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PDL 525-bis-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI   

N. 525-bis, 372, 662-bis, 663-bis, 665-bis, 1122-bis, 1266-bis, 1323-bis, 1333-bis-A



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

n. 525-bis, d'iniziativa dei deputati

BUEMI, D'ELIA, VILLETTI, TURCI, BONINO, BOSELLI, CAPEZZONE, ANTINUCCI, BELTRANDI, CREMA, DI GIOIA, MANCINI, ANGELO PIAZZA, PORETTI, SCHIETROMA, TURCO, MELLANO

Concessione di indulto
(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 1 e 3 della proposta di legge n. 525, deliberato dall'Assemblea il 18 luglio 2006)

e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 372, d'iniziativa del deputato JANNONE

Concessione di indulto revocabile

Presentata il 3 maggio 2006


NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 19 luglio 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 525-bis. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 372, 662-bis, 663-bis, 665-bis, 1122-bis, 1266-bis, 1323-bis e 1333-bis, si vedano i relativi stampati.
 

Pag. 2

n. 662-bis, d'iniziativa del deputato BOATO

Concessione di indulto
(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 della proposta di legge n. 662, deliberato dall'Assemblea il 18 luglio 2006)

n. 663-bis, d'iniziativa del deputato BOATO

Concessione di indulto
(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della proposta di legge n. 663, deliberato dall'Assemblea il 18 luglio 2006)

n. 665-bis, d'iniziativa dei deputati

FORLANI, LUCCHESE, MELE, SANZA, TUCCI

Concessione di indulto
(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 11 della proposta di legge n. 665, deliberato dall'Assemblea il 18 luglio 2006)

n. 1122-bis, d'iniziativa dei deputati

GIORDANO, MIGLIORE, ACERBO, BURGIO, CACCIARI, CANNAVÒ, CARDANO, CARUSO, COGODI, DE CRISTOFARO, DE SIMONE, DEIANA, DIOGUARDI, DURANTI, FALOMI, DANIELE FARINA, FERRARA, FOLENA, FORGIONE, FRIAS, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, IACOMINO, KHALIL, LOCATELLI, LOMBARDI, MANTOVANI, MASCIA, MUNGO, OLIVIERI, PEGOLO, PERUGIA, PROVERA, ANDREA RICCI, MARIO RICCI, ROCCHI, FRANCO RUSSO, SINISCALCHI, SMERIGLIO, SPERANDIO, ZIPPONI

Concessione di indulto revocabile
(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2 e 3 della proposta di legge n. 1122, deliberato dall'Assemblea il 18 luglio 2006)
 

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n. 1266-bis, d'iniziativa dei deputati

CAPOTOSTI, FABRIS, SATTA, MORRONE, ADENTI, AFFRONTI, CIOFFI, DEL MESE, D'ELPIDIO, GIUDITTA, LI CAUSI, PICANO, ROCCO PIGNATARO, PISACANE

Concessione di indulto
(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 e 17 della proposta di legge n. 1266, deliberato dall'Assemblea il 18 luglio 2006)

n. 1323-bis, d'iniziativa dei deputati

CRAPOLICCHIO, DILIBERTO, SGOBIO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, DE ANGELIS, GALANTE, LICANDRO, NAPOLETANO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER

Concessione di indulto
(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 della proposta di legge n. 1323, deliberato dall'Assemblea il 18 luglio 2006)

n. 1333-bis, d'iniziativa dei deputati

BALDUCCI, ZANELLA

Concessione di indulto
(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della proposta di legge n. 1333, deliberato dall'Assemblea il 18 luglio 2006)

(Relatore: BUEMI)
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 525-bis Buemi ed abb., recante «Disposizioni in materia di indulto»,

            rilevato che le disposizioni da esso recato sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui la concessione dell'indulto anche con riferimento alle pene pecuniarie determinerebbe effetti finanziari, in termini di minori entrate, tuttavia di modesta entità, e comunque largamente compensate dai consistenti risparmi di spesa derivanti dalla riduzione della popolazione carceraria;

        esprime

NULLA OSTA
 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 6



TESTO
della proposta di legge
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TESTO
della Commissione

Concessione di indulto.

Concessione di indulto.

Art. 1.

      Stralciato.

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Art. 2.
(Indulto).

Art. 1.
(Indulto).

      1. È concesso indulto per tutti i reati commessi entro il 31 dicembre 2005 nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

      1. È concesso indulto per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006 nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

        2. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, indulto.
        3. L'indulto non si applica:
 

          a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

 

              1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;

 

              2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);

 

              3) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);

 

              4) 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);

 

              5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);


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                6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
 

              7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

 

              8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

 

              9) 306 (banda armata);

 

              10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale);

 

              11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);

 

              12) 422 (strage);

 

              13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);

 

              14) 600-bis (prostituzione minorile);

 

              15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1;

 

              16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;

 

              17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);

 

              18) 601 (tratta di persone);

 

              19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);

 

              20) 609-bis (violenza sessuale);

 

              21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);

 

              22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);

 

              23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);

 

              24) 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), commi primo, secondo e terzo;


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                25) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 

          b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;

 

          c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni;

 

          d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;

 

          e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 3 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 305.

      2. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

      4. I benefìci di cui ai commi 1 e 2 sono revocati di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.


Pag. 9
        5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3.

      Stralciato.

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