Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 922

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 922



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUFFO

Disposizioni in favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari

Presentata il 26 maggio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'amianto è un minerale fibroso, presente anche in Italia. Per le sue caratteristiche di resistenza e flessibilità è stato ampiamente usato nell'industria e nell'edilizia; benché già negli anni '40 del secolo scorso fosse stato scientificamente dimostrato che si trattava di una sostanza altamente nociva per la salute, con effetti cancerogeni.
      Oltre trentacinque anni fa ebbe inizio la mobilitazione di cittadini e di lavoratori per eliminare l'amianto e i suoi effetti nocivi. Le lotte e gli scioperi iniziati nei primi anni '70 in Piemonte - dove si trovavano le cave di Balangero e l'Eternit di Casale Monferrato, in Friuli Venezia-Giulia - a Monfalcone - e in Lombardia - a Broni, a Seveso, alla Breda di Sesto - portarono alla sottoscrizione di accordi sindacali che prevedevano l'istituzione dei «libretti sanitari individuali», il registro dei dati ambientali di reparto nelle fabbriche, nonché i controlli delle aziende sanitarie locali sugli ambienti dl lavoro. Questi accordi sindacali furono poi recepiti da leggi regionali e, successivamente, da leggi nazionali.
      Dopo oltre venti anni di processi civili e penali, fu finalmente approvata la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, che prevedeva il divieto di estrazione, lavorazione, utilizzo e commercializzazione dell'amianto, la bonifica degli edifici, delle fabbriche e del territorio, misure per la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori ex esposti all'amianto, nonché misure per il risarcimento degli stessi, il riconoscimento della qualifica di malattia professionale e del danno biologico.
      Purtroppo, in questi tredici anni, la legge è stata solo parzialmente attuata, mentre sono aumentati progressivamente i decessi per tumore causati da esposizione all'amianto. Per quasi un decennio, sono
 

Pag. 2

rimasti inattuati aspetti fondamentali della legge come la mappatura della presenza dell'amianto nel nostro Paese, la previsione dei piani regionali di bonifica, la creazione del registro degli ex esposti e dei mesoteliomi e, solo nel 1999, si è svolta la Conferenza governativa sull'amianto che ha consentito una verifica dello stato di attuazione della legge. A fronte di questi ritardi, il registro nazionale dei mesoteliomi - finalmente realizzato alla fine del marzo 2004 - registrava 3.670 casi di decesso. È importante sottolineare però che si tratta di dati parziali sia perché, a quella data, molte regioni non avevano ancora provveduto alla creazione del registro degli ex esposti, sia perché trattasi di decessi avvenuti in strutture ospedaliere, rimanendo quindi sommerso e sconosciuto il numero dei decessi «non ufficiali».
       Nei prossimi decenni - stante il lungo periodo di latenza della malattia, calcolato fra i quindici ed i trenta anni - si avrà un forte incremento dei decessi provocati dall'amianto, che raggiungerà l'apice tra il 2015 e il 2025 secondo alcuni esperti persino nel 2040.
      Dal 1992 al 2004 la lotta contro l'amianto è stata incentrata sull'obiettivo di attuare appieno la legge n. 257 del 1992; sono stati chiusi stabilimenti e miniere, sono stati avviati percorsi di bonifica, sono state previste forme di tutela sanitaria e previdenziale per i lavoratori esposti.
      Il 12 e 13 novembre 2004 si è svolta a Monfalcone, la Conferenza nazionale sull'amianto nel corso della quale sono stati indicati gli obiettivi da perseguire in questa nuova ed ultima fase della lotta contro l'amianto che dovrà portare entro un decennio, nel 2015, alla completa eliminazione dell'amianto dall'Italia.

1. L'amianto in Europa e nel mondo.

      Il 22 ed il 23 settembre 2005 si è tenuta a Bruxelles la Conferenza europea sull'amianto. In questa sede è stato sottolineato come l'amianto sia la causa principale di tumore causato dallo svolgimento di attività professionali. La presenza di prodotti in amianto nelle abitazioni, negli edifici pubblici e privati e nelle infrastrutture, nonché la presenza di rifiuti contenenti amianto nell'ambiente continuano a provocare l'insorgenza di malattie ed un alto livello di mortalità.
      Secondo l'Ufficio internazionale del lavoro sono oltre 100.000 i decessi causati ogni anno da tumori provocati dall'esposizione all'amianto. Come è stato denunciato nel corso dalla Conferenza mondiale sull'amianto - svoltasi nel 2004 in Giappone - di questi oltre 100.000 morti, 70.000 muoiono per cancro e 44.000 per mesotelioma pleurico.
      L'emergenza amianto non è finita con la chiusura delle fabbriche: le malattie hanno un'incubazione dai quindici ai trenta anni e colpiscono ex lavoratori, i loro familiari contaminati dai vestiti portati a casa, cittadini che vivono nelle vicinanze.
      L'amianto è stato scoperto in Austria sul finire dell'800 ed è stato ben presto utilizzato in tutto il globo, causando migliaia di morti. La prima vittima dell'amianto in Europa fu, nel 1924, un'operaia tessile di Rochdale, a qualche chilometro da Manchester, dove l'amianto veniva usato dal 1870.
      Nonostante il nesso di causalità tra l'esposizione ed il sopraggiungere della malattia fu ben presto innegabile, esso è stato negato per decenni, benché i primi allarmi risalissero al 1898, la certezza dell'esistenza di un rapporto causa-effetto al 1955 e la dimostrazione del contagio dei non lavoratori al 1965.
      Negli anni '70, in seguito a ripetute richieste di risarcimenti in Inghilterra, in Francia e in Italia, la verità sulla pericolosità dell'esposizione all'amianto non poté più essere taciuta. Sono passati però altri vent'anni per arrivare al divieto della produzione: nel 1992 in Italia, nel 1996 in Francia e solo nel 2000 in Svizzera e in Belgio dove, a tutt'oggi, non esiste il registro degli esposti e si può fare causa entro dieci anni dalla fine del rapporto di lavoro, senza tener conto del fatto (o forse proprio per questo) che spesso il mesotelioma sopraggiunge successivamente.

 

Pag. 3


      L'industria dell'amianto estrae e tratta ancora 2 milioni di tonnellate l'anno (erano 5 fino a poco tempo fa) realizzando due tipi di produzioni: pulite, alternative e controllate in Europa, sporche negli altri Paesi. Il problema è stato spostato dall'Europa in Ucraina, in Russia, in India, in Egitto, in Cina e perfino in Canada, fino in Brasile, dove si continuano a svuotare i sacchi a mano senza sistemi di aerazione e la materia viene trattata senza protezioni. Questi lavoratori sono destinati in gran parte a morire, come è successo in Europa, e i loro familiari hanno altissime probabilità di ammalarsi di tumori polmonari.
      Ma anche in alcuni Paesi europei il problema si pone ancora nella sua drammaticità. In Bulgaria sono stati registrati venticinquemila esposti, con circa mille morti all'anno, in Ucraina lavorano a pieno ritmo 10 fabbriche che importano da Kazakishstan e Russia quasi mezzo milione di tonnellate di materia prima per trasformarlo in lastre, tubi e caminetti, in Grecia (sesto produttore al mondo) non c'è, a tutt'oggi, una copertura sanitaria adeguata, mentre in Turchia desta grande preoccupazione la quantità di giacimenti all'aria aperta; in Cappadocia, poi, la gente usa l'amianto per costruire e isolare le case.
      La quantità mondiale complessiva utilizzata tra il 1900 ed il 2000, è stata di circa 173 milioni di tonnellate, con una produzione annua (nel 2000) di 2.130.000 tonnellate. I maggiori produttori sono oggi la Russia (con 700.000 tonnellate), la Cina (con 450.000 tonnellate), il Canada (con 335.000 tonnellate, di cui il 98 per cento esportato), il Kazakistan (con 180.000 tonnellate), il Brasile (con 170.000 tonnellate), lo Zimbabwe (con 130.000 tonnellate) e poi la Grecia (con 35.000 tonnellate), gli Stati Uniti con (7.000 tonnellate) e la Bulgaria (7.000 tonnellate).
      Questi milioni di tonnellate di «fibra killer» provocano, come già detto, oltre centomila morti l'anno per tumore ed il numero è destinato a crescere, anche perché il periodo di latenza supera i venti anni. Nella stessa Europa comunitaria la crescita dei mesoteliomi continuerà per circa dieci-quindici anni e oltre, causando, in un ventennio, un numero di decessi che passerà dalle 5.000 vittime dell'amianto del 1998 alle 9.000 vittime e più nel 2018.
      Malgrado ciò, l'amianto è ancora utilizzato nei Paesi in via di sviluppo e perfino in alcuni dei venticinque Paesi della Comunità europea, nonostante la direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 marzo 2003 preveda l'obbligo per tutti i Paesi della Comunità europea di cessarne totalmente l'utilizzo entro il 15 aprile 2006.
      La Conferenza europea sull'amianto si è conclusa con l'approvazione di una risoluzione che indica le iniziative necessarie da adottare in Europa e in tutto il mondo per porre fine - entro un ventennio - alla presenza dell'amianto nel mondo. È necessario pertanto stabilire il divieto di utilizzo nei Paesi che lo producono (Canada, Russia, Kazakistan, Cina, Brasile, India) e che lo esportano in particolare nei Paesi in via di sviluppo (Oriente, Africa, Sud America).
      A livello europeo è necessario mettere in atto un piano d'azione che persegua i seguenti obiettivi:

          a) l'applicazione rigorosa della legislazione europea e nazionale in materia di amianto;

          b) l'apposizione su tutti i prodotti contenenti amianto (come già accade con altre sostanze cancerogene) dell'etichetta raffigurante il simbolo di pericolo di morte;

          c) l'introduzione di verifiche obbligatorie sugli edifici pubblici, entro il 2007, sulle residenze private e sui mezzi di trasporto entro il 2008;

          d) l'introduzione di linee guida per la misurazione della contaminazione da amianto nel terreno;

          e) la ricerca di metodi sicuri per il trattamento dei rifiuti contenenti amianto;

          f) l'istituzione di registri nazionali dei lavoratori esposti all'amianto e di lavoratori

 

Pag. 4

con malattie causate dall'esposizione all'amianto;

          g) il riconoscimento di tutte le malattie relative ad attività lavorative collegate all'amianto come malattie professionali nel quadro di un'armonizzazione degli schemi di indennizzo delle malattie professionali nell'Unione europea;

          h) lo sviluppo di linee guida mediche per il «miglior trattamento» di malattie relative all'amianto; lo sviluppo e il finanziamento di un programma di ricerca per il trattamento e la cura di persone con queste malattie;

          i) l'istituzione di fondi finanziati obbligatoriamente da imprese coinvolte nella produzione di amianto e da autorità pubbliche, al fine di garantire assistenza a tutte le vittime dell'amianto e a persone esposte all'amianto;

          l) l'istituzione di un centro di ricerca europeo per l'individuazione e la messa in atto di una tecnologia sicura nel rimuovere/pulire aree contaminate da amianto che costituiscono attività ad alto rischio.

      A livello mondiale poi si rende ormai necessario sancire il divieto dell'estrazione, lavorazione e commercializzazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto; un programma di bonifica, con la realizzazione di apposite discariche per l'amianto, tenendo presente che le fibre di amianto - per evitarne la dispersione - devono essere fuse prima di essere portate nella discarica; la realizzazione di registri degli ex esposti e di registri dei mesoteliomi; la creazione di fondi per la ricerca sia dei mesoteliomi e malattie correlate, che per la bonifica dell'amianto; l'attuazione di indagini nelle aziende produttrici di amianto; l'istituzione del Fondo per le vittime dell'amianto.

2. Le finalità della proposta di legge.

      Per portare a compimento, nei tempi auspicati, l'ultima fase della lotta contro l'amianto, iniziata più di quaranta anni fa, occorre conseguire nel nostro Paese, tre obiettivi prioritari: la bonifica del territorio, la realizzazione di forme adeguate di tutela sanitaria e la creazione del «Fondo per le vittime dell'amianto».
      Riguardo al primo obiettivo occorre prendere atto che, a quattordici anni dalla entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, sono ancora presenti migliaia e migliaia di tonnellate di fibre d'amianto e di cemento-amianto nelle fabbriche, negli edifici privati e pubblici e nell'ambiente. Bonificare il territorio è senza dubbio un obiettivo molto ambizioso per la cui realizzazione sono indispensabili: la mappatura della presenza dell'amianto nel nostro Paese, l'individuazione di discariche specializzate, «la fusione» delle fibre d'amianto prima del loro trasferimento nella discarica.
      La proposta di legge dà, all'articolo 1, una definizione dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto e dei cittadini esposti ed ex esposti. È importante infatti considerare persone a rischio anche coloro che, pur non manipolando l'amianto, ne vengono a contatto per motivi abitativi, familiari o ambientali.
      L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso l'INAIL, del Fondo per le vittime dell'amianto, finalizzato all'erogazione di una prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o alla liquidazione della rendita ai superstiti. Il finanziamento del Fondo è a carico, per tre quarti, del bilancio dello Stato e per un quarto, delle imprese responsabili della mancata realizzazione della anagrafe dei lavoratori esposti, della scarsa attività di vigilanza sia nei confronti dei lavoratori che dei cittadini e, più in generale di una grave situazione di inquinamento ambientale che causa di migliaia di decessi.
      È necessario e doveroso prevedere una forma di risarcimento soprattutto per quei lavoratori che, ai sensi della legge n. 257 del 1992, non hanno avuto il riconoscimento di alcun beneficio previdenziale. Occorre ricordare infatti, che, sulla base di quanto disposto dalla suddetta legge, possono accedere ai benefici previdenziali solo quei lavoratori che, presentata la domanda all'INAIL, e in seguito alle modifiche

 

Pag. 5

apportate alla legge, anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), ottengono la certificazione del riconoscimento di esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni.
      Oltre 228.000 erano le domande presentate all'INAIL alla data del 19 ottobre 2003, delle quali 109.954 hanno avuto esito positivo, 89.229 hanno avuto esito negativo e 28.817 sono ancora in fase di istruttoria.
      Successivamente, anche a causa delle modifiche introdotte alla legge n. 257 del 1992 dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, alla data del 15 giugno 2005, sono state presentate all'INAIL ben 236.593 domande, delle quali 35.089 sono state accolte e 18.986 sono state respinte.
      Altre 94.199 domande sono state presentate dai lavoratori non assicurati INAIL e 48.972 domande dai lavoratori con periodi misti (periodi assicurati e non assicurati INAIL).
      Al riguardo, si precisa che il totale delle domande presentate dai lavoratori entro il termine di scadenza del 15 giugno 2005, è pari a 607.764. Di queste sono state evase finora con certificazioni positive o negative solo 253.258 domande. Risultano pertanto ancora in lavorazione 354.506 domande.
      Dopo la scadenza del 15 giugno 2005, sono state inoltre presentate dai lavoratori
assicurati e non assicurati INAIL circa 60.000 domande.
      L'articolo 3 prevede l'istituzione del «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici» finalizzato al finanziamento degli interventi diretti ad eliminare l'amianto dagli edifici pubblici. Il programma decennale per il risanamento, da approvare con decreto del Ministro della salute, prevede prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico.
      L'articolo 4 introduce una serie di agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto dagli edifici privati. Le agevolazioni sono riconosciute per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della legge. Con decreto del Ministro della salute verranno poi disciplinate le modalità di accertamento e segnalazione, alle competenti aziende sanitarie locali, dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie locali dovranno poi verificare l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.
      L'articolo 5 prevede alcune modifiche all'articolo 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, che ha modificato la disciplina relativa alla maggiorazione, ai fini pensionistici, dei periodi lavorativi contraddistinti da esposizione all'amianto. Si ricorda che la precedente normativa concedeva un beneficio previdenziale ai lavoratori per determinate fattispecie di esposizione. Tale beneficio, utile ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, era costituito da un coefficiente di moltiplicazione, pari a 1,5, della contribuzione obbligatoria relativa ai periodi:

          a) di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto;

          b) di esposizione all'amianto (soggetto alla relativa assicurazione INAIL), nel caso di:

              1) contrazione di malattia professionale - documentata dall'INAIL - a causa della suddetta esposizione;

              2) un periodo di esposizione superiore a dieci anni.

      Il comma 1 dell'articolo 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003 ha riformulato in termini restrittivi il beneficio di cui al suddetto numero 2) della lettera b), riducendo per tale fattispecie la misura del coefficiente da 1,5 a 1,25 ed escludendo del tutto l'applicazione di quest'ultimo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.
      L'articolo 47 del più volte citato decreto-legge n. 269 del 2003 prevede, fra l'altro, che i benefici previdenziali siano riconosciuti solo a quei lavoratori che siano

 

Pag. 6

stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni.
      L'articolo 5 della presente proposta di legge introduce alcune importanti modifiche correttive del suddetto articolo 47. In particolare prevede che il coefficiente moltiplicatore, si applichi, a scelta del lavoratore, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche.
      Si prevede inoltre che i benefìci previdenziali di cui all'articolo 47 si applichino anche ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni con le seguenti modalità:

          1) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,10 fino a cinque anni di esposizione;

          2) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 da cinque a dieci anni di esposizione.

      A questo proposito va evidenziato come, successivamente alle modifiche introdotte dal più volte citato decreto-legge n. 269 del 2003 alla disciplina sui benefici previdenziali, siano aumentate in modo esponenziale le richieste di riconoscimento dei suddetti benefìci. Molte sono le sentenze civili che, accogliendo le richieste, hanno riconosciuto ai lavoratori il diritto, di volta in volta, al godimento dei benefìci previdenziali o il riconoscimento del mancato risarcimento.
      Altrettanto numerose sono le sentenze penali degli ultimi anni aventi ad oggetto la tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto. In queste sentenze si afferma che il datore di lavoro ha l'obbligo non solo di adottare le cautele più idonee ad evitare l'esposizione, ma deve altresì garantire il rispetto dei cosiddetti valori limite della sostanza stessa nell'aria, prevedendo le misure necessarie a rimuovere le cause del superamento di tali valori.
      L'articolo 5 prevede altresì la riapertura dei termini per presentare le domande ai fini del riconoscimento dei benefìci previdenziali. Come già detto, dopo la scadenza del 15 giugno 2005 - termine ultimo previsto dal comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 - sono state presentate altre 60.000 domande. Il termine viene prorogato al 30 giugno 2007. Inoltre a questo proposito si introduce una importante distinzione tra i lavoratori ex esposti e quelli esposti: per i primi è prevista la riapertura dei termini, mentre per i secondi non è previsto alcun termine, dando così ad essi l'opportunità di presentare la domanda in qualsiasi momento.
      Se l'eliminazione, mediante bonifica, dell'amianto è il presupposto per tutelare in futuro la salute dei cittadini, la definizione di un programma di tutela sanitaria è indispensabile, oggi, per i lavoratori ex esposti e per i loro familiari. Il numero annuo, sempre crescente, dei decessi per mesotelioma pleurico, o malattie collaterali, in particolare in certe realtà, quali Casale Monferrato, Monfalcone, a Sesto S. Giovanni, sottolinea la drammaticità della situazione. Questi dati evidenziano la gravità dei ritardi e la negligenza nella realizzazione, in ogni regione, del registro degli ex esposti all'amianto; dell'anagrafe dei mesoteliomi pleurici e del Programma sanitario di monitoraggio, controllo medico e cura degli ex esposti all'amianto.
      Per ovviare a queste omissioni nella realizzazione di adeguate forme di tutela e di cura dei soggetti e dei loro familiari, la proposta di legge prevede, all'articolo 6, una serie di provvidenze economiche consistenti, per i lavoratori e i cittadini affetti da neoplasie professionali e ambientali, nel diritto ad un assegno mensile pari ad un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla «Tabella indennizzo danno biologico» di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000 e, per i loro superstiti, all'erogazione di un assegno pari a tre annualità della rendita erogata ai superstiti.
      All'articolo 7 è prevista poi l'erogazione gratuita di prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all'amianto. Si tratta di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza

 

Pag. 7

sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico.
      L'articolo 8 contiene modifiche alla più volte citata legge n. 257 del 1992 riguardo la composizione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto ed i compiti della stessa.
      L'articolo 9 prevede l'istituzione della Conferenza nazionale e della Conferenza regionale annuale sull'amianto con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto, delle organizzazioni sindacali e delle imprese, degli esperti di istituti scientifici di epidemiologia, clinici ed ambientali, provenienti anche da altri Paesi. All'articolo 10 si prevede l'assistenza legale gratuita per i lavoratori e i cittadini esposti ed ex esposti. L'articolo 11 prevede la promozione di campagne informative sulle malattie derivanti dall'esposizione all'amianto. L'articolo 12 prevede l'istituzione della Commissione regionale sull'amianto, mentre l'articolo 13 conferisce una delega al Governo per l'adozione di un testo unico contenente le disposizioni legislative vigenti relative all'esposizione all'amianto.
      Infine, l'articolo 14 reca le disposizioni per la copertura finanziaria degli oneri derivanti degli interventi fin qui illustrati.
 

Pag. 8


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intendono per:

          a) soggetti esposti all'amianto:

              1) i lavoratori addetti a operazioni di manipolazione dell'amianto a scopo di individuazione dei siti, di bonifica e di smaltimento o che siano a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

              2) i cittadini che si trovino in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui sia evidente il rischio di esposizione all'amianto;

          b) soggetti ex esposti all'amianto:

              1) i lavoratori che a qualsiasi titolo abbiano manipolato amianto o siano stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

              2) i cittadini che si siano trovati in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui sia stato evidente il rischio di esposizione all'amianto.

Art. 2.
(Fondo per le vittime dell'amianto).

      1. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata e a favore di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a decorrere dalla data di

 

Pag. 9

entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
      2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.
      3. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.
      4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici).

      1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento

 

Pag. 10

degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.
      2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 della Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.
      3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui al presente articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.
      4. Ai fini del presente articolo, il fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 4.
(Agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto dagli edifici privati).

      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «6-bis. A decorrere dall'anno 2006, la detrazione di cui al comma 6 compete per una quota pari al 51 per cento delle spese sostenute, con la riduzione dell'IVA al 10 per cento, per gli interventi di recupero

 

Pag. 11

del patrimonio edilizio volti a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati».
      2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dal comma 1 del presente articolo, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 della Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.
      3. L'agevolazione tributaria di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dal comma 1, è riconosciuta per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e segnalazione, alle competenti aziende sanitarie locali, dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie locali verificano l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.
      5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di benefìci previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto).

      1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

 

Pag. 12

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica, a scelta del lavoratore, ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

              «1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche, anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni con le seguenti modalità:

          a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,10 fino a cinque anni di esposizione;

          b) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 da cinque a dieci anni di esposizione;

          c) il comma 3 è abrogato;

          d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 1-bis sono accertate e certificate dall'INAIL oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali nel cui territorio di competenza si trova o si trovava l'impresa che a qualunque titolo utilizza l'amianto»;

          e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. I lavoratori ex esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1, devono presentare domanda alla gestione previdenziale

 

Pag. 13

presso la quale il lavoratore è iscritto entro il 30 giugno 2007. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione e all'estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1»;

          g) dopo il comma 6-quinquies sono aggiunti i seguenti:

      «6-sexies. I benefìci di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate.
      6-septies. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto».

Art. 6.
(Provvidenze economiche nei casi di neoplasie causate dall'amianto).

      1. I lavoratori e i cittadini affetti da neoplasie professionali e ambientali determinate dall'amianto denunciate e riconosciute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno diritto a un assegno mensile pari a un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla «Tabella indennizzo danno biologico» di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 119 alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000.
      2. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali determinate dall'amianto, avvenuti dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, hanno diritto una volta soltanto a un assegno pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui allo stesso articolo 85.
      3. Per i lavoratori assicurati presso l'INAIL, il riconoscimento delle provvidenze

 

Pag. 14

economiche di cui ai commi 1 e 2 avviene automaticamente con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Per i lavoratori non assicurati presso l'INAIL e per i loro superstiti il riconoscimento avviene su domanda da presentare all'INAIL stesso allegando la documentazione necessaria a provare il diritto.
      4. Per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 1, nonché da quelle riconosciute ai sensi del comma 2 è a carico del bilancio dello Stato. A partire dal terzo anno lo stesso onere è a carico del bilancio degli enti assicuratori per i soggetti da loro assicurati e a carico del bilancio dello Stato per i soggetti non rientranti nel campo di applicazione del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese sono rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno.
      5. Le provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2, a favore dei lavoratori, sono erogate dall'INAIL. Le corrispondenti somme in entrata e in uscita vengono contabilizzate in appositi e separati capitoli nel bilancio dell'Istituto. Le provvidenze economiche a favore dei cittadini di cui al comma 1 sono a carico del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 2.
      6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2006 e di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Art. 7.
(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all'amianto).

      1. I lavoratori affetti da malattie professionali causate dall'amianto e i lavoratori riconosciuti esposti all'amianto hanno

 

Pag. 15

diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle predette malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata e a rendere più efficace l'intervento terapeutico.
      2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate dall'INAIL e affidate ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali che possono avvalersi anche di strutture sanitarie accreditate.
      3. I dati e le informazioni acquisite dall'INAIL nell'attività di accertamento e certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 5 dalla presente legge, e di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 1, alimentano i registri nazionali degli esposti e delle malattie asbesto-correlate di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, nonché i centri di raccolta di dati regionali, ove esistenti.
      4. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1.
      5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

Art. 8.
(Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257).

      1. Alla legge 27 marzo 1992, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, comma 1:

              1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

 

Pag. 16

      «e-bis) tre esperti designati dalle regioni»;

              2) dopo la lettera m) è inserita la seguente:

      «m-bis) un rappresentante delle associazioni degli ex esposti all'amianto e un rappresentante delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative a livello nazionale»;

          b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

      «f-bis) a predisporre un piano nazionale triennale avente ad oggetto:

          1) il divieto di impiego di materiali sostitutivi dell'amianto la cui innocuità non è stata dimostrata;

          2) il completamento delle bonifiche dei siti a maggiore rischio e maggiormente inquinati;

          3) le modalità di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;

          4) le possibilità di smaltimento alternativo;

          5) le linee guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti;

          6) il modello di registro degli esposti;

          7) la ricerca biomedica per valutare le condizioni necessarie per effettuare la diagnosi precoce per tumori da amianto per gli ex esposti;

          8) la ricerca biomedica per terapie efficaci a favore dei soggetti affetti da malattie asbesto-correlate».

Art. 9.
(Conferenze nazionale e regionali sull'amianto).

      1. L'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:

      «Art. 7. - (Conferenze nazionale e regionali). - Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e di intesa con la Conferenza

 

Pag. 17

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove una Conferenza triennale sulla sicurezza ambientale e sanitaria sull'amianto, con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto, delle organizzazioni sindacali e delle imprese, di esperti di istituti scientifici di epidemiologia, clinici e ambientali provenienti anche da altri Paesi.
      2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove in ogni regione una Conferenza annuale sull'amianto, al fine dl verificare la condizione epidemiologica della popolazione regionale in relazione alle malattie asbesto-correlate, lo stato di attuazione delle bonifiche ambientali nonché l'applicazione complessiva delle leggi e dei piani nazionali e regionali sull'amianto».
      3. La Conferenza triennale sulla sicurezza ambientale e sanitaria sull'amianto, di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è promossa a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.
(Assistenza legale gratuita).

      1. I lavoratori e i cittadini esposti o ex esposti all'amianto affetti da malattie causate dall'esposizione diretta o indiretta all'amianto, o le loro famiglie in caso di decesso, hanno diritto all'assistenza legale gratuita.
      2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, anche mediante convenzioni con i patronati sindacali e le associazioni degli esposti ed ex esposti all'amianto.

 

Pag. 18

Art. 11.
(Campagne informative).

      1. Il Ministero della salute promuove, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna di informazione sulle patologie asbesto-correlate e sui diritti previsti dalla legislazione vigente nei confronti dei cittadini, dei lavoratori esposti all'amianto, dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri.

Art. 12.
(Istituzione delle Commissioni regionali sull'amianto).

      1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce le modalità per l'istituzione, in ogni regione, di una Commissione permanente sull'amianto avente lo scopo di monitorare l'attuazione delle leggi nazionali e regionali sull'amianto e di preparare la Conferenza regionale annuale sull'amianto di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge.
      2. La Commissione regionale sull'amianto è formata da nove membri, di cui un terzo rappresentanti della regione, delle aziende sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, un terzo rappresentanti degli operatori della prevenzione, dell'epidemiologia e degli istituti universitari di medicina del lavoro e un terzo rappresentanti dei cittadini, dei lavoratori esposti ed ex esposti e delle vittime dell'amianto designati dalle associazioni e dalle organizzazioni sindacali.
      3. La Commissione regionale sull'amianto elegge il presidente scelto al proprio interno fra i rappresentanti dei cittadini, dei lavoratori esposti ed ex esposti e delle vittime dell'amianto di cui al comma 2 e si dota di un proprio statuto in cui sono stabilite le funzioni e le responsabilità del presidente.

 

Pag. 19

Art. 13.
(Testo unico).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti relative all'esposizione all'amianto, riunendole e coordinandole fra loro, sulla base dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.

Art. 14.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.
      2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

          a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

          b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;

          c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni;

          d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

          e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e successive modificazioni;

 

Pag. 20

          f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;

          g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su