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PDL 1138

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1138



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANETTA

Nuove norme in materia di esercizio del patrocinio
da parte dei praticanti avvocati

Presentata il 15 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende uniformare la disciplina attualmente vigente in materia di attività dei praticanti avvocati al contesto normativo comunitario e alla soppressione della figura del procuratore legale operato con l'ormai lontana legge n. 27 del 1997.
      Come è noto, tali giovani professionisti, trascorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, possono entro certi limiti iniziare a esercitare l'attività forense davanti ai tribunali. In realtà, ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934 n. 36, le limitazioni al libero patrocinio appaiono oramai troppo stringenti e in gran parte anacronistiche.
      Si tratta, infatti, di limitazioni operanti su più piani: di ordine temporale, in quanto ai giovani avvocati non è consentito esercitare tale patrocinio per più di sei anni, decorrenti dal primo giorno del secondo anno di iscrizione nel registro dei praticanti; di ordine territoriale, dovendo l'attività essere esercitata nei soli tribunali compresi nel distretto di corte d'appello ove si trova il consiglio dell'ordine di appartenenza; di competenza, poiché, a parte il settore penale - per il quale in questa sede non si ritiene urgente intervenire normativamente - il patrocinio dei giovani avvocati in campo civile è riservato alle cause davanti al giudice di pace e al tribunale monocratico soltanto per specifiche tipologie di controversie ed entro troppo ristretti limiti di valore.
      L'intervento normativo che si propone intende, quindi, rimuovere la maggior parte di queste limitazioni, inserendo il giovane avvocato a pieno titolo nella realtà professionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto» sono soppresse;

          b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. In caso di mancato superamento dell'esame di abilitazione professionale di cui agli articoli 19 e seguenti, i praticanti avvocati possono continuare a esercitare il patrocinio per ulteriori sei anni, comunque rinnovabili sino al conseguimento dell'abilitazione.
      2-ter. In caso di esercizio del patrocinio fuori del distretto di corte d'appello, i consigli dell'ordine degli avvocati territorialmente competenti, nell'ambito delle funzioni loro delegate dall'articolo 14, segnalano al consiglio dell'ordine cui è iscritto il praticante avvocato ogni suo comportamento illecito o comunque disciplinarmente rilevante».

Art. 2.

      1. All'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «lire cinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro».


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