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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 665-bis |
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1. È concesso indulto nella misura non superiore a quattro anni per le pene detentive e non superiore a lire venti milioni o a 10.330 euro per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
2. È altresì concesso indulto nella misura non superiore a cinque anni:
a) a coloro che risultano affetti dalla patologia derivante da HIV, diagnosticata, su base chimico-ematologica, da apposite commissioni mediche istituite nell'ambito di ciascun istituto di pena, al secondo stadio dello standard definito dall'Organizzazione mondiale della sanità;
b) a coloro che risultano affetti da gravi forme di epatite, di patologie oncologiche o da altre gravi malattie, diagnosticate dalle commissioni mediche di cui alla lettera a), assolutamente incompatibili con il regime di detenzione carceraria.
3. Per la concessione dell'indulto di cui al comma 2, il Governo adotta i provvedimenti necessari affinché il Servizio sanitario nazionale garantisca che i soggetti di cui al medesimo comma 2 possano essere sottoposti alle cure richieste per la specificità della loro condizione.
1. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.
2. All'indulto di cui al presente capo non si applicano le esclusioni di cui al
1. L'indulto non si applica alle pene:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
2) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
3) 422 (strage);
4) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;
5) 644 (usura);
6) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) per i delitti previsti dagli articoli 73, commi 1, 1-bis, 2, 2-bis e 3, ove siano applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 80, e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
2. Il beneficio dell'indulto è altresì revocato di diritto laddove, entro dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lo straniero sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.
1. L'indulto di cui al presente capo ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 14 maggio 2006.
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