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PDL 1264

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1264



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BERTOLINI, PAOLETTI TANGHERONI, LICASTRO SCARDINO

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dall'ICI dell'abitazione principale

Presentata il 1o luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'acquisto dell'abitazione è il desiderio più ambito di molti cittadini italiani e, spesso, è il frutto di anni di sacrifici, oltre che dell'impegno di risorse future.
      La Costituzione, all'articolo 42, garantisce il diritto all'abitazione quale diritto di proprietà e recita: «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti».
      Lo Stato, con numerosi interventi normativi, ha agevolato l'accesso all'acquisto della prima casa, in particolare per le giovani coppie e per quei nuclei familiari che vivono in disagiate condizioni economiche. Ma, nonostante la promozione e l'attuazione di politiche abitative volte a introdurre agevolazioni fiscali in materia di acquisto della prima casa, nel 1992, il decreto legislativo n. 504 ha istituito una nuova imposta denominata «imposta comunale sugli immobili» (ICI), avente come presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, qualunque ne sia la destinazione.
      Quindi, mentre l'acquisto risulta effettivamente agevolato, non esistono parimenti interventi volti ad agevolare i possessori della prima casa.
      L'ICI colpisce l'unità immobiliare e ha come soggetto passivo il proprietario dell'immobile o titolare del diritto di usufrutto,
 

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uso e abitazione. Il gettito è assegnato al comune che può determinare discrezionalmente l'aliquota fra il 4 e il 7 per mille.
      Pertanto l'ICI, oltre a suscitare seri dubbi di costituzionalità, è palesemente iniqua, perché non sempre rapportata alla capacità contributiva dei soggetti interessati.
      La presente proposta di legge intende alleggerire il carico fiscale che grava sulla prima casa, esonerando i relativi possessori dal versamento dell'ICI.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

          «i-bis) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. La disposizione di cui alla presente lettera si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati».

          b) all'articolo 8, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati e, alla rubrica, le parole: «e detrazioni» sono soppresse.

Art. 2.

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2006.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 250 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia

 

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e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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