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PDL 160

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 160



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAZZOCCHI, ALFREDO VITO, FORLANI, BARANI, AMORUSO, ARMANI, BARBIERI, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BUONTEMPO, CARLUCCI, CICCIOLI, COLUCCI, CONSOLO, D'AGRÒ, DE CORATO, FERRIGNO, FOTI, GASPARRI, ALBERTO GIORGETTI, GIRO, HOLZMANN, LAMORTE, LENNA, LISI, LUCCHESE, MANCUSO, MAZZONI, MINASSO, MISURACA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, PATARINO, PORCU, RAISI, RAMPELLI, ROMAGNOLI, ROSITANI, SALERNO, SANZA, ULIVI, ZACCHERA, ZANETTA

Modifica all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di valutazione delle rimanenze nei settori del tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Un problema sempre più sentito da parte delle imprese operanti nel settore del tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero è quello concernente la valutazione delle rimanenze di magazzino, tenuto conto delle merci commercializzate.
      Com'è certamente noto, i prodotti dei citati settori sono strettamente collegati ai dettami della moda, imprevedibili ed in continua evoluzione.
      La vita commerciale di tali prodotti è dunque molto breve, stimata in uno o due anni, dopodiché le possibilità di esitare detti prodotti si riducono drasticamente e conseguentemente si riduce anche il loro valore.
      Nella pratica, terminate le due stagioni di vendita (autunno-inverno e primavera-estate) e dopo le due fasi, estiva ed invernale, delle cosiddette «vendite di fine stagione», nel corso delle quali i prodotti
 

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vengono offerti a valori scontati rispetto ai normali prezzi di vendita, quelli che ancora residuano perdono buona parte del loro valore.
      Con l'andare del tempo tale valore scende sempre di più e sempre più rapidamente, per cui la vendita delle rimanenze è possibile solo se vengono applicate riduzioni molto sensibili dei prezzi, normalmente praticate, con punte di svalutazione che possono raggiungere anche l'80 per cento.
      Il legislatore fiscale ha sempre avuto una particolare attenzione per la valutazione delle rimanenze procedendo più volte a disciplinarne il procedimento. In tale senso il Ministro delle finanze con la circolare n. 110/F del 21 maggio 1993, ha evidenziato che, relativamente agli studi di settore sulla vendita al dettaglio di abbigliamento e accessori, tenuto conto delle indicazioni fornite da una commissione di esperti, è opportuno tenere presente l'ammontare dei corrispettivi conseguiti con le vendite a stock e della composizione percentuale, secondo l'anno di acquisto, del valore delle rimanenze finali relative alle merci.
      Con una seconda circolare dell'8 giugno 2000, n. 121/E, il Ministro delle finanze ha riconfermato che nel settore del commercio al dettaglio è stato rilevato che «per le attività caratterizzate dal fenomeno moda il valore contabile delle merci che compongono il magazzino spesso non corrisponde a quello commerciale, in quanto i prodotti acquistati diversi anni prima subiscono un sensibile deprezzamento determinato dalla forte influenza di tali fenomeni».
      Per tale motivo spesso il negoziante è costretto a ricorrere alle vendite a stoccaggio, che finiscono per deprezzare le merci in misura di oltre l'80 per cento del loro valore. Le vendite a stock, che devono risultare documentate da regolare fattura di vendita, hanno prezzi che sono, in alcuni casi, minori di quelli d'acquisto.
      Tale circostanza suggerisce l'opportunità di considerare la composizione percentuale di magazzino secondo l'anno di acquisto della merce, al fine di calcolare il valore effettivo delle giacenze, indipendentemente dal valore di acquisto.
      La presente proposta di legge modifica l'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze definisca con propria circolare i criteri per la determinazione delle giacenze per anno d'acquisto in relazione a specifici metodi di valutazione adottati dalle imprese che svolgono attività di vendita al dettaglio e, con periodicità annuale, la percentuale di abbattimento ai fini della formazione del reddito di esercizio per le attività commerciali in modo da calcolare il valore effettivo delle giacenze.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 7 dell'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono inseriti i seguenti:

      «7-bis. Nei settori del tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro il periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata ai sensi del quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, applicando i seguenti coefficienti:

          a) primo anno, 100 per cento del costo;

          b) secondo anno, 70 per cento del costo;

          c) terzo anno, 50 per cento del costo;

          d) quarto anno, 30 per cento del costo;

          e) quinto anno e successivi, 10 per cento del costo.

      7-ter. Al termine del quinto anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione sotto la voce "stracci".
      7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce i criteri per la determinazione delle giacenze per anno d'acquisto in relazione a specifici metodi di valutazione adottati dalle imprese che svolgono attività di vendita al dettaglio e, con periodicità annuale, la percentuale di

 

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abbattimento ai fini della formazione del reddito di esercizio per le attività commerciali in modo da calcolare il valore effettivo delle giacenze».


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