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PDL 1175

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1175



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

MASCIA, FRIAS, FRANCO RUSSO, ACERBO, BURGIO, CANNAVÒ, CARDANO, CARUSO, COGODI, DE CRISTOFARO, DE SIMONE, DEIANA, DIOGUARDI, DURANTI, FALOMI, DANIELE FARINA, FERRARA, FOLENA, FORGIONE, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, IACOMINO, KHALIL, LOCATELLI, LOMBARDI, MANTOVANI, MUNGO, OLIVIERI, PEGOLO, PERUGIA, PROVERA, ANDREA RICCI, MARIO RICCI, ROCCHI, SINISCALCHI, SMERIGLIO, SPERANDIO, ZIPPONI

Modifica all'articolo 27 della Costituzione
concernente l'abolizione della pena di morte

Presentata il 22 giugno 2006


      

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Onorevoli colleghi! - Considerazioni di ordine etico, giuridico e pratico portano a ritenere, in uno Stato democratico, inammissibile la pena capitale.
      L'Italia, terra natale di Cesare Beccaria e uno dei primi Paesi al mondo ad abolire la pena di morte (cancellata dai nostri codici nel 1890, se si eccettua la parentesi fascista), può rivendicare con orgoglio il fatto di essere in prima fila a livello internazionale nella battaglia per l'abolizione di tale pena.
      Nessun ordinamento giuridico e nessun crimine, neanche il più efferato, può giustificare il fatto che lo Stato metta a morte un essere umano, dimostrando in tale modo di parlare lo stesso linguaggio dei criminali che ha condannato.
      «Assassinio e punizione capitale - ammoniva George Bernard Shaw - non sono opposti che si cancellano a vicenda, ma simili che generano la loro natura».
      L'attuale formulazione dell'articolo 27 della nostra Costituzione, però, presenta
 

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un'antinomia: da un lato, si proclama il principio della finalità rieducativa e dell'umanità della pena; e dall'altro si consente, seppure in ipotesi residuali ed eccezionali, quali quelle previste dalle leggi militari di guerra, il ricorso alla pena capitale.
      Sebbene tali ipotesi siano già state eliminate sul piano della normazione ordinaria con la legge n. 589 del 1994 recante «Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra», al fatto che nel testo costituzionale permanga il riferimento ad ipotesi che giustificano il ricorso alla pena di morte è necessario porre rimedio al più presto.
      La presente proposta di legge costituzionale è tesa ad eliminare in maniera definitiva e irreversibile la pena capitale dal nostro ordinamento costituzionale.
      Analoga proposta di legge costituzionale fu anche presentata nella scorsa legislatura (atto Camera n. 2110), firmata dall'onorevole Pisapia, la quale, abbinata ad altre proposte di legge costituzionale analoghe, fu approvata in un testo unificato nel giugno 2002, ma purtroppo l'iter di approvazione non venne concluso prima della fine della legislatura.
      La modifica all'articolo 27 della nostra Costituzione costituisce un ulteriore passo del percorso che pone il nostro Paese in prima fila nella lotta contro la pena capitale nel mondo e che collocherebbe l'Italia fra le nazioni che hanno deciso di rinunziare a ricorrere, in qualsiasi circostanza, all'uccisione legale di un essere umano.
      Il raggiungimento di tale obiettivo sarà, inoltre, di estrema importanza per la battaglia che già da tempo il nostro Paese sta conducendo per l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo.
      Si tratta di una battaglia che, con l'ingresso dell'Italia nel novero di quelli che le organizzazioni per i diritti umani definiscono Stati «totalmente abolizionisti», potrà proseguire con maggiore forza, affinchè siano effettivamente garantiti, in tutto il mondo, quei diritti fondamentali della persona, primo fra tutti il diritto alla vita, che consideriamo un patrimonio irrinunciabile dell'umanità.
      Basti ricordare l'apporto che, in occasione dell'istituzione della Corte penale internazionale per i crimini contro l'umanità, ha dato il nostro Paese, battendosi con successo per l'istituzione di un giudice internazionale, precostituito per legge, che giudicasse i crimini contro l'umanità e, in particolare, per eliminare la pena capitale tra le pene previste anche per reati di tale gravità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.


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