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PDL 564

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 564



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CARLUCCI, AMORUSO, ANGELI, BARBIERI, BERNARDO, BIANCOFIORE, BOCCIARDO, CICCIOLI, CIRIELLI, COLUCCI, GIULIO CONTI, D'AGRÒ, DI VIRGILIO, FABBRI, FALLICA, FASOLINO, FRANZOSO, GAMBA, LAURINI, LENNA, LISI, LUCCHESE, MAZZARACCHIO, MAZZOCCHI, MINARDO, PEZZELLA, PILI, PONZO, ROMAGNOLI, SANZA, TUCCI, ULIVI, ALFREDO VITO, ZACCHERA

Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti la guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

Presentata l'8 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intendono inasprire le sanzioni previste per la guida in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
      Infatti, sulle strade italiane si assiste sempre più spesso a incidenti, spesso mortali, causati dall'uso di alcool o di sostanze stupefacenti che allarmano l'opinione pubblica. E tali incidenti continuano a verificarsi in gran numero, nonostante i rigorosi controlli delle Forze di polizia e vedono coinvolti soprattutto i giovani.
      È necessario, pertanto, introdurre un sistema sanzionatorio più rigoroso. Appare infatti evidente che il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, agli articoli 186 e 187, prevede in proposito sanzioni non adeguate a prevenire e a reprimere efficacemente questi fenomeni.
      Occorre, quindi, dare una risposta seria ed efficace a questo drammatico problema, elevando le sanzioni previste per la guida sotto l'influenza di alcool e di sostanze stupefacenti.
 

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      Con l'inasprimento delle sanzioni si vuole introdurre un sistema di protezione più rigoroso e avanzato per tutelare con più efficacia i cittadini da comportamenti irresponsabili e pericolosi per l'incolumità pubblica.
      La presente proposta di legge consiste di un unico articolo, che eleva le sanzioni detentive e pecuniarie previste dal citato articolo 186 del codice della strada per la guida sotto l'influenza dell'alcool. La novella così introdotta trova applicazione anche per la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, in forza del rinvio operato dall'articolo 187, comma 7, che prevede l'applicazione delle medesime pene.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «fino ad un mese e con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 3.000», le parole: «da quindici giorni a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a sei mesi» e le parole da: «da un mese a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno».


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