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PDL 1229

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1229



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FALOMI

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione

Presentata il 28 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge introduce, nella disciplina della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, il divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o di simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente.
      Su proposta del questore o del procuratore della Repubblica possono essere sottoposti alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza coloro che, sulla base di elementi di fatto:

          1) sono ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi;

          2) vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

          3) sono dediti alla commissione di reati o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubbliche;

          4) sono indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

      Il sorvegliato speciale, per legge dello Stato, non può né votare né essere eletto; può, però, svolgere attività di propaganda elettorale.
      L'introduzione dell'ulteriore divieto di propaganda elettorale per il sorvegliato speciale e la contestuale sanzione della condotta del candidato che si rivolge per la propaganda al sorvegliato speciale tendono a recidere alle origini il potenziale intreccio politico-malaffare.

 

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      La persona sottoposta alla misura della sorveglianza speciale si troverebbe nella condizione di non potere più procedere alla raccolta dei voti, perdendo così il suo potere contrattuale nei confronti del politico. Il divieto di propaganda elettorale non parrebbe porsi in contrasto con i princìpi contenuti nella Costituzione, perché:

          1) se si consente con la sorveglianza speciale di limitare la liberà personale del cittadino, e in maniera più grave con il soggiorno obbligato, a fortiori può inibirsi al cittadino di fare opera di propaganda elettorale;

          2) il divieto ha la durata della sorveglianza speciale applicata (da uno a cinque anni);

          3) il divieto si coordina e si inserisce tra le altre prescrizioni, ancora più gravose, previste all'articolo 5, terzo comma, della legge n. 1423 del 1956;

          4) la misura, che dovrebbe prevedere anche detto divieto, è applicata con decreto emesso dal tribunale in camera di consiglio e con la rigorosa osservanza di tutte le garanzie giurisdizionali previste per l'imputato nel processo ordinario.

      Infatti, il soggetto proposto alla misura di prevenzione conserva il diritto:

          a) di essere sentito;

          b) di essere assistito da un difensore;

          c) di indicare e di produrre tutto quanto serva a sua discolpa;

          d) di ricorrere alla corte d'appello contro la decisione del tribunale e in cassazione contro la decisione della corte d'appello.

      Al fine di colpire più incisivamente l'accordo tra il sorvegliato speciale e il politico e di impedire ogni possibile condizionamento, attraverso le elezioni, delle istituzioni, è prevista la stessa sanzione per il sorvegliato speciale e il candidato (da due a cinque anni di reclusione).
      Per entrambi sono facoltativi l'arresto in flagranza e l'emissione di ordinanza di custodia cautelare. Per il candidato riconosciuto colpevole, inoltre, il giudice deve emettere dichiarazione di ineleggibilità. Il candidato, se eletto, decade dalla carica previa delibera dell'organo di appartenenza. L'esecuzione del provvedimento è demandata al prefetto della provincia di residenza del candidato.
      È prevista, inoltre, la pubblicazione della sentenza di condanna passata in giudicato.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 5, terzo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle persone sottoposte a misure di prevenzione il tribunale impone il divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o di simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente».

Art. 2.

      1. All'articolo 9, comma 2, della legge 22 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, dopo la parola: «soggiorno» sono inserite le seguenti: «o il divieto di propaganda elettorale».

Art. 3.

      1. Il candidato che ha richiesto o in qualsiasi modo sollecitato propaganda elettorale in suo favore a una persona sottoposta a misura di prevenzione è punito con la pena della reclusione da due a cinque anni.
      2. Con la sentenza di condanna il tribunale dichiara il candidato ineleggibile per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni. Il candidato, se eletto, decade inoltre dalla carica, previa delibera dell'organo di appartenenza.
      3. Il tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale e la trasmissione della stessa sentenza, passata in giudicato, al prefetto della provincia del luogo di residenza del candidato, per l'esecuzione del provvedimento dichiarativo di ineleggibilità o di decadenza.


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