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PDL 1225

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1225



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI, NICCO

Modifica dell'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, in materia di composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Presentata il 28 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, all'articolo 11 disciplina la possibilità di integrare la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con i rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, nell'attesa della revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione.
      Con la presente proposta di legge si intende dare attuazione alla norma contenuta nel citato testo di riforma della Costituzione.
      La Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dalla Costituzione all'articolo 126, è disciplinata dall'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e dall'articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che ha aumentato a quaranta unità i componenti della Commissione (venti deputati e venti senatori, designati dalle due Camere con criteri di proporzionalità).
      Il testo che si propone si basa su una concezione paritaria che vede la Commissione integrata da un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle province autonome e da diciotto rappresentanti dei comuni e delle province.
      Le designazioni sono effettuate liberamente da ciascuna regione e provincia autonoma tra i consiglieri e i deputati regionali in carica, mentre per quanto riguarda la nomina dei rappresentanti dei
 

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comuni e delle province viene mantenuta la formula attualmente utilizzata per la designazione dei rispettivi rappresentanti presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui membri sono designati e revocati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia.
      Le cause di incompatibilità previste per la carica di deputato e di senatore vengono estese anche ai rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, ad eccezione di quelle derivanti dalla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere e deputato regionale, di consigliere della provincia autonoma.
      Viene, inoltre, estesa ai rappresentanti delle regioni e delle province autonome l'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni previste ai sensi del citato articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
      All'articolo 2 si prevede l'abrogazione dell'articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, mentre l'articolo 3 prevede che la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali resti disciplinata dalle disposizioni previgenti, sino alla modificazione dei Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
      Vista l'importanza della questione si auspica una rapida approvazione della presente iniziativa legislativa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 52. - (Commissione parlamentare per le questioni regionali). - 1. La Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'articolo 126, primo comma, della Costituzione, è composta da venti deputati e da venti senatori designati dalle due Camere con criteri di proporzionalità. Essi rimangono in carica per la durata della legislatura.
      2. La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      3. Per le funzioni stabilite dai Regolamenti parlamentari ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la Commissione è integrata da un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle province autonome e da diciotto rappresentanti dei comuni e delle province.
      4. Ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma nomina e revoca il proprio rappresentante tra i consiglieri e i deputati regionali in carica.
      5. Dei rappresentanti dei comuni e delle province fanno parte tredici sindaci designati e revocati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e cinque presidenti di provincia designati e revocati dall'Unione delle province d'Italia. Dei tredici sindaci designati dall'ANCI quattro rappresentano le città individuate dall'articolo 22, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e due sono designati fra i sindaci dei comuni la cui popolazione è inferiore a mille abitanti.
      6. Ai rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali si

 

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estendono le cause di incompatibilità disposte per la carica di senatore e di deputato, ad eccezione delle cause di incompatibilità derivanti dalla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere e deputato regionale, di consigliere della provincia autonoma. Le Camere giudicano dei titoli di ammissione e delle cause sopraggiunte di incompatibilità ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione.
      7. I rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
      8. Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro».

Art. 2.

      1. L'articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è abrogato.

Art. 3.

      1. Sino alla modificazione dei Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali resta disciplinata dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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