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PDL 428

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 428



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

D'AGRÒ, CIRO ALFANO, CAPITANIO SANTOLINI, FORLANI, LUCCHESE, MAZZOCCHI, PAOLETTI TANGHERONI, RAISI, RUGGERI

Disposizioni per favorire progetti di solidarietà internazionale delle imprese e dei consumatori

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La cooperazione internazionale allo sviluppo è un fondamentale strumento per assicurare e promuovere la giustizia, la pace nel mondo, la lotta all'estrema povertà e ad ogni forma di violazione dei diritti umani. Essa richiede uno sforzo sempre maggiore dei Paesi più industrializzati ed i Governi sono da tempo impegnati a negoziare, nelle sedi multilaterali e bilaterali, accordi per regolare e rendere più equo il processo di globalizzazione in atto.
      Tuttavia, negli attuali scenari internazionali un notevole rilievo cominciano a rivestire nuovi attori, quali l'opinione pubblica, sempre maggiormente sollecitata da eventi internazionali talvolta tragici, come quelli causati dal terrorismo internazionale, talvolta derivanti da forme di protesta e manifestazione che purtroppo si sono imposte per le forme violente piuttosto che per i legittimi e positivi messaggi che molte associazioni volevano lanciare per un mondo più equo.
      Nei nuovi scenari emerge anche il mondo dell'impresa come soggetto attivo nell'azione internazionale per la cooperazione allo sviluppo, tanto che vi sono formali riconoscimenti, anche nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'importanza di utilizzare anche investimenti privati in attività di cooperazione.
      In questi scenari la presente proposta di legge va oltre, proponendo nuove forme di solidarietà che possano coinvolgere imprese di tutte le dimensioni ed i consumatori attraverso meccanismi trasparenti per la raccolta di fondi destinati alle
 

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organizzazioni non governative impegnate in attività di assistenza e di cooperazione internazionale. Si tratta di una proposta di legge che nasce sulla base di precedenti esperienze realizzate in virtù delle teorie e dei progetti elaborati dalla Fondazione «Etica ed economia» di Bassano del Grappa.
      Le finalità sono illustrate nell'articolo 1, mentre le modalità di presentazione dei progetti di solidarietà internazionale da parte delle imprese sono definite nell'articolo 2. Le modalità di raccolta dei fondi, inserite nell'articolo 3, si esplicano sostanzialmente attraverso la proposta, da parte delle imprese alla propria clientela, al momento dell'acquisto, di uno sconto sul prodotto inserito tra quelli che rientrano nei progetti di solidarietà. Tale quota del prezzo, che non costituirà base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, andrà a costituire il predetto fondo. Le imprese, anche attraverso campagne pubblicitarie, dovranno fornire ai propri clienti tutte le informazioni necessarie (denominazione, destinazione dei fondi, percentuale di sconto, eccetera). A tale scopo, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvederà, anch'essa, ad una adeguata informazione sulle modalità di attuazione della legge e sulle finalità da essa perseguite per favorire una larga adesione da parte degli operatori economici e dei consumatori.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha lo scopo di promuovere la solidarietà internazionale delle imprese e dei consumatori. A tale fine è prevista una apposita procedura per consentire agli operatori economici di offrire ai propri clienti beni o servizi praticando uno sconto che è destinato alle attività di cooperazione. I clienti versano all'operatore economico il prezzo del bene e del servizio nonché l'importo dello sconto, che è accantonato e registrato in una contabilità separata per essere successivamente versato, secondo le modalità e le procedure stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, in un apposito fondo.

Art. 2.
(Presentazione dei progetti di solidarietà internazionale).

      1. Le imprese che intendono presentare un progetto di solidarietà internazionale, ai sensi dell'articolo 1, inviano la relativa domanda alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri indicando i seguenti dati:

          a) i soggetti destinatari, scelti tra le organizzazioni non governative di cui all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;

          b) il periodo di validità del progetto;

          c) la percentuale del prezzo di vendita presentata come sconto e devoluta al fondo di cui all'articolo 3, comma 3.

      2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, dopo aver verificato la rispondenza del progetto ai requisiti richiesti ed il rispetto delle procedure previste dalla presente legge, provvede alla registrazione

 

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del progetto in un registro di cui cura la tenuta.

Art. 3.
(Modalità di raccolta dei fondi).

      1. A seguito dell'avvenuta registrazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, le imprese sono autorizzate a proporre alla propria clientela, all'atto dell'acquisto di un prodotto, l'adesione al progetto.
      2. Le imprese sono, altresì, tenute ad indicare ai propri clienti la denominazione, il numero di registrazione e la destinazione dei fondi nonché la percentuale di sconto stabilita nel progetto stesso.
      3. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, stabilisce le modalità e le procedure per la presentazione dei progetti, per la contabilizzazione separata delle somme accantonate, per il loro versamento, nonché per la verifica della corretta e trasparente raccolta dei fondi. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero.
      4. La quota del prezzo corrisposto dal cliente e devoluta per le finalità del progetto non costituisce base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 4.
(Campagne pubblicitarie).

      1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando gli spazi riservati per la trasmissione di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, provvede ad una adeguata informazione sulle modalità di attuazione della presente legge e sulle finalità dalla stessa perseguite, al fine di favorire una larga adesione da parte degli operatori economici e dei consumatori ai progetti di solidarietà internazionale.


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