Frontespizio Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 525-ter

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 525-ter



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BUEMI, D'ELIA, VILLETTI, TURCI, BONINO, BOSELLI, CAPEZZONE, ANTINUCCI, BELTRANDI, CREMA, DI GIOIA, MANCINI, ANGELO PIAZZA, PORETTI, SCHIETROMA, TURCO

Concessione di amnistia

(Già articoli 1 e 3 della proposta di legge n. 525, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, il 18 luglio 2006)


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Amnistia).

      1. È concessa amnistia per tutti i reati commessi entro il 31 dicembre 2005 per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

 

Pag. 2

      2. L'amnistia non si applica ai reati di ciui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
      3. L'amnistia non si applica qualora l'interessato faccia esplicita dichiarazione di non volerne usufruire.

Art. 2.

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Progetto di Legge
torna su