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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 420 |
favorire una relazione più diretta tra capacità contributiva di un territorio e realizzazione di opere pubbliche in quel territorio, attuando una forma di federalismo fiscale;
aumentare l'importo impiegabile delle imposte dovute dai privati, non prevedendo alcun costo di riscossione a carico dello Stato o dell'ente pubblico;
anticipare, nell'interesse collettivo, la realizzazione di opere pubbliche senza dover attendere i tempi di raccolta delle risorse necessarie.
In altri termini, la proposta di legge consentirebbe la immediata realizzazione, senza maggiori oneri a carico dello Stato, degli enti pubblici o dei privati contribuenti, di opere pubbliche i cui costi sarebbero assunti direttamente da privati (lavoratori autonomi e contribuenti) i quali potrebbero poi recuperare i costi sostenuti deducendoli dalle imposte dovute allo Stato.
Tale concetto non è estraneo alla legislazione italiana: basti ricordare la detrazione di imposta riconosciuta per la ristrutturazione degli immobili, il credito di imposta per la realizzazione di investimenti nelle aree svantaggiate, la facoltà alternativa, data dalla legislazione in materia urbanistica, di versare gli oneri di urbanizzazione o di realizzare direttamente opere di urbanizzazione, i crediti di imposta legati agli investimenti.
Il sistema proposto prevede che uno o più soggetti privati congiuntamente (persone fisiche o giuridiche) possano assumere a proprio carico i costi per la realizzazione di un'opera pubblica già approvata dall'organo competente, ovvero possano essere essi stessi promotori di un progetto a ciò finalizzato. In ogni caso il soggetto pubblico competente a realizzare l'opera rimane titolare delle proprie prerogative, essendo rimesso esclusivamente allo stesso il potere di approvare eventuali opere pubbliche proposte dai privati, ma anche di determinare con apposito atto di indirizzo quali opere, tra quelle progettate dal soggetto pubblico o proposte dal soggetto privato, abbiano la priorità.
Sotto il profilo della legittimità, la proposta di legge non è incompatibile con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in quanto non è diretta ad agevolare specifiche categorie di contribuenti e non si realizza attraverso un aiuto al funzionamento dell'impresa; non è incompatibile con la normativa in materia di appalti pubblici, che troverebbe regolare applicazione anche per l'esecuzione di queste opere, rimanendo il soggetto pubblico stazione appaltante; si presenta dal punto di vista dei soggetti interessati piuttosto ampia in quanto riguarda sia i titolari di reddito di impresa sia gli esercenti arti e professioni e nel contempo garantisce un sufficiente livello di controllo essendo limitata a soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
Il raggiungimento degli scopi che il provvedimento si propone sono realizzati attraverso la concessione di un credito di imposta pari all'ammontare delle spese sostenute per interventi strutturali su beni pubblici, aumentato di un coefficiente di maggiorazione.
Il credito di imposta è uno strumento di incentivo molto flessibile e di facile controllo da parte dell'amministrazione, che è preferito a qualsiasi altra forma di agevolazione finanziaria. Infatti, tale strumento ha trovato negli ultimi anni, proprio per le sue caratteristiche, un maggiore utilizzo da parte del legislatore e un maggiore favore da parte dei potenziali beneficiari.
La misura è rivolta alle imprese e agli esercenti arti e professioni, in quanto garantiscono, in relazione agli obblighi di tenuta della contabilità, una maggiore facilità di gestione e di monitoraggio del corretto utilizzo dello strumento.
L'incentivo è limitato nel tempo per dare a tale misura una maggiore dinamicità
1. Ai titolari di reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni che partecipano, a decorrere da periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, con contributi a fondo perduto a spese relative ad opere pubbliche è attribuito un credito di imposta pari all'ammontare delle spese medesime aumentato di un coefficiente di maggiorazione definito con apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che le spese siano relative ad opere pubbliche la cui tipologia è definita con apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta a condizione e nella misura in cui le spese sono sostenute effettivamente da uno dei soggetti di cui al medesimo comma.
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1 è utilizzato nel medesimo periodo di imposta di sostenimento della spesa e non può essere utilizzato nei periodi di imposta successivi, salvo il caso di effettiva incapienza.
a) per data di sostenimento delle spese, la data in cui l'ente appaltante l'opera pubblica attesta l'avvenuta ricezione del contributo e il suo ammontare;
b) per prima data utile, la data in cui si realizza un debito di imposta compensabile a prescindere dal fatto che il debito sia compensato con altri crediti di imposta o sia estinto con altra modalità.
4. Nel caso in cui il contribuente vanta altre forme di crediti fiscali, l'utilizzo del credito di imposta nel periodo di sostenimento delle spese può essere effettuato, a discrezione del contribuente, prima o dopo l'utilizzazione totale o parziale degli altri crediti.
1. La formazione e l'utilizzo del credito di imposta di cui all'articolo 1 è monitorato con apposite indicazioni dichiarative e con specifiche rilevazioni contabili individuate dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. Le modalità di certificazione delle spese sostenute e gli adempimenti dichiarativi e contabili sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 1.
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese.
2. Le spese sostenute che danno diritto al credito di imposta di cui all'articolo 1 non sono deducibili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dal reddito di impresa o di lavoro autonomo.
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