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PDL 1130

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1130



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

NESPOLI, CASTIELLO

Disposizioni concernenti il diaconato permanente
degli appartenenti alle Forze armate

Presentata il 14 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La Chiesa cattolica, dopo il Concilio Vaticano II, ha ripristinato il diaconato permanente, che viene amministrato dai vescovi attraverso il Sacramento dell'Ordine sacro.
      Fu a Napoli che, il 29 giugno 1975, il cardinale Corrado Ursi ordinò i primi undici diaconi permanenti della Chiesa italiana. Numerosi sono gli appartenenti alle Forze armate che, coniugati e non, dopo una formazione spirituale e di studio di cinque anni, sono oggi diaconi permanenti. Altri, già ordinati, entreranno nella Forze armate.
      La presente proposta di legge, tenendo presente il Concordato in vigore tra Stato e Chiesa cattolica, prevede che sul foglio matricolare del personale delle Forze armate venga trascritto, per chi è diacono permanente, questo dato essenziale che nasce dal conferimento dell'Ordine sacro.
      Gli appartenenti alle Forze armate, se diaconi, potranno così essere a disposizione dell'Ordinariato militare, se esso lo riterrà opportuno.
      Occorre ricordare che in questa sede parliamo di personale appartenente alle Forze armate, che può mettere a servizio il proprio ministero senza alcun aggravio di spese per lo Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Sacramento dell'Ordine sacro nel grado del diaconato permanente, conferito dai vescovi agli appartenenti alle Forze armate prima o dopo il loro ingresso nelle medesime, è trascritto nel foglio matricolare di tali soggetti.

Art. 2.

      1. L'Ordinariato militare delle Forze armate può avvalersi dell'attività ministeriale dei militari, dei sottufficiali e degli ufficiali ordinati diaconi permanenti.

Art. 3.

      1. Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate che esercitano attività ministeriale ai sensi dell'articolo 2, su richiesta dell'Ordinariato militare, sono considerati fuori corpo e non sono soggetti a periodi di attribuzione.
      2. I sottufficiali di cui al comma 1 possono essere promossi, per anzianità, fino al grado di maresciallo maggiore. Gli ufficiali di cui al comma 1 possono essere promossi, per anzianità, fino al grado di tenente colonnello e, a scelta, fino al grado di generale di brigata o equipollente.


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