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PDL 1131

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1131



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NESPOLI

Disposizioni per la tutela dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia e dell'Associazione nazionale dei difensori civici italiani

Presentata il 14 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si vuole ovviare ad una probabile «svista» del legislatore che - in sede di adozione dei decreti legislativi relativi alle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali (decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), nonché del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) - non ha tenuto conto dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia (ANPCI), quelli cioè con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.
      I piccoli comuni costituiscono il 72 per cento del totale dei comuni d'Italia, amministrano il 50 per cento del territorio nazionale e costituiscono un presidio indispensabile e insostituibile a livello locale. I citati decreti legislativi hanno «dimenticato» di inserire tra gli interlocutori dello Stato i rappresentanti di queste piccole ma importantissime comunità.
      Si propongono, dunque, delle modifiche ai decreti legislativi citati che mirano all'inserimento nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali anche dei rappresentanti dell'ANPCI, al fine di salvaguardare le peculiarità dei piccoli comuni, permettendo loro anche, di conseguenza, di partecipare alla Conferenza unificata; a tale fine si emenda l'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
      La seconda serie di modifiche riguarda, invece, gli articoli 271 e 272 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di includere l'ANPCI tra le associazioni che possono ottenere da parte degli enti locali la disponibilità gratuita di locali da adibire a loro sedi, nonché la possibilità di realizzare programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
      Analogamente si richiede di estendere le norme previste dagli articoli 271 e 272 del citato testo unico anche all'Associazione nazionale dei difensori civici italiani (ANDCI), nella convinzione che la stessa, oggi, per il consolidarsi dell'istituto dei difensori civici, è diventata un'associazione rappresentativa di interessi diffusi a sostegno dei diritti delle popolazioni amministrate.
      Non ritenendo vi siano ragioni ostative all'accoglimento di queste legittime richieste da parte dell'ANPCI e dell'ANDCI, si auspica una tempestiva approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, dopo le parole: «il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI,» sono inserite le seguenti: «il presidente dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia (ANPCI),» e dopo le parole: «Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI» sono inserite le seguenti: «, sei sindaci designati dall'ANPCI, un rappresentante indicato dall'Associazione nazionale dei difensori civici italiani (ANDCI)».
      2. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI,» sono inserite le seguenti: «dell'ANPCI,».

Art. 2.

      1. All'articolo 271, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico», dopo le parole: «dell'Anci,» sono inserite le seguenti: «dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia (Anpci),».
      2. All'articolo 271, comma 2, del testo unico, dopo le parole: «dell'Anci,» sono inserite le seguenti: «dell'Anpci, dell'Associazione nazionale dei difensori civici italiani (Andci),».
      3. All'articolo 272, comma 1, del testo unico, dopo le parole: «L'Anci» sono inserite le seguenti: «, l'Anpci, l'Andci».



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