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PDL 884

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 884



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DELFINO, MARTINELLO, RUVOLO

Disciplina della tutela e della valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini

Presentata il 24 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il dibattito sulla riforma della legge 10 febbraio 1992, n. 164, in materia di vini a denominazione di origine si è sviluppato nell'arco della XIV legislatura con ricchezza di contributi da parte del precedente Governo, di tutte le forze politiche, delle regioni e della filiera vitivinicola.
      La legge n. 164 del 1992 ha costituito un efficace strumento di valorizzazione della produzione vitivinicola di qualità e tipica italiana, tanto che, in oltre un decennio dalla sua entrata in vigore, si è andato sempre più affermando il ruolo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, sia in numero puro (oggi si contano complessivamente 337 tra denominazioni di origine controllata-DOC e denominazioni di origine controllata e garantita-DOCG e 118 indicazioni geografiche tipiche-IGT) sia in termini quantitativi e di valore, costituendo il settore vitivinicolo di qualità una delle principali voci dell'export nazionale, che contribuisce in maniera determinata all'affermazione del «made in Italy» all'estero.
      Tuttavia, nonostante gli elementi innovativi e positivi che la legge n. 164 del 1992 aveva introdotto rispetto alla vigente normativa risalente al 1963, la situazione del mercato internazionale ed i ripetuti attacchi all'esclusività delle nostre denominazioni di origine rendono indispensabili taluni adeguamenti alla stessa legge n. 164 del 1992, nel solco del dibattito sviluppatosi nella precedente legislatura e in linea con l'evoluzione costituzionale dei rapporti tra Stato e regione.
      La presente proposta di legge, nel riformare la legge n. 164 del 1992, raccoglie i contributi più avanzati di tutte le componenti della filiera vitivinicola e di quanto emerso anche a livello di Conferenza
 

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permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e mira ad essere il punto di equilibrio tra le esigenze di tutela delle nostre denominazioni e di semplificazione amministrativa per la filiera.
      Per quanto riguarda il contenuto della riforma, il provvedimento ha per scopo la tutela e la valorizzazione delle produzioni vitivinicole a denominazione di origine ed ad indicazione geografica, da considerare patrimonio economico, cultura e dell'ingegno nazionale, e come tali protette nell'ambito degli accordi internazionali concernenti i diritti di proprietà intellettuale. Si tratta dell'affermazione, nella legislazione nazionale, del principio che da anni l'Italia, in tutte le sedi internazionali, va coerentemente difendendo.
      L'intervento normativo è volto a:

          1) tutelare e valorizzare le produzioni vitivinicole a denominazione di origine e ad indicazione geografica;

          2) perfezionare, anche sotto il profilo delle mutate competenze dello Stato e delle regioni, le procedure di riconoscimento delle denominazioni di origine, con il pieno coinvolgimento delle stesse regioni in tali procedure;

          3) la più puntuale definizione della «piramide della qualità» dei vini italiani: dai vini a IGT si passa a quelli a DOC e poi a quelli a DOCG;

          4) la stretta aderenza alla regolamentazione comunitaria in materia di menzioni e di etichettatura;

          5) la definizione di un sistema di certificazione delle produzioni «dalla vigna alla bottiglia», che in accordo con le regioni non aggravi gli adempimenti degli operatori;

          6) la definizione del ruolo e dei compiti dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine;

          7) semplificare le procedure amministrative per il riconoscimento, anche grazie all'alleggerimento dei compiti amministrativi oggi in capo al Comitato nazionale dei vini a denominazione di origine, che, rafforzato nelle proprie competenze e nei mezzi a disposizione, deve costituire sempre più il riferimento dell'interprofessione;

          8) revisionare il sistema sanzionatorio vigente stabilito dalla legge n. 164 del 1992, in molti punti anacronistico e legato a un preciso periodo storico, quello «post-metanolo», anche recependo le innovazioni introdotte nella XIV legislatura dalla legge 20 febbraio 2006, n. 82, in materia di diffida.

      Sul tema dei «piani dei controlli», che sin dalla XIII legislatura provoca serrate discussioni all'interno del mondo agricolo, la soluzione proposta prevede che ogni vino a denominazione di origine debba essere dotato di un apposito piano dei controlli, con costi a carico della filiera produttiva, ma con semplificazione e possibilità di far effettuare i controlli da enti pubblici, al fine di eliminare le rigidità previste dai decreti ministeriali vigenti in materia.
      Sempre nell'ottica di semplificazione è previsto che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali promuova, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, specifiche conferenze di servizio con le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, con particolare riferimento all'azione dell'Ispettorato centrale repressione frodi, della Guardia di finanza, del Nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e dei competenti servizi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per evitare ogni forma di duplicazione dei controlli a livello aziendale.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI - CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.
(Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. Norme generali e definizioni).

      1. La presente legge ha la finalità di tutelare e valorizzare le produzioni enologiche a denominazione di origine e ad indicazione geografica, da considerare patrimonio economico, culturale e dell'ingegno nazionale, come tali protette nell'ambito degli accordi internazionali concernenti i diritti di proprietà intellettuale.
      2. Per denominazione di origine (DO) dei vini si intende il nome di un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale, ai vitigni e ai fattori umani, contenente il nome di una zona viticola particolarmente vocata.
      3. Per indicazione geografica tipica (IGT) dei vini si intende il nome del prodotto contenente il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.
      4. Le DO e le IGT sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge.

Art. 2.
(Utilizzazione delle DO e delle IGT).

      1. Le DO e le IGT sono utilizzate per designare i mosti ed i vini appartenenti a

 

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una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base all'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La DO o l'IGT e le altre menzioni riservate non possono essere impiegate per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti all'articolo 1, né, comunque, essere impiegate in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.
      3. Qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, nonché i vini frizzanti gassificati ed i vini spumanti gassificati non possono utilizzare le DO e le IGT nella loro designazione e presentazione, fatta eccezione, ai sensi della normativa vigente, per le bevande spiritose e per l'aceto di vino.
      4. È fatto divieto di utilizzare organismi geneticamente modificati nelle produzioni di vini a DO classificati ai sensi dell'articolo 3, e a IGT.

Art. 3.
(Classificazione delle DO e delle IGT).

      1. Le DO con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, sono classificate in:

          a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);

          b) denominazioni di origine controllata (DOC).

      2. I mosti ed i vini possono essere designati con le seguenti sigle: DOCG, DOC e IGT.
      3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD). Le definizioni dell'Unione europea sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane. I vini possono altresì utilizzare le denominazioni seguenti:

          a) vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD) come regolamentati dall'Unione europea;

 

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          b) vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (VLQPRD);

          c) vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate (VFQPRD).

      4. Le menzioni «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e «Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung» possono figurare rispettivamente sull'etichettatura dei vini a DOCG e a DOC prodotti nella provincia di Bolzano.
      5. La menzione «IGT» può essere sostituita dalla menzione «Vin de pays» per i vini prodotti in Valle d'Aosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione «Landwein» per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.

Art. 4.
(Ambiti territoriali).

      1. Per DO e IGT si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui all'articolo 1.
      2. Le zone di produzione di cui al comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato con la DO, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano, da almeno un decennio, uguali caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche.
      3. Soltanto le DO possono prevedere al loro interno l'indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate «sottozone», le cui produzioni devono avere la stessa base ampelografica, peculiarità ambientali o essere tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, anche con rilevanza amministrativa, e devono essere espressamente previste nel disciplinare di produzione e più rigidamente disciplinate.

 

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      4. I nomi geografici che definiscono le IGT devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da dette zone di produzione che possono comprendere anche vini a DOCG e a DOC.
      5. La possibilità di utilizzare nomi corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrativamente definite, localizzati all'interno della zona di produzione dei vini a DOCG e a DOC, è consentita per tali produzioni, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva dei citati nomi geografici aggiuntivi nei disciplinari di produzione di cui trattasi.
      6. La menzione «vigna» o suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, può essere utilizzata soltanto nella presentazione e nella designazione dei vini a DOCG e a DOC ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale, definita nell'albo dei vigneti di cui all'articolo 11 e rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista all'articolo 13.
      7. Le zone caratteristiche delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome, utilizzando solo il nome della sottozona, oppure possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alle DOC principali.

Art. 5.
(Specificazioni e menzioni).

      1. La specificazione «classico» è riservata ai vini non spumanti della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma nell'ambito della stessa DOCG o DOC.
      2. Le DOCG e le DOC possono utilizzare la menzione «riserva» qualora gli stessi vini siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento, appositamente previsto dal disciplinare di produzione. Le DOCG e le DOC delle categorie dei vini spumanti e liquorosi possono utilizzare la menzione «riserva» alle condizioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione,

 

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in conformità alla vigente normativa comunitaria.
      3. La menzione «superiore» è attribuita ai vini a DOCG e a DOC aventi caratteristiche qualitative più elevate derivanti da una regolamentazione più restrittiva che, nell'ambito del disciplinare di produzione, preveda rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione le seguenti differenziazioni:

          a) una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il 10 per cento;

          b) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5o vol;

          c) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5o vol.

      4. La menzione «superiore» non può essere abbinata alla menzione «novello».
      5. La menzione «novello» è attribuita alle categorie dei vini a DOC e a IGT tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente.
      6. Le menzioni «passito» o «vino passito» e «vino passito liquoroso» sono attribuite alle categorie dei vini a DOCG, a DOC e a IGT tranquilli o liquorosi, ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato, alle condizioni previste dai disciplinari di produzione.
      7. Le DO possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette indicazioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione. I sinonimi che corrispondono a vitigni diversi iscritti al registro nazionale delle varietà di vite, tenuto presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono ammessi solo previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 16 e del Comitato permanente tecnico-agricolo istituito nell'ambito della Conferenza

 

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permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      8. Le DO devono indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.
      9. Le IGT possono utilizzare in etichettatura il colore e il nome dei vitigni. Tali indicazioni devono essere previste dal disciplinare di produzione. Il nome del vitigno può precedere o seguire l'indicazione della IGT.
      10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato di cui all'articolo 16, possono essere adottate norme al fine di tutelare e di valorizzare le produzioni ottenute da vitigni autoctoni o di antica coltivazione, il cui nome, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato previsto per la presentazione o designazione di altre DOCG, DOC e IGT.

Art. 6.
(Coesistenza di vini diversi nell'ambito di una o più DO o IGT).

      1. Nell'ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere DO e IGT. È consentito che più DOCG o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico anche per contraddistinguere vini diversi, purchè le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con tale nome geografico.
      2. È consentito che, nell'ambito di una DO, coesistano diversi vini a DOCG o a DOC, purchè i vini a DOCG:

          a) siano prodotti in zone più ristrette o nell'intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico; tali vini devono essere regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi e avere albi dei vigneti distinti;

 

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          b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.

      3. I nomi geografici e le zone di cui all'articolo 4, comma 3, usati per designare vini a DOCG o a DOC, non possono essere usati per designare vini a IGT.

Capo II
RICONOSCIMENTO DELLE DO
E DELLE IGT

Art. 7.
(Riconoscimento delle DO e delle IGT).

      1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC ed a zone espressamente delimitate, o tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo triennio, da almeno il 35 per cento dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 11 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale iscritta all'albo. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.
      2. Il riconoscimento della DOC è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, a IGT da almeno cinque anni, che siano stati rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il 35 per cento dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il 35 per cento della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento di una nuova DOC è altresì possibile, alle stesse condizioni, per i vini provenienti da zone già riconosciute con altre DOC o con DOCG.

 

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      3. L'IGT è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione secondo le modalità ed i requisiti stabiliti dalla presente legge.
      4. Il riconoscimento delle DO e delle IGT e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, secondo le procedure stabilite dalla presente legge.
      5. Le DOCG e le DOC possono essere precedute o seguite da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, purchè espressamente previsto dal relativo disciplinare. Il suddetto nome geografico non è considerato parte integrante della DOCG o della DOC e pertanto non è pregiudicato il suo utilizzo per una IGT.
      6. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza.
      7. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella delle IGT precedentemente rivendicate. Il riconoscimento della DOC può comportare la disciplina di tipologie diverse da quelle previste per la IGT.
      8. Il decreto di cui al comma 4 fissa la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e può, se necessario, prevedere disposizioni di carattere transitorio.

Art. 8.
(Decadenza e revoca delle DO e delle IGT).

      1. Le DO e le IGT decadono in assenza di rivendicazioni per almeno cinque anni consecutivi.
      2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, le regioni interessate sono tenute a darne comunicazione al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,

 

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il quale provvede, con proprio decreto, alla revoca.
      3. Le superfici non rivendicate con alcuna denominazione di origine per tre anni consecutivi sono cancellate dai rispettivi albi. Su richiesta dei consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 17, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può cancellare dalla zona di produzione il territorio, intero o parziale, dei comuni in essa già compresi e che non hanno vigneti iscritti all'albo o i cui vigneti iscritti non hanno rivendicato la DO o la IGT per cinque anni consecutivi.
      4. I vini perdono il diritto a utilizzare le DO e le IGT quando sono addizionati all'estero da altro vino, in qualsiasi misura e di qualsiasi provenienza, anche se tale pratica è ammessa dalla normativa del Paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto è imbottigliato.

Art. 9.
(Procedure per il riconoscimento delle DO e delle IGT e disciplinari di produzione).

      1. I disciplinari di produzione dei vini a DO e a IGT devono contenere gli elementi previsti dall'allegato A annesso alla presente legge. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, su parere del Comitato di cui all'articolo 16, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere apportate modificazioni al citato allegato A.
      2. La domanda di riconoscimento di un vino a DOC o a IGT è presentata dai consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 17 o, in assenza, dalle associazioni dei produttori interessati. Per le DOC tali soggetti devono rappresentare almeno il 35 per cento dei viticoltori interessati e almeno il 35 per cento della superficie rivendicata nell'ultimo biennio. La domanda di riconoscimento di un vino a DOCG è proposta dai medesimi soggetti, purché rappresentino almeno il 51 per cento dei viticoltori iscritti all'albo, almeno

 

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il 51 per cento della superficie totale iscritta all'albo ed almeno il 66 per cento della produzione rivendicata nell'ultimo biennio.
      3. La domanda di riconoscimento di un vino a DO deve essere corredata dalla seguente documentazione:

          a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;

          b) l'elenco sottoscritto direttamente da un numero minimo di viticoltori che abbiano rispettivamente i requisiti di rappresentatività di cui al comma 2;

          c) una perizia giurata comprovante:

              1) le caratteristiche ambientali della zona in questione con particolare riguardo alla giacitura, all'esposizione, all'altitudine e al clima;

              2) l'origine geologica e la composizione dei terreni;

              3) le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite sul territorio delimitato e in particolare: i vitigni, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e di irrigazione;

              4) le rese per ettaro espresse in quantità di uve, di mosto di uve e di vino, tenendo conto delle rese ottenute nei cinque anni precedenti;

              5) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuna tipologia, tenendo conto in particolare dei titoli alcolometrici constatati nei dieci anni precedenti per il riconoscimento di vino a DO e nei cinque anni precedenti per il riconoscimento di vino a IGT;

              6) le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino, nonché il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo;

          d) la documentazione storica e socio-economica sull'importanza della viticoltura nella zona indicata;

          e) la cartografia della zona, con allegata una relazione illustrativa dei confini,

 

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in scala 1:25.000 o in scala 1:2.000, qualora la delimitazione lo richieda;

          f) il piano dei controlli.

      4. Per il riconoscimento delle IGT e per l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione la procedura è analoga a quella prevista per le DOCG e per le DOC. La domanda di riconoscimento deve essere corredata da:

          a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;

          b) l'elenco sottoscritto da almeno il 20 per cento dei viticoltori della zona interessata e che sia espressione almeno del 35 per cento della produzione interessata;

          c) una relazione comprovante gli elementi previsti dal disciplinare di cui al comma 1;

          d) la cartografia della zona, con allegata una relazione illustrativa dei confini;

          e) una relazione comprovante quanto previsto al comma 3, lettera c).

      5. I soggetti di cui al comma 2 devono presentare, contestualmente alle regioni o alle province autonome territorialmente competenti, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché al Comitato di cui all'articolo 16, la domanda di riconoscimento corredata dalla documentazione di cui ai commi 3 e 4.
      6. Le regioni e le province autonome, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda di cui al comma 5, provvedono all'istruttoria tecnico-amministrativa della richiesta ed a trasmetterne l'esito al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Comitato di cui all'articolo 16 e al soggetto proponente.
      7. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della documentazione trasmessa ai sensi del comma 6 dalla regione o dalla provincia autonoma, acquisisce il parere del Comitato di cui all'articolo 16 e, tenuto conto dell'esito

 

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della riunione di pubblico accertamento di cui al comma 8, comunica al soggetto proponente e alla regione o provincia autonoma competente la proposta di disciplinare di produzione eventualmente modificata. La proposta di disciplinare è altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, al fine di consentire la presentazione di osservazioni al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da parte dei soggetti interessati. Decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, esaminate le eventuali osservazioni pervenute, provvede alla emissione del decreto di riconoscimento della DO o della IGT.
      8. La riunione di pubblico accertamento è fissata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sentito il Comitato di cui all'articolo 16, di intesa con le regioni e con le province autonome interessate, allo scopo di permettere di verificare la rispondenza della disciplina proposta, con le eventuali modifiche introdotte nella fase istruttoria, alle indicazioni, alle volontà e alle esigenze dei soggetti interessati. Alla riunione di pubblico accertamento, aperta a tutti i soggetti economicamente interessati dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipa almeno un funzionario in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e un componente del Comitato di cui all'articolo 16.
      9. Qualora nel corso del procedimento sia necessaria una valutazione congiunta della domanda di riconoscimento o delle relative modifiche proposte, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, anche su richiesta delle regioni o delle province autonome interessate, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale partecipa almeno un componente del Comitato di cui all'articolo 16 e alla quale può assistere il soggetto proponente il riconoscimento. In caso di esito negativo della conferenza, il procedimento è da
 

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ritenere concluso e contro tale provvedimento è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale.
      10. Alle richieste di modifica dei disciplinari dei vini a DO si applicano le procedure previste dal presente articolo per il riconoscimento dei disciplinari, con le seguenti ulteriori condizioni, ferma restando la possibilità per i soggetti proponenti di non produrre la documentazione già presentata in sede di riconoscimento della DO o della IGT, qualora relativa a condizioni non mutate:

          a) la variazione della composizione varietale deve essere espressamente programmata e prefissata nel disciplinare, con particolare riguardo al termine per il relativo adeguamento e deve essere rivendicata da almeno il 51 per cento dei produttori vinicoli interessati che rappresentino non meno del 51 per cento della superficie rivendicata nell'ultimo biennio;

          b) per le DO per le quali è consentito l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, la zona di imbottigliamento può essere delimitata, a condizione che l'istanza presentata al Comitato di cui all'articolo 16 sia rappresentativa di almeno il 66 per cento della produzione rivendicata dell'intera denominazione, calcolata sulla base delle rivendicazioni dell'ultimo biennio, nonché di almeno il 51 per cento della produzione imbottigliata complessivamente. Nelle more dell'operatività dell'albo degli imbottigliatori di cui all'articolo 15, la rappresentatività relativa alla produzione imbottigliata è definita dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sulla base dei dati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

          c) in caso di modifiche del disciplinare di produzione di una DO che introducano la delimitazione della zona di imbottigliamento, le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata per cinque anni, prorogabili, a condizione che presentino apposita

 

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istanza, allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DO per almeno due anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto di modifica del disciplinare di produzione, ovvero per almeno un anno per le denominazioni riconosciute da meno di tre anni;

          d) in caso di modifiche del disciplinare di produzione che comportino una variazione del nome della denominazione, della zona di produzione o della limitazione alla zona di vinificazione, la domanda deve essere rappresentativa di almeno il 66 per cento dei soggetti iscritti all'albo e di almeno il 66 per cento della produzione media rivendicata nell'ultimo triennio;

          e) per deroghe di carattere temporaneo, consentite dal disciplinare, legate all'andamento della campagna vendemmiale quali acidità, estratto secco o altre, è sufficiente la richiesta del consorzio di tutela riconosciuto o dalle organizzazioni di categoria. La deroga è concessa dalla regione o dalla provincia autonoma interessata che ne dà comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

      11. Le richieste di modifica dei disciplinari dei vini a IGT devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 2, allegando la seguente documentazione:

          a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;

          b) una relazione sulle modifiche richieste;

          c) la comprova della rappresentatività di cui al comma 3, lettera b), la quale può avvenire con atto dichiarativo del legale rappresentante dell'organismo proponente, esonerando lo stesso dal presentare l'elenco dei sottoscrittori.

      12. Per le modifiche che comportano una variazione del nome della denominazione

 

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e della zona di produzione si applica quanto previsto al comma 10.
      13. Il decreto di cui all'articolo 7, comma 4, di riconoscimento delle DO e delle IGT fissa la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e può prevedere disposizioni di carattere transitorio.

Capo III
CERTIFICAZIONE E RIVENDICAZIONE
DELLE PRODUZIONI DEI VINI A
DO E A IGT

Art. 10.
(Princìpi generali).

      1. La certificazione delle produzioni dei vini a DO è attuata attraverso un sistema di controllo e di tracciabilità di tutte le fasi del processo produttivo a garanzia della qualità delle produzioni vinicole ed a tutela del consumatore.
      2. La certificazione delle produzioni dei vini a DO è effettuata nel rispetto del piano dei controlli approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato di cui all'articolo 16.
      3. La certificazione di cui al comma 1 è effettuata per ciascuna DO dai soggetti individuati dalla regione o dalla provincia autonoma avente i requisiti minimi previsti dal piano di cui all'articolo 12, comma 1, previa consultazione con le organizzazioni della filiera vitivinicola a livello regionale o della provincia autonoma.
      4. Con cadenza biennale, sulla base delle azioni di monitoraggio e di verifica effettuate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di intesa con le regioni e con le province autonome, si provvede all'eventuale adeguamento del

 

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piano dei controlli, secondo la procedura di cui al comma 1.
      5. Le produzioni vitivinicole possono essere rivendicate con la IGT a condizione che le superfici siano iscritte agli elenchi delle vigne di cui all'articolo 11, comma 2, e il vino sia oggetto della denuncia delle uve di cui all'articolo 13.

Art. 11.
(Albo dei vigneti a DOCG e a DOC ed elenco delle vigne a IGT).

      1. I vigneti destinati a produrre vini a DOCG, a DOC e a IGT devono essere regolarmente dichiarati allo schedario delle superfici vitate ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente.
      2. Nell'ambito dello schedario viticolo di cui al comma 1, per ciascun vino a DO e a IGT, i rispettivi terreni vitati devono essere iscritti nell'apposito albo dei vigneti per vini a DO o nell'apposito elenco delle vigne a IGT tenuti dalle competenti regioni o province autonome. Le regioni e le province autonome assicurano l'interscambio dei dati al fine di consentire la presentazione di un'unica domanda aziendale di iscrizione ai diversi albi o elenchi.
      3. Con l'iscrizione alla denominazione più restrittiva il vigneto è automaticamente iscritto a tutte le altre denominazioni o tipologie compatibili, salvo che nel disciplinare di produzione sia esplicitamente previsto il divieto di iscrizione a seguito di compatibilità. Con l'iscrizione all'elenco delle vigne all'IGT di superficie meno estesa, il vigneto è automaticamente iscritto agli elenchi delle vigne a IGT di superficie più ampia, purché compatibile con la base ampelografica e con le rese.
      4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a DO e degli elenchi delle vigne a IGT di cui

 

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al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, all'accordo in data 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2002, e all'accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
      5. Gli albi dei vigneti a DO e gli elenchi delle vigne a IGT sono pubblici e i dati in essi contenuti sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di controllo competenti di cui all'articolo 10, comma 3.

Art. 12.
(Modalità di controllo delle produzioni ai fini della certificazione).

      1. Ogni vino a DO deve essere dotato di un piano dei controlli, con relativo tariffario, redatto sulla base di quanto previsto all'articolo 10, comma 2, da presentare contestualmente all'istanza di riconoscimento della DO e per le DO esistenti, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al medesimo articolo 10, comma 2.
      2. I costi derivanti dall'attività di controllo sono posti a carico di tutti i soggetti appartenenti alla filiera, in proporzione ai quantitativi controllati e al grado di incidenza degli stessi rispetto alla filiera.
      3. Le attività di controllo da svolgere per più DO presso la medesima azienda sono eseguite da uno solo tra gli organismi individuati per le singole DO.
      4. Gli organismi individuati per l'attività di controllo, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sono tenuti a trasmettere al Ministero delle politiche agricole, alimentari

 

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e forestali e alla regione o provincia autonoma competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati relativi ai controlli effettuati riferiti all'anno precedente.
      5. L'autorità nazionale preposta al coordinamento delle attività di certificazione, controllo e vigilanza relativamente all'applicazione delle norme in materia di DO è il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
      6. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali promuove accordi con le regioni e le province autonome, allo scopo di coordinare l'azione amministrativa nazionale con quella di competenza delle regioni e delle province autonome nel settore vitivinicolo al fine della semplificazione amministrativa e della garanzia per i consumatori.
      7. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali promuove, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, specifiche conferenze di servizi con le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, con particolare riferimento all'azione dell'Ispettorato centrale repressione frodi, del Corpo della guardia di finanza, del Comando carabinieri politiche agricole, del Nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e dei competenti servizi delle regioni e delle province autonome, per evitare ogni forma di duplicazione dei controlli a livello aziendale.

Art. 13.
(Modalità di rivendicazione delle produzioni).

      1. La rivendicazione delle produzioni delle uve per i vini a DO e a IGT è effettuata annualmente a cura del produttore contestualmente alla dichiarazione di produzione delle uve e della produzione vitivinicola alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome

 

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interessate, possono essere previste deroghe al disposto del presente comma al fine di consentire la rivendicazione anticipata per talune tipologie fissandone i tempi e le modalità.
      2. Qualora dalla medesima unità vengano rivendicate contestualmente più produzioni a DO o a IGT, la resa massima di uva ad ettaro non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti dai differenti disciplinari di produzione. Qualora dalla medesima unità vitata la scelta vendemmiale venga fatta su un'unica produzione a DO la resa è quella della DO rivendicata e gli eventuali esuberi, nei limiti previsti dal comma 5, possono essere destinati a vino da tavola anche a IGT.
      3. È consentito per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori, ovvero da DOCG a DOC e a IGT. È inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG a un'altra DOCG, sia da una DOC a un'altra DOC, sia da una IGT a un'altra IGT, purché: a) le DO e le IGT insistano sulla medesima area viticola; b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta; c) la resa massima di produzione della denominazione prescelta sia uguale o superiore rispetto a quella di provenienza. La riclassificazione può essere effettuata dal detentore del prodotto e deve, per ciascuna partita, essere annotata obbligatoriamente nei registri ed essere preventivamente comunicata all'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

      4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, il taglio tra due o più mosti o vini a DOCG o a DOC o a IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso della DO per il prodotto ottenuto, che può tuttavia essere classificato come vino a IGT, qualora ne abbia le caratteristiche.
      5. L'esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva per ettaro non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può

 

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essere destinato alla produzione di vini a DOC o a IGT a partire da un vino a DOCG oppure di vini a IGT a partire da un vino a DOC, ove vengano rispettati le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 2. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della DO. Le regioni, su proposta dei consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 17 o delle organizzazioni di categoria, in annate climaticamente favorevoli possono annualmente aumentare fino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare. Tale esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per fare fronte nell'annata successiva a carenze di produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione. Le regioni possono, in annate climaticamente sfavorevoli, ridurre le rese massime di uva consentite fino al limite reale dell'annata. Le regioni possono altresì ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva per ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi volontari di tutela o delle organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione e tipologia giacente in azienda, prodotti nelle due annate precedenti.
      6. È consentito che le uve derivanti da una stessa superficie vitata, ricadenti nell'ambito di un'azienda avente base ampelografica uguale o compatibile per diverse tipologie di uno stesso vino a DO o per due o più vini a DO, dei quali uno contraddistinto con una specifica relativa alla tipologia passito, vin santo, spumante, recioto amarone o altra tipologia similare, contraddistinta da uno specifico nome, possano essere destinate, all'atto della vendemmia, in parte alla produzione di vino a DOC o a DOCG delle predette tipologie, in parte alla produzione di vino a DOC o
 

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a DOCG diverso dalla predette tipologie, a condizione che:

          a) la superficie vitata risulti iscritta all'albo dei vigneti per le tipologie interessate;

          b) la somma delle quantità delle uve destinate alla produzione delle diverse tipologie non superi il limite più elevato di resa uve/ettaro, fissato dal disciplinare di produzione di uno dei vini interessati;

          c) siano rispettate nella produzione delle singole tipologie le relative rese uva/vino.

      7. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui all'articolo 16, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le deroghe al disciplinare di carattere temporaneo, legate all'andamento della campagna vendemmiale, che sono concedibili direttamente dalle regioni o dalle province autonome su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2.
      8. Una volta espletate tutte le attività di controllo, l'organismo incaricato sulla base del piano dei controlli e delle disposizioni di cui al presente articolo rilascia il parere di conformità alla ditta richiedente ai fini della certificazione delle produzioni, dandone comunicazione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 14.
(Analisi chimico-fisica e organolettica).

      1. Ai fini della rivendicazione dei vini a DO, i medesimi, nella fase di produzione e prima di procedere alla loro designazione e presentazione, devono essere sottoposti, nel rispetto dei pareri di conformità di cui all'articolo 13, comma 8, ad analisi chimico-fisica e organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche

 

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previste dai rispettivi disciplinari. La positiva certificazione è condizione per l'utilizzazione della denominazione. Per i vini a DOCG l'esame organolettico deve essere effettuato partita per partita nella fase dell'imbottigliamento, fatta eccezione per i vini a DOCG elaborati in bottiglia per i quali l'analisi chimico-fisica e l'esame organolettico sono effettuati all'epoca in cui le relative partite imbottigliate abbiano acquisito i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione.
      2. L'esame analitico deve riguardare almeno i valori degli elementi caratteristici del VQPRD in questione, indicati nel rispettivo disciplinare di produzione.
      3. L'esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore, indicati dal rispettivo disciplinare di produzione.
      4. Per ciascun vino a DO sono istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura apposite commissioni di degustazione. Presso il Comitato di cui all'articolo 16 sono istituite commissioni di appello, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale e insulare, incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici.
      5. Le procedure e le modalità per il compimento sistematico degli esami analitici e organolettici per ciascun VQPRD, le operazioni di prelievo dei campioni, nonchè l'istituzione, il funzionamento delle commissioni di degustazione e di appello di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione e di appello sono posti a carico dei soggetti che ne chiedono l'operato. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti l'ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento.
 

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Art. 15.
(Albo degli imbottigliatori).

      1. I vini a DOCG, a DOC e a IGT possono essere imbottigliati soltanto dalle ditte iscritte in un apposito albo degli imbottigliatori.
      2. Le modalità per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei ciascun vino a DOCG, a DOC e a IGT, nonché i requisiti per l'iscrizione delle relative ditte sono disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo IV
COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI

Art. 16.
(Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini).

      1. Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di seguito denominato «Comitato», è organo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed espressione dell'interprofessione vitivinicola. Il Comitato ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e di valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DO e a IGT.
      2. Il Comitato è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali:

          a) due funzionari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

 

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          b) un funzionario del Ministero dello sviluppo economico;

          c) sei membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in rappresentanza delle regioni e delle province autonome;

          d) due membri particolarmente competenti in materia vitivinicola;

          e) un membro scelto fra tre designati dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;

          f) un membro scelto fra tre designati dall'Accademia della vite e del vino;

          g) due membri scelti fra quattro designati dall'Associazione enotecnici italiani e dall'Ordine nazionale assaggiatori vino;

          h) un membro scelto fra tre designati dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'articolo 17, in rappresentanza dei consorzi stessi;

          i) nove membri scelti fra dodici designati dalle organizzazioni professionali degli agricoltori;

          l) tre membri scelti fra quattro designati dalle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli;

          m) tre membri in rappresentanza delle cantine sociali e delle cooperative agricole produttrici, scelti fra sei designati dalle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza e di tutela del movimento cooperativo;

          n) tre membri scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli e dei produttori di vini speciali;

          o) tre membri scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti e dagli esportatori vinicoli;

          p) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale consumatori.

 

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      3. Qualora il Comitato tratti questioni attinenti a una DO ovvero a una IGT, partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della regione o della provincia autonoma interessata.
      4. Il presidente ed i componenti di cui al comma 2 durano in carica cinque anni.
      5. Il Comitato:

          a) esprime il proprio parere nelle materie di cui alla presente legge, formulando e proponendo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, schemi di disciplinari di produzione dei vini a DO e a IGT, suggerendo apposite strategie di intervento;

          b) propone, anche d'ufficio, la modifica o la revoca delle DO o delle IGT riconosciute e dei loro disciplinari di produzione;

          c) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con DO o con IGT;

          d) propone iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;

          e) tiene rapporti con altri organismi esteri e nazionali operanti nel settore delle DO e delle IGT;

          f) interviene in Italia e all'estero a tutela delle DO e delle IGT, nei modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali;

          g) svolge ogni altro incarico ad esso affidato nelle materie di cui alla presente legge;

          h) svolge controlli qualitativi e di classificazione di vini a DOCG, a DOC e a IGT, avvalendosi delle commissioni di degustazione di cui al comma 4 dell'articolo 14;

          i) formula indirizzi e proposte in merito ai controlli per una corretta produzione e commercializzazione dei vini a DO e a IGT;

          l) promuove e coordina, in collaborazione con le regioni e con le province

 

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autonome, le indagini relative alla natura, alla composizione e alle rese dei vigneti nonché alla composizione analitica dei vini a DO e a IGT;

          m) formula proposte sull'applicazione delle norme in materia di analisi chimico-fisiche e di esami organolettici dei vini a DO;

          n) esprime il proprio parere sugli statuti dei consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 17.

      6. Il Comitato può costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sull'origine e sulla provenienza geografica dei vini di cui alla presente legge. Il Comitato può altresì intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell'articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere il proprio interesse alla tutela delle DO e delle IGT.
      7. Il Comitato è legittimato ad agire in giudizio, per conto e previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a tutela dei viticoltori interessati nei confronti di soggetti privati e pubblici che, con agenti inquinanti o altri fattori ovvero attraverso l'abusivo esercizio di servitù, recano pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti, nonché alla qualità e all'immagine dei vini a DO e a IGT.
      8. Nell'ambito del Comitato è costituito un apposito ufficio amministrativo, retto da un dirigente del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e composto da funzionari dello stesso Ministero, nominati con decreto del Ministro, che svolge le necessarie attività amministrative e tecniche e ogni altro incarico conferitogli dal citato Ministero e dal Comitato.
      9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio amministrativo del Comitato, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente

 

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della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, e successive modificazioni.
      10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi del presidente e dei componenti del Comitato.
      11. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 150.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2007 e 2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo V
CONSORZI VOLONTARI DI TUTELA DELLE DO E DELLE IGT

Art. 17.
(Consorzi volontari di tutela).

      1. Per ciascuna DO o IGT può essere costituito un consorzio con funzioni di tutela, valorizzazione, promozione e cura generale degli interessi relativi alle DOCG, DOC o IGT. Esso può inoltre svolgere compiti consultivi e di proposta regolamentare nei confronti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle regioni e degli enti preposti all'attuazione della disciplina e alla gestione delle DOCG, DOC e IGT, nonché collaborare all'applicazione della presente legge.
      2. Il consorzio, qualora individuato dalla regione o dalla provincia autonoma e in possesso dei requisiti previsti dal piano di cui all'articolo 10, comma 2, e

 

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individuato secondo le modalità di cui allo stesso articolo, svolge l'attività di controllo per la certificazione prevista dal medesimo articolo 10.
      3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, l'autorizzazione a svolgere le funzioni di cui al comma 1 è concessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al consorzio che ne fa specifica richiesta e che:

          a) associa almeno il 35 per cento dei viticoltori e rappresenta almeno il 51 per cento della superficie iscritta all'albo dei vigneti a DOCG o a DOC o all'elenco delle vigne a IGT, ovvero, nel caso di DO riguardanti esclusivamente vini spumanti o liquorosi, almeno il 51 per cento della produzione;

          b) prevede nello statuto gli elementi di cui all'allegato B annesso alla presente legge;

          c) è retto da uno statuto che consente l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori, vinificatori e imbottigliatori autorizzati e che garantisce la loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione, conformemente alle disposizioni citate all'articolo 18;

          d) dispone di strutture e di risorse adeguate ai compiti;

          e) non gestisce attività di tipo commerciale e marchi collettivi, né direttamente né indirettamente, concernenti i soli associati. Il consorzio, nel rispetto della direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e del relativo decreto legislativo attuativo 4 dicembre 1992, n. 480, e successive modificazioni, può proporre come logo della denominazione il marchio consortile precedentemente in uso, ovvero un logo di nuova elaborazione, per essere recepito nel disciplinare di produzione.

      4. È consentita la costituzione di un consorzio volontario per più DO o IGT nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale o regionale.

 

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      5. È consentita eccezionalmente la costituzione di un consorzio per una sottozona compresa in una denominazione, purchè specificatamente disciplinata ai sensi della presente legge.
      6. La rappresentatività di un consorzio nei confronti della denominazione di cui al comma 3, lettera a), si calcola verificando:

          a) sia il rapporto percentuale tra il numero dei viticoltori associati che hanno effettuato la denuncia delle uve, ai fini dell'utilizzo della denominazione, e il totale dei viticoltori conduttori di vigneti che hanno rivendicato la denominazione stessa;

          b) sia il rapporto percentuale tra la superficie vitata rappresentata dagli associati, regolarmente iscritta all'albo dei vigneti e oggetto di denuncia delle uve ai fini dell'utilizzo della denominazione, e il totale della superficie vitata iscritta all'albo dei vigneti e oggetto di rivendicazione delle uve.

      7. Per i consorzi che rappresentano esclusivamente denominazioni di vini spumanti o altri vini speciali la rappresentatività di cui al comma 3, lettera a), si calcola verificando il rapporto percentuale tra le quantità elaborate dagli associati e la produzione totale portante la denominazione.
      8. Al fine di ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di cui al comma 1, il consorzio presenta formale richiesta al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, corredandola della seguente documentazione:

          a) atto costitutivo e statuto;

          b) elenco dei soci e composizione degli organi rappresentativi;

          c) relazione tecnico-amministrativa intesa a dimostrare la disponibilità di strutture, di organico di personale e le risorse adeguate ai compiti richiesti;

          d) certificazione concernente i requisiti di rappresentatività nei confronti della denominazione posseduti nel biennio precedente la presentazione della richiesta,

 

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calcolata con i criteri di cui al presente articolo, rilasciata dal competente ente. Nel caso di consorzio che opera per denominazioni insistenti su territori di più province, l'attestazione viene rilasciata dall'ente territoriale nel cui ambito ha sede legale il consorzio, sentiti gli altri enti interessati.

      9. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali concede al consorzio l'autorizzazione, specificando le funzioni e i limiti di tempo e di operatività dell'autorizzazione stessa. Il consorzio che ha ottenuto l'autorizzazione è tenuto a:

          a) trasmettere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali entro il 31 gennaio di ciascun anno una dettagliata relazione sulle attività tecnico-amministrative svolte nell'anno precedente;

          b) comunicare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali entro dieci giorni dall'evento ogni variazione della composizione degli organi rappresentativi, nonchè della composizione della base consortile per effetto di acquisizione di nuovi soci, sospensioni o espulsioni; se l'espulsione del socio è determinata da abusi nei confronti della denominazione o nel settore della produzione vitivinicola, nella comunicazione deve essere indicata esplicitamente la causa; analoga comunicazione deve essere effettuata all'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio;

          c) comunicare all'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio ogni notizia relativa ad abusi, a episodi di sleale concorrenza, di uso improprio della denominazione anche in sede di designazione e sui documenti ufficiali e sui registri, nonché ogni azione da chiunque effettuata che è di ostacolo al mantenimento o alla elevazione del livello qualitativo e dell'immagine della denominazione.

      10. Nell'ambito delle funzioni generali di cui al comma 1, i consorzi autorizzati hanno il compito di organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate

 

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alla produzione e alla commercializzazione di ciascuna DO o IGT, di espletare attività di assistenza tecnica, di vigilanza, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della denominazione, nonché ogni altra attività finalizzata alla tutela e alla valorizzazione della denominazione sotto il profilo tecnico e dell'immagine. In particolare l'attività dei consorzi autorizzati si svolge:

          a) a livello tecnico, per assicurare la corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione;

          b) a livello amministrativo, per assicurare la tutela della DO o della IGT, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, anche costituendosi parte civile;

          c) collaborando con le regioni nei compiti loro assegnati nel settore della viticoltura a DO o a IGT;

          d) attuando tutte le misure per promuovere e valorizzare le DO e le IGT sotto il profilo tecnico e dell'immagine;

          e) collaborando con gli enti preposti per contribuire all'espletamento delle attività connesse alla gestione e all'aggiornamento degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, delle denunce di produzione e del rilascio delle ricevute delle uve, del prelievo dei campioni da sottoporre alle commissioni camerali e ai relativi esami analitici, della distribuzione dei contrassegni di Stato nel caso dei vini a DOCG e di quant'altro di competenza dei predetti organismi in materia di vini a DO e a IGT.

      11. Restano fatti salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e alle altre pubbliche amministrazioni in base all'ordinamento vigente.
      12. I consorzi sono coordinati nell'espletamento della loro attività dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e devono osservare le direttive del Ministero stesso. La verifica della sussistenza

 

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del requisito di rappresentatività dei consorzi è effettuata almeno con cadenza triennale dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ove venga a mancare il requisito di rappresentatività, le funzioni già attribuite ai sensi del comma 3 vengono sospese.
      13. I costi per le attività indicate alle lettere c), d) ed e) del comma 10 sono posti a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori della denominazione, in proporzione ai quantitativi di prodotto, secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento delle regioni interessate per le attività indicate alla medesima lettera c), e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per le altre attività.

Capo VI
DISPOSIZIONI SULLA DESIGNAZIONE, PRESENTAZIONE E PROTEZIONE DEI VINI A DO E A IGT

Art. 18.
(Designazione, presentazione e protezione dei vini a DO e a IGT).

      1. Per la designazione, presentazione e protezione delle DO e delle IGT dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e dal regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, e successive modificazioni, nonché le disposizioni nazionali attuative della normativa comunitaria.

Art. 19.
(Recipienti dei vini a DO e contrassegno speciale per i vini a DOCG).

      1. Le disposizioni relative al colore, forma, tipologia, capacità, materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a DO sono stabilite dalla normativa vigente.

 

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      2. La tappatura a fungo ancorato è riservata ai vini spumanti, fatte salve le deroghe, giustificate dalla tradizione e che comportano comunque una differenziazione del confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine, nel rispetto della normativa vigente.
      3. I vini a DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonchè le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni.

Art. 20.
(Impiego delle DO e delle IGT).

      1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento, le DO e le IGT non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.
      2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che recano la DO o la IGT in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.
      3. Non si considera impiego di DO, ai fini di cui alla presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini a DOCG, a DOC e a IGT o possono creare confusione con essi, è fatto obbligo che i caratteri

 

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usati per indicarli non superino i 3 millimetri di altezza per 2 di larghezza e in ogni caso non siano superiori a un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o della ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.
      4. Il riconoscimento di una DO o di una IGT esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa comunitaria, e comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri ai sensi di quanto previsto al comma 3.
      5. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini a DOCG, a DOC e a IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla denominazione e all'indicazione usata.
      6. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, comma 2, in caso di DO o di IGT omonime, il riconoscimento può essere accordato a ciascuna di esse. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ne determina le condizioni pratiche introducendo idonei elementi di differenziazione.

Capo VII
CONCORSI ENOLOGICI E DISTINZIONI

Art. 21.
(Concorsi enologici e distinzioni).

      1. I vini di cui alla presente legge, che utilizzano nella propria designazione e presentazione nomi geografici nei termini e con le modalità ivi previsti, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
      2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che hanno superato gli esami

 

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organolettici e che possiedono i requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.
      3. La disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso, ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonché del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite, è stabilita ai sensi della normativa vigente.

Capo VIII
SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 22.
(Violazioni nell'uso delle DO e delle IGT).

      1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che definiscono le IGT, vini che non rispettano le prescrizioni, le caratteristiche e i limiti previsti dai rispettivi disciplinari di cui all'articolo 9, comma 1, e dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 1.000 euro per ettolitro o frazioni di ettolitro di prodotto.
      2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazioni di origine che definiscono le DO vini che non rispettano le prescrizioni, le caratteristiche e i limiti previsti dai rispettivi disciplinari di cui all'articolo 9, comma 1, e dalla presente legge o che non sono stati sottoposti all'analisi chimico-fisica e organolettica di cui all'articolo 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.500 euro per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.
      3. Chiunque contraffà o altera i contrassegni speciali di cui all'articolo 19, comma 3, distribuisce per il consumo vini a DOCG privi dei predetti contrassegni o introduce nel territorio dello Stato, o acquista,

 

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detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
      4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a DOCG, a DOC o a IGT in confezioni originali, salvo che il commerciante abbia concorso nell'illecito.
      5. Chiunque usa le DO per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le parole «tipo», «gusto», «uso», «sistema» e simili, o impiega maggiorativi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.500 euro. La sanzione si applica anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio e in genere sui mezzi pubblicitari.
      6. Chiunque adotta DO ovvero IGT come ragione sociale o come «ditta», «cantina», o «fattoria», o loro indirizzi, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 6.000 euro. La disposizione si applica dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della DOCG, DOC o IGT adottata.

Art. 23.
(Omissioni di denunce e falsità).

      1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 500 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro superiore a 10 are cui l'omessa denuncia si riferisce.
      2. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui all'articolo 13, dichiara un

 

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quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 500 euro per ogni quintale denunciato in eccedenza.

Art. 24.
(Violazioni in materia di etichettatura).

      1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20, relative alle modalità di designazione, presentazione e protezione dei prodotti vitivinicoli a DOCG, a DOC o a IGT, nonché all'articolo 5, comma 9, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 3.000 euro.

Art. 25.
(Sanzioni accessorie).

      1. La sanzione di importo superiore a 50.000 euro per qualsiasi violazione di cui agli articoli 22, 23 e 24, comporta la pubblicazione del provvedimento su due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico. Nei casi in cui la sanzione supera la somma di 500.000 euro nonché in caso di recidiva specifica, possono essere disposte la confisca del prodotto e la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina o magazzino di deposito.

Art. 26.
(Diffida per le infrazioni minori).

      1. Alle infrazioni minori, quali imprecisioni, errori e omissioni formali o infrazioni di lieve entità, punite ai sensi della presente legge con la sanzione amministrativa pecuniaria avente un minimo edittale non superiore a 500 euro, si applica lo strumento della diffida di cui all'articolo 43 della legge 20 febbraio 2006, n. 82.

 

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Capo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E ABROGAZIONI

Art. 27.
(Disposizioni transitorie e abrogazioni).

      1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni.
      2. Ove non diversamente indicato, i decreti ministeriali previsti in attuazione della presente legge hanno natura non regolamentare.
      3. Le sanzioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 sono applicabili ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Fino alla data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni che, sul piano della generalità e con riguardo ai singoli prodotti, disciplinano la produzione, la designazione e la denominazione di vini di cui alla presente legge.
      5. Con l'abrogazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, disposta dal comma 6, lettera i), del presente articolo, sono fatti salvi gli incarichi attribuiti ai consorzi di tutela fino alla fine della sperimentazione secondo le disposizioni allo scopo adottate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
      6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

          a) legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine;

          b) regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini;

 

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          c) decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 1o aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 1992, recante disciplina dei consigli interprofessionali per le denominazioni di origine geografiche e per le indicazioni tipiche dei vini;

          d) decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 22 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1992, recante elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC;

          e) decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 22 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1992, recante condizioni e modalità di utilizzazione dei nomi di comuni, di frazioni, di zone amministrativamente definite e di sottozone per i vini DOCG e DOC;

          f) articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, recante disposizioni sul finanziamento delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine;

          g) regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 16 giugno 1998, n. 280, recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

          h) regolamento di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

          i) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, schema di piano dei

 

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controlli relativo alla produzione dei VQPRD, di cui al decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 84 del 10 aprile 2002, e decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2003, relativi ai controlli sulle produzioni a denominazione di origine e all'avvio della relativa sperimentazione.

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ALLEGATO A
(articolo 9, comma 1)

ELEMENTI DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

Denominazioni di origine

            a) La denominazione dei vini e le eventuali zone caratteristiche o zone classiche, nonché le tipologie dei vini;

          b) la base ampelografica:

                i vitigni che compongono le varie tipologie;

                l'incidenza percentuale dei vari vitigni, principali e complementari, presenti in ambito aziendale;

            c) la zona di produzione delle uve:

                l'indicazione della provincia e dei comuni compresi totalmente o in parte nella delimitazione;

                la delimitazione dei confini;

                la delimitazione dei confini delle eventuali zone caratteristiche;

                la delimitazione dei confini dell'eventuale zona classica;

            d) le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine e l'esposizione;

            e) le norme per la viticoltura:

                la densità minima d'impianto e le forme di allevamento;

                l'eventuale irrigazione di soccorso;

                la resa massima di uva ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. I limiti di resa di uva ad ettaro possono essere differenziati per varietà, sottozone, comuni e frazioni. Il disciplinare può prevedere che, solo in annate climaticamente favorevoli, sia prevista una tolleranza non superiore al 20 per cento al detto limite di resa; tale esubero del 20 per cento di resa non può essere destinato alla produzione della relativa DO e può essere destinato alla produzione di altre DO o IGT, ove vengano rispettati le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, con particolare riguardo alla resa massima delle uve. Superata detta tolleranza tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della DO. Le regioni possono annualmente autorizzare detta tolleranza, su proposta dei consorzi volontari di tutela o, in assenza degli stessi, delle organizzazioni di categoria. Le regioni sono inoltre tenute, in annate climaticamente sfavorevoli, a ridurre le rese massime di uva consentite sino al limite reale dell'annata. Le regioni possono altresì ridurre la resa massima di vino classificabile come a

 

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DO per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei citati consorzi volontari di tutela o, in assenza, delle organizzazioni di categoria;

                il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve alla vendemmia per singola tipologia;

            f) le norme per la vinificazione:

                la zona di vinificazione;

                la zona di imbottigliamento;

                la resa dell'uva in vino delle varie tipologie;

                gli eventuali metodi di elaborazione delle varie tipologie;

                l'eventuale data di immissione al consumo;

                le eventuali limitazioni alla scelta vendemmiale e/o di cantina;

                le eventuali limitazioni a pratiche enologiche consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

            g) le caratteristiche dei vini al consumo:

                limpidezza;

                colore;

                odore;

                sapore;

                titolo alcolometrico volumico totale minimo ed eventuale residuo zuccherino minimo o massimo;

                acidità totale minima;

                estratto non riduttore minimo;

            h) norme particolari per la designazione e la presentazione:

                eventuali menzioni facoltative;

                eventuali riferimenti a località;

                eventuali caratteri e posizioni in etichetta;

                eventuale tipo merceologico;

                la previsione dell'indicazione dell'annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse, nonché dell'annata di sboccatura per gli spumanti;

            i) eventuali norme particolari rispetto a quelle generali vigenti per il confezionamento:

                volumi nominali;

                tipi di recipienti;

                sistemi di tappatura.

 

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Indicazioni geografiche tipiche

            a) L'indicazione geografica e gli eventuali nomi di vitigni o menzioni aggiuntive;

            b) la delimitazione della zona di produzione delle uve ed eventualmente della loro vinificazione e imbottigliamento;

            c) l'elenco dei vitigni che concorrono alla formazione della piattaforma ampelografica;

            d) le tipologie enologiche, ivi comprese quelle relative al colore;

            e) la resa massima di uva per ettaro;

            f) la resa uva-vino;

            g) il titolo alcolometrico volumico naturale minimo naturale delle uve;

            h) il titolo alcolometrico volumico totale minimo al consumo del vino;

            i) le eventuali limitazioni a pratiche enologiche consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

            l) i caratteri organolettici.

 

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ALLEGATO B
[articolo 17, comma 3, lettera b)]

ELEMENTI OBBLIGATORI DELLO STATUTO DEI CONSORZI VOLONTARI DI TUTELA DEI VINI A DO E A IGT

            a) Il nome geografico della denominazione che il consorzio intende tutelare;

            b) le modalità per l'ammissione al consorzio, garantendo espressamente l'accesso a tutti i soggetti interessati alla denominazione, appartenenti alle categorie indicate all'articolo 16, comma 2, lettera b);

            c) gli obblighi degli associati, le modalità per la loro esclusione, nonchè le sanzioni per le eventuali inadempienze;

            d) l'obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo:

                una quota fissa di accesso ai servizi del consorzio;

                una quota annuale in relazione alla quantità di prodotto ottenuto (uva denunziata e/o vino denunziato e/o vino imbottigliato) stabilita dal consiglio di amministrazione sulla base del bilancio preventivo approvato dall'assemblea;

            e) le funzioni degli organi consortili (assemblea, consiglio di amministrazione, presidente) e le norme riguardanti la nomina e il funzionamento degli organi medesimi;

            f) le modalità di voto in assemblea. In tale ambito deve essere assicurato a ciascun associato avente diritto (appartenente alle categorie dei viticoltori, vinificatori, imbottigliatori autorizzati) l'espressione di almeno un voto. I voti aggiuntivi sono rapportati alla quantità di prodotto ottenuto nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare (rispettivamente uva denunziata, vino denunziato, vino imbottigliato). Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive (viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento) i voti sono cumulativi delle attività svolte;

            g) le norme per la nomina del collegio sindacale ed i relativi compiti;

            h) le norme per l'eventuale scioglimento anticipato del consorzio;

            i) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie fra consorzio e associati.

        Qualora il consorzio sia competente per più denominazioni, nello statuto deve essere previsto che in seno al consiglio di amministrazione

 

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sia assicurata una rappresentatività commisurata proporzionalmente al livello produttivo degli associati di ciascuna delle denominazioni interessate, per ognuna delle quali può anche essere nominato un apposito comitato nel cui ambito deve essere compreso almeno un componente del consiglio di amministrazione.
        Lo statuto del consorzio è soggetto alla preventiva approvazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ogni successiva modifica deve, analogamente, essere preventivamente approvata.



Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato
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