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PDL 158

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 158



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAZZOCCHI, D'AGRÒ, ROMAGNOLI, NARDI, BARBIERI, BENEDETTI VALENTINI, BRUSCO, CICCIOLI, CONSOLO, DE CORATO, GASPARRI, ALBERTO GIORGETTI, LAMORTE, LENNA, LUCCHESE, MANCUSO, MARRAS, MIGLIORI, MINASSO, MURGIA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, PATARINO, PELINO, PORCU, RAISI, ROSITANI, SALERNO, STRADELLA, ULIVI, ZACCHERA

Regolamentazione del settore dei materiali gemmologici in commercio

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di regolamentare un settore, quale quello gemmologico, troppo spesso vittima di «corsari» che, approfittando della nebulosità dell'informazione, mettono a segno incursioni devastanti per l'intera professione e che alla fine fanno perdere la fiducia da parte dei consumatori che non si sentono sicuri e protetti, perché non informati correttamente.
      L'impiego di processi di miglioramento delle gemme è una pratica millenaria che si evolve continuamente e conseguentemente impone la conoscenza e la corretta descrizione dei medesimi.
      Una normativa nazionale in tale settore garantirebbe al consumatore quella chiarezza necessaria al momento dell'acquisto per valutare la qualità del prodotto unitamente al suo prezzo.
      Le disposizioni contenute nella presente proposta di legge intendono rappresentare, di fatto, una garanzia nei confronti sia degli operatori sia dei consumatori. In sostanza, da un lato è necessario
 

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impedire la manifestazione di quei comportamenti scorretti o illeciti che, colpendo gli operatori, arrecano danni gravissimi all'intero settore (che costituisce, tra l'altro, una voce importante nella nostra bilancia dei pagamenti). Dall'altro, è necessario costruire un'efficace forma di tutela per gli utenti finali, tutela garantita dalla possibilità offerta all'acquirente di richiedere al venditore una dichiarazione in cui siano descritti i materiali gemmologici venduti, siano essi sfusi o montati. Dichiarazione peraltro obbligatoria nelle ipotesi di vendita a distanza o al di fuori dei locali commerciali.
      Tale tutela risulta rafforzata dalla possibilità, qualora si rendesse necessario accertare la correttezza della dichiarazione, di ricorrere ai laboratori appartenenti alle camere di commercio, o a loro aziende speciali, e iscritti in un apposito elenco tenuto dalle camere di commercio, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 15 della presente proposta di legge, per effettuare un'analisi dei materiali gemmologici e vedersi rilasciare le relative certificazioni.
      Prevedendo tale dichiarazione al posto dell'obbligo della certificazione dei prodotti si evita di correre il rischio di una grave penalizzazione del settore, considerato che in Italia i laboratori autorizzati a effettuare analisi sono solo cinque e si troverebbero a esaminare un milione di pezzi, fatto che comporterebbe un notevole aggravio di oneri e di costi a carico delle attività commerciali.
      La proposta di legge, volta alla tutela del made in Italy e del consumatore, risponde quindi alle istanze sia della piccola e media impresa sia delle principali associazioni di categoria, che, promuovendo l'attività di migliaia di artigiani e di piccoli imprenditori, noti tra l'altro per l'alta professionalità, realizzano prodotti apprezzati in tutto il mondo facendo del settore della gioielleria uno dei rami di notevole rilievo per l'economia del nostro Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DEFINIZIONI

Art. 1.

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle seguenti materie e prodotti utilizzati nella produzione di gioielli, di monili e di oggettistica:

          a) minerali di origine naturale, formatisi in giacimenti naturali;

          b) minerali sintetici;

          c) prodotti artificiali;

          d) perle naturali e altri materiali organici di origine animale o vegetale, tradizionalmente utilizzati in gioielleria;

          e) perle coltivate o altrimenti denominate;

          f) imitazioni di perle.

Art. 2.

      1. Agli effetti della presente legge si intende:

          a) per «materiale gemmologico», una sostanza naturale, sintetica, di coltura o artificiale, adatta all'uso di adorno personale o di ornamentazione;

          b) per «materiale gemmologico naturale», una sostanza di origine inorganica od organica esistente in natura;

          c) per «materiale gemmologico trattato», un materiale gemmologico di origine naturale, artificiale o di coltura, modificato dall'uomo nelle proprietà chimiche o fisiche;

          d) per «materiale gemmologico sintetico», una sostanza inorganica od organica prodotta mediante procedimenti tecnologici, che possiede caratteristiche chimiche e fisiche simili a quelle dei corrispondenti materiali naturali;

 

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          e) per «materiale gemmologico artificiale», una sostanza inorganica od organica prodotta mediante procedimenti tecnologici, le cui caratteristiche chimiche e fisiche non corrispondono a nessun materiale naturale noto;

          f) per «materiale gemmologico composito», un materiale costituito da poche parti distinte, di forma prestabilita, di natura uguale o diversa, di origine naturale, sintetica o artificiale, incollate a formare un'unica gemma;

          g) per «materiale gemmologico agglomerato», un materiale formato da un insieme di granuli irregolari di origine naturale, sintetica o artificiale, aggregati artificialmente con o senza l'ausilio di collanti o mediante riscaldamento o compressione;

          h) per «vetro artificiale», un materiale artificiale amorfo ottenuto per raffreddamento da un fuso di qualunque composizione chimica;

          i) per «perla o perla naturale», un materiale prodotto naturalmente da molluschi perliferi, senza l'ausilio dell'intervento umano;

          l) per «perla coltivata, o di coltura, con o senza nucleo», un materiale prodotto da molluschi perliferi di acqua salata o dolce, in seguito a intervento dell'uomo;

          m) per «imitazione di perla o perla imitazione», un materiale di qualsiasi composizione costituito da una o più parti di origine naturale, sintetica o artificiale, prodotto dall'uomo per ottenere la forma e l'aspetto delle perle, senza possedere le loro proprietà fisiche o chimiche o la loro struttura cristallina.

Art. 3.

      1. La denominazione dei materiali gemmologici trattati deve essere completata dall'indicazione del trattamento subìto, in conformità a quanto stabilito dalla Norma UNI EN 10245, e successivi aggiornamenti.

 

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      2. Le definizioni delle terminologie relative ai principali processi operati sulle gemme allo stato attuale dei procedimenti tecnologici sono le seguenti:

          a) per «termodiffuso», si intende un materiale gemmologico che ha subìto un procedimento modificatore con apporto di elementi chimici all'interno del reticolo cristallino;

          b) per «impregnato», si intende un materiale gemmologico i cui pori sono stati riempiti con sostanze estranee non colorate;

          c) per «irradiato», si intende un materiale gemmologico che ha subìto modificazioni mediante radiazioni non visibili, particelle atomiche o sub-atomiche;

          d) per «oliato», si intende un materiale gemmologico che ha subìto permeazione di fratture o di fessure con olio o con altri liquidi oleosi senza aggiunta di coloranti;

          e) per «oliato con aggiunta di coloranti», si intende un materiale gemmologico che ha subìto permeazione di fratture o di fessure con olio o con altri liquidi oleosi con aggiunta di coloranti;

          f) per «otturato o infiltrato», si intende un materiale gemmologico che ha subito il riempimento di cavità o di fessure con materiali fluidi che induriscono;

          g) per «ricoperto», si intende un materiale gemmologico che è stato rivestito totalmente o parzialmente da sostanze estranee;

          h) per «riscaldato», si intende un materiale gemmologico che ha subìto un procedimento termico modificatore senza apporto di elementi chimici, salvo idrogeno od ossigeno, all'interno del reticolo cristallino;

          i) per «tinto», si intende un materiale gemmologico i cui pori, interstizi, fratture naturali o indotte, sono stati permeati di sostanze coloranti;

          l) per «depurato», si intende un materiale gemmologico che ha subìto la

 

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rimozione di inclusioni mediante azioni o modificazioni chimiche o fisiche;

          m) per «sottoposto ad alta pressione e ad alta temperatura», si intende un materiale gemmologico che ha subìto un processo modificatore basato sull'utilizzo di variazioni di pressione e di temperatura.

      3. Ogni altro processo chimico o fisico cui sono sottoposti i materiali gemmologici, diverso da quelli indicati al comma 2, deve essere indicato nella maniera più chiara, breve ed esplicita.

Art. 4.

      1. È fatto obbligo di applicare le seguenti denominazioni ai materiali descritti all'articolo 2:

          a) «naturale», nel caso di materiale gemmologico naturale;

          b) «trattato», nel caso di materiale gemmologico trattato;

          c) «sintetico», nel caso di materiale gemmologico sintetico;

          d) «di coltura», nel caso di materiale gemmologico di coltura;

          e) «artificiale», nel caso di materiale gemmologico artificiale.

      2. Nel caso di materiali gemmologici trattati, in sostituzione del termine «trattato», può essere indicato direttamente il processo a cui il materiale gemmologico è stato sottoposto, conformemente a quanto indicato dall'articolo 3, comma 2, preceduto o meno dalla dizione «sottoposto a processo di».
      3. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici naturali è riportata nel prospetto I della Norma UNI EN 10245, e successivi aggiornamenti.
      4. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici sintetici è riportata nel

 

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prospetto II della Norma UNI EN 10245, e successivi aggiornamenti.
      5. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici artificiali è riportata nel prospetto III della Norma UNI EN 10245, e successivi aggiornamenti.
      6. Per la nomenclatura dei tagli dei materiali gemmologici si applica la Norma UNI 10173, e successivi aggiornamenti.
      7. Limitatamente ai diamanti tagliati, si applica anche la Norma UNI 9758, e successivi aggiornamenti.

Art. 5.

      1. Per la denominazione dei materiali indicati all'articolo 2 è vietato l'uso dei termini «semiprezioso» e «fino».

Art. 6.

      1. Le perle naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), sono dette «perle naturali segate 3/4 o segate 1/2», a seconda della loro forma, quando esse sono state segate o molate.
      2. Le perle coltivate o di coltura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), sono dette «perle coltivate segate 3/4 o segate 1/2», a seconda della loro forma, quando esse sono state segate o molate.
      3. Le perle coltivate di cui al comma 2 sono denominate «perle coltivate composite o mabe» quando sono il risultato dell'assemblaggio, a opera dell'uomo, di una parte superiore costituita da una bolla di coltura perlacea con una parte inferiore di madreperla e un riempimento interno di materiale vario.

Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7.

      1. È fatto divieto di importare, esporre, detenere a scopo di vendita, vendere o

 

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distribuire a titolo gratuito i materiali e i prodotti elencati al capo I, con una denominazione diversa da quella prevista dalla presente legge.
      2. Le denominazioni previste all'articolo 4 devono essere indicate, su tutti i documenti commerciali o pubblicitari che si riferiscono al prodotto, nonché sulle eventuali etichette o cartellini che lo accompagnano, e sono le uniche denominazioni che possono essere usate, anche verbalmente, per indicare i prodotti.
      3. Le denominazioni previste all'articolo 4 devono essere, altresì, utilizzate per i prodotti esposti in manifestazioni espositive, in fiere e in mostre aventi carattere commerciale.

Art. 8.

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano anche nei casi in cui i prodotti sono proposti al consumatore in vendite all'incanto, anche se derivanti da operazioni di credito su pegno, da antiquari o mediante una tecnica di comunicazione a distanza. In questa ultima ipotesi, le denominazioni indicate al capo I devono essere riportate anche sulla proposta di contratto o di vendita a distanza.

Capo III
RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI, CONTROVERSIE, LABORATORI DI ANALISI

Art. 9.

      1. Il venditore deve rilasciare, a richiesta dell'acquirente, una dichiarazione in cui sono descritti, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge, i materiali gemmologici venduti, siano essi sfusi o montati.
      2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata obbligatoriamente in caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.

 

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      3. I contenuti della dichiarazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15.

Art. 10.

      1. In caso di controversie relative al contenuto della dichiarazione di cui all'articolo 9, la risoluzione delle stesse è demandata a un collegio arbitrale, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «camera di commercio», nella cui circoscrizione ha sede l'acquirente, composto da tre membri, uno indicato da ciascuna delle parti e il terzo scelto tra i direttori dei laboratori gemmologici di cui all'articolo 12.
      2. Il collegio di cui al comma 1 opera secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15.

Art. 11.

      1. Qualora si renda necessario accertare la correttezza di quanto dichiarato, relativamente ai materiali gemmologici, nei documenti commerciali o pubblicitari, nelle proposte di contratto o di vendita a distanza, nelle eventuali etichette o cartellini che accompagnano il prodotto o nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 9, sono autorizzati a rilasciare le relative certificazioni esclusivamente i laboratori di cui all'articolo 12.

Art. 12.

      1. I laboratori che effettuano l'analisi dei materiali gemmologici in commercio e che rilasciano le relative certificazioni devono appartenere alle camere di commercio, o a loro aziende speciali, ed essere iscritti in un apposito elenco tenuto, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 15, dalle camere di commercio.
      2. I laboratori di cui al comma 1 devono offrire garanzie di indipendenza e

 

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di qualificazione tecnico-professionale, volte in particolare al settore della gemmologia per la determinazione della categoria di appartenenza dei materiali gemmologici in commercio ed essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 15.
      3. I laboratori devono essere iscritti nell'elenco tenuto dalla camera di commercio competente per territorio. A tale fine devono presentare apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti ai sensi del comma 2.
      4. La vigilanza e il controllo sui laboratori iscritti nell'elenco di cui al comma 1, volti a verificare l'osservanza dei requisiti previsti dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 15, sono esercitati ai sensi di quanto stabilito dal medesimo regolamento.

Capo IV
SANZIONI

Art. 13.

      1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

          a) chiunque effettua l'analisi dei materiali gemmologici in commercio, rilasciando le relative certificazioni, non essendo iscritto nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro;

          b) chiunque pone in commercio, anche a distanza, o detiene per la vendita materiali gemmologici accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge o con indicazioni che possono essere confuse con quelle previste dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro;

 

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          c) chiunque si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro.

      2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, lettere b) e c), sono moltiplicate per dieci nel caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

      1. I materiali gemmologici, sfusi o montati, legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono essere liberamente immessi sul mercato in Italia a condizione che sia garantito un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dalla presente legge.

Art. 15.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato centrale metrico e il Consiglio di Stato, è emanato il regolamento di attuazione della medesima legge.

Art. 16.

      1. La presente legge entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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