afflitti da fenomeni di criminalità organizzata con conseguente elevato numero di affari penali e civili (in rapporto alla media del distretto e alla consistenza degli organici), tanto che ai sensi della legge 4 maggio 1998, n. 133, le sedi che rispondono a talune delle caratteristiche suddette sono ritenute «disagiate» e, proprio tra queste, delibere del Consiglio superiore della magistratura hanno individuato Catanzaro, Castrovillari, Cosenza, Crotone, Paola e Rossano. Già alla luce di tale sintetico quadro esplicativo si mostrano evidenti le ragioni per le quali all'attenzione e allo studio degli onorevoli colleghi è riproposta una iniziativa legislativa che riprende analoghi progetti di legge presentati nella IV (Gullo), nella X (Covello, Perugini), nella XII (Falvo), nella XIII (Palma ed altri) e nella XIV (Mancini ed altri), legislatura, non discusse e non approvate causa il termine delle suddette legislature, talché possano escludersi altri essenziali ordini di motivi, quale il merito.
      La corte d'appello di Catanzaro è oberata da lavori di non indifferente rilievo: confluiscono difatti presso l'ufficio del capoluogo gli affari giudiziari provenienti dai tribunali di quattro province (Cosenza, Crotone, Vibo Valentia nonché la stessa Catanzaro), da altri tre tribunali che operano nel territorio della sola provincia di Cosenza (Castrovillari, Paola, Rossano) e dal tribunale di Lamezia Terme, complessivamente da ben otto tribunali, quando invece, istituendo un raffronto esemplificativo, l'altra corte d'appello che opera sul territorio calabrese (Reggio Calabria) raccoglie ricorsi provenienti da soli tre tribunali. Ancora, dei ricorsi presentati presso la corte d'appello di Catanzaro, una cospicua parte proviene proprio dai suddetti tribunali della provincia cosentina. Ciò è diretta conseguenza di alcuni dati caratterizzanti e la geografia del territorio e le problematiche sociali: per quanto concerne il primo, la provincia di Cosenza si estende per 6.650 chilometri quadrati, con una media di circa 112 abitanti per chilometro quadrato; il territorio occupato è, inoltre, morfologicamente variegato: si sviluppa tra il golfo di Taranto e la costa tirrenica, profondamente solcato da valli tra i monti della Sila e la catena costiera, culmina a nord nel monte Pollino, ciò comportando, tra gli altri disagi all'utenza, il difficoltoso raggiungimento della sede di Catanzaro - è noto che il territorio calabrese è carente di infrastrutture efficienti e molti comuni distano dal capoluogo oltre 200 chilometri. Per quanto riguarda il secondo dato, è il fattore criminalità a dover essere evidenziato: l'orientamento verso reati quali estorsioni, usura, traffico di armi e stupefacenti e il susseguirsi dei fatti di sangue connessi ai regolamenti di conti ai vertici delle cosche mafiose registrano inquietanti incrementi, secondo quanto risulta da relazioni ufficiali presentate dai più alti responsabili degli uffici giudiziari del territorio.
      Nel prospettare tale quadro esplicativo delle ragioni dei disagi e delle disfunzioni che avallano l'approvazione della proposta di legge, non possono tralasciarsi i motivi del generale appesantimento dei lavori della corte d'appello di Catanzaro, motivi che poi sono riscontrabili nell'intero panorama delle corti d'appello del territorio nazionale: l'istituzione del giudice unico di primo grado in materia penale, civile, di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatorie, ha comportato per le corti d'appello l'accrescimento esponenziale delle proprie competenze: il consistente arretrato e l'aumento dei tempi di definizione dei processi sono dovuti in gran parte proprio all'introduzione di tale normativa, che manca della fondamentale previsione, al pari, di mutamento del complessivo disegno strutturale delle corti stesse. Nel caso di specie, il settore penale, accresciuto a causa probabilmente dello svolgimento dei giudizi di primo grado in via monocratica, anziché collegiale, come è stato già sottolineato, assorbe gran parte dei lavori dell'ufficio giudiziario di Catanzaro; il settore civile registra particolari incrementi nei rami del lavoro e della previdenza, a causa dell'attribuzione delle nuove competenze in materia di pubblico impiego, per il numero cospicuo dei ricorsi
 

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provenienti proprio dai tribunali di Cosenza, Paola e Rossano. Riferibile ancora alla suddetta riforma è la istituzione della sede del tribunale per i minorenni nel capoluogo del distretto, con conseguente minore accessibilità del servizio, in contrasto con l'esigenza che il giudice tutelare resti un organo decentrato: la creazione di una sezione staccata della corte d'appello e di una sezione staccata della corte d'assise d'appello di Catanzaro in Cosenza deve comportare, al pari, dati i gravi problemi di disagio minorile che la provincia di Cosenza rivela, anche l'apertura di una sezione staccata del tribunale per i minorenni.
      Inoltre, la legge 24 marzo 2001, n. 89, ha implementato i compiti spettanti alle corti d'appello: i cittadini in caso di violazione del termine ragionevole del processo, prima di rivolgersi alla Corte europea dei diritti d'uomo, devono presentare domanda di equa riparazione proprio dinanzi alle corti d'appello che dovrebbero pronunciare un decreto entro quattro mesi dal deposito del ricorso. La problematica dell'eccessiva durata dei procedimenti si riferisce alla generale questione della inefficienza della giurisdizione che, come più volte si è avuto modo di evidenziare, interessa, in modo particolare, determinate sedi disagiate. Ed è proprio la medesima problematica che fa prospettare come indifferibile anche la istituzione di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale in Cosenza: suddetta corte rivela un arretrato oneroso di ricorsi in attesa di giudizio.
      Prendendo atto di una palpabile esigenza di giustizia da parte dei cittadini e di un'inadeguata risposta dello Stato, il miglioramento può e deve avvenire, e la presente proposta di legge costituisce uno degli strumenti affinché tale obiettivo possa essere di fatto realizzato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita in Cosenza una sezione staccata della corte d'appello, dipendente dalla corte d'appello di Catanzaro, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei circondari dei tribunali di Cosenza, Castrovillari, Rossano e Paola.

Art. 2.

      1. È istituita in Cosenza una sezione staccata della corte di assise d'appello di Catanzaro, con giurisdizione nella circoscrizione che comprende il circolo della corte di assise di Cosenza.

Art. 3.

      1. È istituita in Cosenza una sezione staccata del tribunale dei minorenni di Catanzaro, con giurisdizione sul territorio comprendente la provincia di Cosenza.

Art. 4.

      1. È istituita in Cosenza una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei circondari dei tribunali di Cosenza, Castrovillari, Rossano e Paola.

Art. 5.

      1. Il Presidente del Consiglio di ministri è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari

 

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di cui agli articoli 1, 2 e 3, nonché a determinare l'organico e le strutture necessari al loro funzionamento, rivedendo le piante organiche degli altri uffici.
      2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Presidente del Consiglio dei ministri, entro lo stesso termine previsto al comma 1, è fissata la data di inizio del funzionamento dell'organo di cui all'articolo 4 e sono determinati l'organico e le strutture necessari al suo funzionamento, rivedendo le piante organiche delle altre sedi.

Art. 6.

      1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti agli articoli 1, 2, 3 e 4, gli affari penali, civili e amministrativi pendenti davanti alle corti d'appello e di assise d'appello di Catanzaro, al tribunale per i minorenni di Catanzaro e al tribunale amministrativo regionale della Calabria, di competenza dei tribunali di Cosenza, Castrovillari, Rossano e Paola, sono devoluti alle sezioni istituite in Cosenza ai sensi della presente legge.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali per i quali, alla data di cui al medesimo comma 1, sia stato già notificato il decreto di citazione, agli appelli e alle richieste di riesame di cui agli articoli 309 e 310 del codice di procedura penale già in corso, alle cause civili di vecchio rito che siano state già rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e a quelle di nuovo rito dopo la precisazione delle conclusioni, ai procedimenti di volontaria giurisdizione in corso, nonché alle cause amministrative già assegnate a decisione.


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