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PDL 704

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 704



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SPINI, BURTONE, DATO, MARAN, GIORGIO MERLO

Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati con la previsione di un sistema elettorale misto, per tre quarti uninominale maggioritario a doppio turno e per un quarto proporzionale con soglia di sbarramento

Presentata il 16 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La recente tornata elettorale ha reso evidenti alcuni gravi limiti della legge elettorale approvata poco prima delle elezioni stesse (legge 21 dicembre 2005, n. 270). Dal punto di vista della rappresentanza, il sistema ha quasi annullato il rapporto tra eletti ed elettori che era molto più fecondo sotto la vigenza della precedente normativa elettorale, scaturita dal referendum del 1993. Dal punto di vista della governabilità, la legge vigente ha incentivato ulteriormente la frammentazione dentro le coalizioni maggiori, come dimostrato dall'alto numero di liste presentate che ha caratterizzato le elezioni del 9 e 10 aprile 2006.
      Peraltro, non sarebbe convincente una mera riproposizione della disciplina elettorale in vigore nelle precedenti tre elezioni politiche (uninominale a turno unico con quota proporzionale), proprio perché essa non solo non ha risolto i problemi del rapporto tra maggioritario e proporzionale, ma anzi, in combinato disposto con le norme in materia di rimborso delle spese elettorali ai movimenti e partiti politici e di finanziamenti alla stampa di partito, ha di fatto portato all'esistenza di più partiti politici rispetto al periodo della prima Repubblica.
      Da più parti in questi anni si è sottolineato come il sistema uninominale a doppio turno abbia avuto in altre esperienze un significativo impatto su sistemi politici caratterizzati da una forte frammentazione, consentendo una graduale riduzione di tale difetto e realizzando così un bipolarismo ordinato. Il doppio turno, come sappiamo anche dalle elezioni amministrative, consente di tenere conto sia
 

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di posizioni politiche diverse, tali da non potersi unire da subito al primo turno, sia dell'esigenza di incentivare una bipolarizzazione solida basata su accordi trasparenti tra le forze politiche di fronte all'elettorato. Come ha scritto anche il professor Stefano Ceccanti: «Il sistema uninominale a doppio turno è il metodo più efficace per ridurre gradualmente ma realmente la frammentazione».
      L'introduzione del sistema uninominale a doppio turno viene così a prescindere dalle diverse forme di governo, parlamentari o semi-presidenziali, che si possono innestare sul sistema elettorale basato sul collegio uninominale.
      Per questo la presente proposta di legge mantiene le proporzioni tra quota proporzionale e maggioritaria fissate in seguito al voto referendario del 1993, ma introduce nei collegi il doppio turno. Essa si limita a modificare il testo unico delle leggi per l'elezione della sola Camera dei deputati, perché la questione relativa al sistema per l'elezione del Senato della Repubblica va affrontata in termini costituzionali, ispirandosi agli Stati federali contemporanei, non solo escludendo tale Assemblea dal rapporto fiduciario con il Governo, ma anche evitando che essa abbia un abnorme potere di blocco dell'indirizzo politico nazionale. La questione del sistema elettorale del Senato potrà essere affrontata solo dopo la risoluzione di tali nodi costituzionali.
      L'articolo 1 presenta quindi i fondamenti del sistema, l'equilibrio quantitativo tra maggioritario e proporzionale e il doppio turno. Si prevede peraltro l'innalzamento della soglia di sbarramento al 5 per cento (adottata nel sistema tedesco), che si è dimostrata più idonea a scongiurare una eccessiva frammentazione che costituisce motivo di disorientamento dell'elettore e di inefficienza del nostro sistema politico. Gli articoli seguenti tendono in sostanza a ricostruire il sistema previgente, anche se sono stati previsti alcuni ritocchi significativi legati all'esperienza.
      In particolare il nuovo articolo 17-bis prevede il collegamento tra candidati e liste solo come facoltà al fine di permettere l'uso di simboli identici o analoghi nei due canali e non come obbligo, in quanto viene eliminato il cosiddetto «scorporo» che inquinava le due competizioni provocando elusioni e confusioni. Per di più si rendono così possibili anche candidature indipendenti, sganciate da liste. In questo modo il doppio turno tende a incorporare parte delle esigenze emerse con la richiesta delle primarie perché consente, nel caso, a candidati esclusi da logiche oligarchiche di presentarsi al primo turno con una sfida interna al proprio polo, per cui sarebbero gli elettori a stabilire poi chi deve arrivare al «ballottaggio».
      Il combinato disposto tra il nuovo articolo 18-bis e il nuovo articolo 19 consente, poi, la candidatura in un collegio e in una sola lista della medesima circoscrizione, eliminando il fenomeno delle candidature multiple, esploso con la nuova legge, ma che era reso possibile già dalla legge previgente, dove era fissato un tetto di tre circoscrizioni. In tal modo si assicura il collegamento diretto tra l'eletto e il territorio.
      Appare opportuno porre mano a queste riforme per rispondere all'insoddisfazione crescente per un sistema «oligarchico», di fatto rafforzato dalla legislazione vigente, e per far fronte anche ai possibili danni alla governabilità che potrebbero manifestarsi nel medio-lungo termine sulla base delle disposizioni introdotte dalla legge n. 270 del 2005.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

      1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale, salvo quanto previsto al comma 3.
      2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.
      3. In ogni circoscrizione, il 75 per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi. In mancanza si procede, nella seconda domenica successiva a quella del primo turno, a un secondo turno di votazioni. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di rinuncia di uno o di ambedue, subentrano nell'ordine i candidati più votati. Nel secondo turno di votazioni risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
      4. In ogni circoscrizione, il 25 per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84».

 

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      2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
      2. Ogni elettore dispone di:

          a) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale;

          b) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una apposita scheda, diversa da quella di cui alla lettera a), recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore a un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato».

      3. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo le parole: «che intendono presentare» sono inserite le seguenti: «candidature nei collegi uninominali o» e dopo le parole: «dichiarano di voler distinguere» sono inserite le seguenti: «le candidature nei collegi uninominali o»;

          b) al secondo comma, dopo le parole: «sono tenuti a presentare» sono inserite le seguenti: «le loro candidature nei collegi uninominali e»;

 

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          c) al terzo comma, dopo le parole: «la presentazione di contrassegni» sono inserite le seguenti: «, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,».

      4. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
      5. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

      «Art. 17-bis. - 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati, i quali possono collegarsi a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali e in tutte le circoscrizioni. In caso di collegamento il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, può indicare, oltre a un suo eventuale simbolo, anche uno o più contrassegni identici o analoghi a quelli utilizzati da liste collegate. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.
      2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo. Per le candidate può essere indicato il solo cognome da nubile o può essere aggiunto il cognome del coniuge.
      3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere

 

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l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
      4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
      5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
      6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi».

      6. Il comma 3 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «3. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione».

      7. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 19. - 1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di una circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica pena la

 

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nullità dell'elezione. Qualora un candidato si presenti sia in una lista sia in un collegio uninominale, il collegio deve essere ricompreso nella medesima circoscrizione della lista, pena la nullità dell'elezione».

      8. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo le parole: «Le liste dei candidati» sono inserite le seguenti: «o le candidature nei collegi uninominali»;

          b) al secondo comma, dopo le parole: «Insieme con le liste dei candidati» sono inserite le seguenti: «o le candidature nei collegi uninominali» e sono aggiunte, in fine, le parole: «; alle candidature nei collegi uninominali che abbiano previsto un collegamento con una o più liste deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 17-bis»;

          c) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali»;

          d) al sesto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «né più di una candidatura di collegio uninominale»;

          e) al settimo comma, dopo le parole: «della lista dei candidati» sono inserite le seguenti: «o della candidatura nei collegi uninominali» e dopo le parole: «la lista» sono inserite le seguenti: «o la candidatura nei collegi uninominali».

      9. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole: «oltre alla indicazione» sono inserite le seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali,» e dopo le parole: «della Cancelleria stessa» sono inserite le seguenti: «a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e».

 

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      10. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 22. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati:

          1) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17;

          2) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16;

          3) verifica se le candidature nei collegi uninominali e se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;

          4) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

          5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

          6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

          7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio.

 

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      2. I delegati di ciascun candidato nei collegi uninominali e di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
      3. L'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore dodici per udire eventualmente i delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste contestate o modificate e ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e delibere in merito».

      11. All'articolo 23, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole: «ai delegati» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e».
      12. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 24. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

          1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

          2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di cui al numero 1), il numero d'ordine da assegnare ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto

 

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sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;

          3) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;

          4) trasmette immediatamente alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, capoluogo della circoscrizione, i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

          5) provvede, per mezzo della prefettura - ufficio territoriale del Governo, capoluogo della circoscrizione, alla stampa, su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni, dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, di cui una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione».

      13. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo le parole: «i delegati di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 17-bis e», e dopo le parole: «due rappresentanti» sono inserite le seguenti: «del candidato nel collegio uninominale o»;

          b) al terzo comma, dopo le parole: «i delegati», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e», e dopo la parola: «deposito» sono inserite le seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali e».

 

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      14. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole: «il rappresentante» sono inserite le seguenti: «di ogni candidato nel collegio uninominale e».
      15. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero, 4) dopo le parole: «tre copie» sono inserite le seguenti: «del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e»;

          b) al numero 6), dopo le parole: «dei rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e»;

          c) al numero 8), le parole: «un'urna» sono sostituite dalle seguenti: «due urne»;

          d) al numero 9), le parole: «una cassetta o scatola» sono sostituite dalle seguenti: «due cassette o scatole».

      16. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-quater, A-quinquies, A-sexies e A-septies, allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni dell'articolo 24.
      2. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.
      3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate».

 

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      17. All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «i rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e».
      18. All'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «i rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e».
      19. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al quarto comma, dopo le parole: «i rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e», l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti»;

          b) al settimo comma, dopo le parole: «dei candidati» sono inserite le seguenti: «nonché due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali».

      20. L'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 45. - 1. Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 30, numero 3), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
      2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.
      3. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.
      4. Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

 

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      5. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.
      6. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.
      7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al numero 7) dell'articolo 30.
      8. Le operazioni di cui ai commi da 1 a 7 sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
      9. Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica».

      21. L'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 58. - 1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e le consegna all'elettore opportunamente piegate insieme alla matita copiativa.
      2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito e il contrassegno o i contrassegni relativi e, sulla scheda per la scelta della lista, un solo segno comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare le schede secondo le linee in esse tracciate e

 

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chiuderle. Di queste operazioni, il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell'urna.
      3. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sezionale degli elettori.
      4. Le schede mancanti di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.
      5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale».

      22. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 59. - 1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista. Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale».

      23. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «la scheda» sono sostituite dalle seguenti: «le schede».
      24. All'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «la scheda» sono sostituite dalle seguenti: «una scheda».

 

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      25. L'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 67. - 1. Dopo che gli elettori hanno votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

          1) dichiara chiusa la votazione;

          2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53 e dalla lista di cui all'articolo 52. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati che lo vogliano, e il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al tribunale del circondario, che ne rilascia ricevuta;

          3) estrae e conta le schede rimaste nelle rispettive cassette e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco sono, con le stesse modalità indicate nel numero 2), consegnate o trasmesse al tribunale del circondario.

      2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale».

      26. L'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 68. - 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede

 

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alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.
      2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
      3. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.
      4. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
      5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
      6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza
 

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numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
      7. La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
      8. Le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

      27. L'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 71. - 1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

          1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

          2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti per i candidati nel collegio uninominale contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2).

      2. I voti contestati devono essere raggruppati, per i singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, a seconda dei motivi di contestazione

 

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che devono essere dettagliatamente descritti.
      3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori».

      28. L'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

      «Art. 72. - 1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

          a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

          b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

          c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza numero o bollo o firma dello scrutatore;

          d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

      2. Nei plichi di cui al comma 1 devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
      3. I plichi di cui al comma 1 devono recare l'indicazione della sezione, il sigillo con il bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.
      4. I plichi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.
      5. Il plico di cui alla lettera d) del comma 1 deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale, ai sensi del

 

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quinto comma dell'articolo 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri».

      29. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «dei rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e».
      30. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo le parole: «dei rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e»;

          b) al secondo comma, dopo le parole: «provvisoriamente alle liste» sono inserite le seguenti: «o ai candidati nei collegi uninominali».

      31. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «dei rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e »;

          b) al terzo comma, le parole: «della cassetta, dell'urna» sono sostituite dalle seguenti: «delle cassette, delle urne».

      32. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, ovvero individua i candidati che, a norma dell'articolo 1, comma 3, partecipano al secondo turno di votazione. Dopo il secondo turno di votazioni, proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati

 

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accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età;

          2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

          3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti nel primo turno e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale al primo turno;

          4) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

          5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione e il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista».

      33. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al quinto comma, dopo le parole: «dei rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e»;

          b) al sesto comma, dopo le parole: «dei rappresentanti» sono inserite le seguenti:

 

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«dei candidati nel collegio uninominale e»;

      34. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «dei rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e».
      35. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

          2) individua quindi le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;

          3) tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

 

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          4) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 3). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi.

      2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
      3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

      36. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 84. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte

 

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dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4), che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), settimo periodo.
      2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

      37. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
      38. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 86. - 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), il Presidente della

 

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Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda a elezioni suppletive nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.
      2. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1o agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.
      3. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1).
      4. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda a elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.
      5. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
      6. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo.

      39. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella

 

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A-ter sono inserite le tabelle A-quater, A-quinquies, A-sexies e A-septies, di cui all'allegato I annesso alla presente legge.

Art. 2.
(Delega al Governo per la revisione dei collegi elettorali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttiva:

          a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e, di norma, l'omogeneità delle sue caratteristiche economico-sociali e storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minore numero possibile di collegi;

          b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali

 

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compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti della media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 100.

      2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, nominata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, di intesa tra loro, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
      3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di cui al comma 2, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Se il testo del decreto legislativo definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri non è conforme al parere parlamentare, il Governo al momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, trasmette alle Camere una relazione.

 

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      4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
      5. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le ulteriori modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.
      6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina dei componenti della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, secondo quanto previsto al comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di modificazioni alla disciplina in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

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Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato
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