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PDL 345

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 345



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CENTO

Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza
del personale delle Ferrovie dello Stato

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge, che recepisce le istanze dei pensionati delle Ferrovie dello Stato, si intende riconoscere il diritto all'unicità dei contratti del personale delle Ferrovie dello Stato, ai fini della pensione e della buonuscita, per i pensionati in quiescenza dal 1981 al 1995 nella vigenza del contratto triennale.
      Tale rivendicazione, avanzata dagli interessati fin dalla X legislatura, ha prodotto ad oggi oltre 35 mila procedimenti giudiziari, l'estinzione dei quali, prevista dall'articolo 3, compenserà, si ritiene, in gran parte le spese per la copertura finanziaria del provvedimento proposto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefìci economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalla legge 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell'Ente ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali ed accordi stipendiali per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto sul trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e sulla buonuscita o trattamento di fine servizio comunque denominato, che vengono rideterminati tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo dei benefìci economici-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.

Art. 2.

      1. I benefìci economici stabiliti dai contratti e derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.
      2. Il comma 1 si applica anche ai ferrovieri cessati dal servizio entro il 1o novembre 1992, i quali hanno diritto al ricalcolo della pensione con le modalità di

 

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cui al medesimo comma con l'inclusione dei benefici di cui all'articolo 37, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1990-1992.

Art. 3.

      1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefìci previsti nell'arco di vigenza dei contratti di cui all'articolo 1 comunque denominati, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari eseguiti o non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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