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PDL 324

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 324



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAZZOCCHI, CARLUCCI, LUCCHESE, AIRAGHI, CIRO ALFANO, AMORUSO, ANGELI, ARMANI, ASCIERTO, BARBIERI, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BRUSCO, CASTELLANI, CICCIOLI, COLUCCI, CONSOLO, GIORGIO CONTE, D'AGRÒ, DE CORATO, FRANZOSO, GAMBA, GASPARRI, HOLZMANN, LAMORTE, LENNA, LO PRESTI, MANCUSO, MARINELLO, MARRAS, MAZZONI, MIGLIORI, MISURACA, MURGIA, ANGELA NAPOLI, PATARINO, PEDRIZZI, PEZZELLA, PORCU, RAISI, ROMAGNOLI, ROSITANI, SAGLIA, SALERNO, ULIVI

Disposizioni in materia di repressione della contraffazione e dell'abusivismo commerciale

Presentata il 2 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - È quanto mai urgente procedere ad una revisione della legislazione in materia di contraffazione ed abusivismo commerciale.
      La contraffazione e l'abusivismo commerciale nuocciono alla creatività e all'innovazione, che sono la forza motrice dell'economia italiana, e di conseguenza recano pregiudizio alle piccole e medie imprese creatrici di posti di lavoro e di idee innovatrici, poiché i fabbricanti di falsi, oltre ad approfittare degli investimenti compiuti dall'industria legittima nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti nonché nella pubblicità, non pagano imposte e contributi sociali, danneggiando quindi le risorse fiscali dei poteri pubblici.
      Dobbiamo, quindi, comprendere come il tema della contraffazione sia di particolare rilievo in quanto va ad intaccare l'esclusività del design delle creazioni sui mercati di consumo, la credibilità qualitativa
 

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della produzione e l'immagine della nostra industria e del nostro Paese.
      La finalità della normativa in tale materia è quella di tutelare i titolari del diritto di proprietà industriale, gli operatori commerciali che lavorano nel settore correttamente ed i consumatori.
      Gli interessi coinvolti sono differenti e di varia natura: correttezza professionale, salute, immagine aziendale, qualità e sicurezza del prodotto.
      Il contraffattore ruba profitti e lavoro a chi lavora nella qualità e per la qualità, a chi vende qualità. La contraffazione comporta gravi danni e può condurre all'insuccesso: l'originalità creativa viene usurpata dal contraffattore, lo stile deteriorato, la distribuzione incontrollata.
      Il danno per lo Stato e la collettività è innanzitutto un danno economico diretto. Di fronte ad un giro di affari che in Italia per il solo 1999 le stime indicano intorno ai 3,5-5 milioni di euro, c'è un'evasione fiscale e contributiva totale. A queste perdite economiche dirette si sommano voci indirette: costi sociali (la totale assenza di sicurezza sul lavoro) e di ordine pubblico nonché quelli di immagine per il made in Italy. E questi ultimi sono monetariamente molto concreti: il fatto che l'Italia sia uno dei principali centri produttivi e distributivi della contraffazione non favorisce gli investimenti delle imprese estere nel nostro Paese e nello stesso tempo allunga l'ombra del dubbio e del sospetto sui nostri prodotti legittimamente esportati.
      Secondo l'ISTAT, il mercato illegale sottrae al fisco italiano l'8,24 per cento dell'IRPEF e il 18,6 per cento dell'IVA. In termini di fatturato le attività irregolari sottraggono al mondo della imprenditoria qualcosa come il 30 per cento del volume di affari globale, con evidenti danni ai consumatori finali, sfruttamento dei soggetti deboli, alterazione del funzionamento del mercato e una concorrenza sleale basata sui minori costi di produzione.
      Ma l'elenco delle perdite sociali non è esaurito: sfruttamento del lavoro nero, produzione di denaro sporco e suo riciclaggio, complicità forzata richiesta a chi lavora; in definitiva, connessioni non occasionali fra mondo della contraffazione e criminalità organizzata.
      Le dimensioni raggiunte e l'ampiezza dei soggetti coinvolti rendono indispensabile perseguire linee di azione più incisive tenendo conto che nel nostro ordinamento esiste una disciplina sia in sede penale sia in sede civile; di fatto, però, si incontrano concrete difficoltà applicative, lungaggini procedimentali, difficoltà di individuare la fattispecie violata.
      La presente proposta di legge mira a reprimere l'abusivismo commerciale, introducendo una nuova fattispecie, tra quelle già previste dall'articolo 2598 del codice civile, quale atto di concorrenza sleale, e con ciò determinando una maggiore azione di repressione nei confronti di quei commercianti che non operano secondo le regole della trasparenza e della sana competizione sul mercato.
      Inoltre, al fine di reprimere all'origine il fenomeno della contraffazione, è prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti, i materiali contraffatti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 2598 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «3-bis) vende nel proprio esercizio commerciale o pone sul mercato prodotti che risultano contraffatti, o che imitano in maniera evidente i prodotti di un concorrente, o che creano confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente».

Art. 2.

      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti, i materiali contraffatti di cui al numero 3-bis) dell'articolo 2598 del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.


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