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PDL 525-bis

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 525-bis



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BUEMI, D'ELIA, VILLETTI, TURCI, BONINO, BOSELLI, CAPEZZONE, ANTINUCCI, BELTRANDI, CREMA, DI GIOIA, MANCINI, ANGELO PIAZZA, PORETTI, SCHIETROMA, TURCO

Concessione di indulto

(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 1 e 3 della proposta di legge n. 525,
deliberato dall'Assemblea il 18 luglio 2006)


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

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Art. 2.
(Indulto).

      1. È concesso indulto per tutti i reati commessi entro il 31 dicembre 2005 nella

 

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misura non superiore a due anni per le pene detentive e per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
      2. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

Art. 3.

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